Successioni ereditarie e mediazione: i chiarimenti operativi della Suprema Corte

La Cassazione chiarisce il valore della denuncia di successione e i limiti della mediazione obbligatoria in appello: indicazioni pratiche.

Redazione 28/04/25
Allegati

Con l’ordinanza n. 5474/2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti su due questioni operative di grande rilevanza per la pratica forense: da un lato, la distinzione tra la trascrizione della denuncia di successione e l’effettiva accettazione dell’eredità; dall’altro, il ruolo della mediazione obbligatoria nei giudizi d’appello nelle materie disciplinate dal d.lgs. 28/2010.
La pronuncia assume particolare rilievo per gli avvocati che si occupano di contenzioso successorio e mediazione civile, offrendo indicazioni precise sulla gestione della pubblicità immobiliare e sulla corretta applicazione delle condizioni di procedibilità nei diversi gradi di giudizio.
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Corte di Cassazione -sez. II civ.- ordinanza n. 5474 del 1-03-2025

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Indice

1. La trascrizione della denuncia di successione e il requisito dell’accettazione espressa


Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte nasce dalla domanda di una creditrice che aveva convenuto in giudizio la figlia dei suoi debitori, chiedendo di accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della convenuta. L’obiettivo era quello di garantire la continuità delle trascrizioni necessaria per proseguire un’esecuzione immobiliare su un immobile appartenuto ai genitori.
Il Tribunale di primo grado e successivamente la Corte d’Appello hanno accolto la domanda, ritenendo insufficiente la semplice trascrizione della denuncia di successione ai fini della pubblicità immobiliare ex articoli 2650 e 2648 del Codice Civile. La figlia, erede convenuta, ha impugnato la decisione, sostenendo che la denuncia di successione costituisse di per sé accettazione dell’eredità.
La Corte di Cassazione ha tuttavia confermato le decisioni di merito, ribadendo che la denuncia di successione è un adempimento fiscale finalizzato al pagamento delle imposte e non può in alcun modo sostituire la manifestazione espressa di volontà richiesta per l’accettazione dell’eredità. Ai sensi dell’articolo 475 del Codice Civile, l’acquisto dell’eredità richiede infatti una dichiarazione esplicita o l’assunzione del titolo di erede in un atto idoneo. Ne deriva che la mera denuncia fiscale non produce effetti traslativi e non è idonea a sanare eventuali interruzioni nella catena delle trascrizioni. Il Manuale Pratico per la Successione Ereditaria e le Donazioni, edito da Maggioli Editore, offre una panoramica completa e aggiornata degli aspetti giuridici e fiscali che regolano le successioni e le donazioni.

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2. Continuità delle trascrizioni e necessità di azioni di accertamento


La decisione della Corte evidenzia la distinzione fondamentale tra il valore fiscale e quello civilistico della denuncia di successione. Mentre la prima assolve esclusivamente a obblighi tributari, solo la seconda può incidere validamente sul regime di pubblicità immobiliare.
Nel caso concreto, la creditrice aveva correttamente agito in giudizio per ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento dell’accettazione tacita, necessaria per proseguire l’esecuzione immobiliare contro l’erede. La Suprema Corte ha dunque riaffermato che, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, l’acquisto dell’eredità non può essere presunto dalla semplice presentazione della denuncia di successione.
La pronuncia è particolarmente rilevante nella pratica esecutiva, poiché offre indicazioni operative sulla necessità di verificare, prima di procedere con un’esecuzione, che sia effettivamente documentata la qualità di erede anche dal punto di vista della continuità delle trascrizioni.

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3. Mediazione obbligatoria e giudizio di appello: discrezionalità del giudice


La ricorrente lamentava anche il mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte del giudice d’appello. La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per precisare ulteriormente i principi relativi alla mediazione obbligatoria nel secondo grado di giudizio.
In tema di mediazione obbligatoria, il preventivo esperimento del procedimento rappresenta una condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, oppure può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma necessariamente entro la prima udienza.
Se questa eccezione o rilevazione non avviene tempestivamente, il giudice d’appello conserva la facoltà di disporre l’esperimento della mediazione, ma non vi è obbligato neanche per le materie elencate all’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010. È dunque confermata la natura discrezionale della decisione giudiziale in appello in merito all’attivazione della mediazione, come già affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 4843/2019.

4. Conclusioni


L’ordinanza n. 5474/2025 si segnala per l’importanza pratica delle questioni affrontate. Sul piano successorio, rafforza l’orientamento secondo cui la trascrizione della denuncia di successione non equivale ad accettazione dell’eredità, né consente di garantire la continuità necessaria per azioni esecutive immobiliari. È dunque fondamentale, in sede di verifica preliminare, accertare la presenza di una valida accettazione, espressa o tacita, da parte dei chiamati all’eredità.
Sul piano processuale, la Corte chiarisce i confini della mediazione obbligatoria in appello, offrendo agli operatori del diritto un quadro più definito sulla gestione delle eccezioni di improcedibilità e sulla discrezionalità del giudice. Una lettura attenta della decisione è quindi indispensabile per chi opera nel contenzioso successorio e nella gestione strategica delle procedure di mediazione.

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