Successioni di leggi penali: caso in cui, tra condotta ed evento, entri in vigore una legge più sfavorevole

Redazione 01/10/18
Scarica PDF Stampa
Con ordinanza n. 21286/2018, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazioni il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta ovvero quello vigente al momento dell’evento».

Il fatto

Veniva proposto un ricorso avverso una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., emessa nei confronti del ricorrente dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato per il reato previsto e punito dall’art. 589-bis c.p., commesso in Prato in data 28 agosto 2016. Al riguardo, occorre precisare che la condotta dell’imputato cagionò la morte di un uomo, investito in prossimità di un attraversamento pedonale, e che la stessa fu posta in essere il 20 gennaio 2016, mentre il decesso della vittima – a causa degli sviluppi della traumatologia derivante dall’incidente – intervenne successivamente, a distanza di alcuni mesi, per l’appunto il 28 agosto 2016.

Il ricorrente, nel suo atto di gravame, evidenziava che il reato ascrittogli ex art. 589-bis c.p. fosse stato introdotto, nel nostro codice penale, in epoca successiva alla condotta contestata, alla quale avrebbe dovuto applicarsi il più mite trattamento sanzionatorio previsto per il reato di omicidio colposo, ancorchè aggravato dalla violazione delle disposizioni sulla circolazione stradale ex art. 589, comma 2, c.p.
Pertanto, secondo il ricorrente, è da ritenersi illegittima – per violazione degli artt. 25 Cost., 7 CEDU e 2 c.p. – l’applicazione, al caso di specie, dell’ipotesi di reato di cui all’art. 589-bis c.p., introdotta dopo il verificarsi del sinistro stradale ma prima del decesso della vittima. Nell’atto di gravame osservava, altresì, che se la vittima fosse morta sul colpo, anziché dopo diversi mesi dal sinistro, il reato sarebbe stato, senza dubbio, punito con una pena sensibilmente meno grave.

Le considerazioni a Sezioni Unite

All’udienza del 19 luglio 2018, le Sezioni Unite, in tema di successioni di legge ex art 2 c.p., hanno fornito la seguente soluzione: «trova applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta».
In data 24 settembre 2018, sono state depositate le motivazioni con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: «in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta».

Ti potrebbe interessare anche:”Omicidio stradale: la questione del rapporto intercorrente tra tempus commissi delicti”

Sentenza collegata

62077-1.pdf 1.28MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento