La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9534/2025 depositata l’11 aprile, è tornata a pronunciarsi su una questione delicata in materia di validità del testamento pubblico. L’attenzione dei giudici si è concentrata sul tema dell’espressione della volontà testamentaria da parte di soggetti affetti da gravi limitazioni fisiche. In particolare, si trattava di stabilire se la manifestazione del consenso tramite monosillabi o cenni del capo fosse sufficiente per ritenere valido un testamento pubblico redatto da notaio. Il Manuale Pratico per la Successione Ereditaria e le Donazioni, edito da Maggioli Editore, offre una panoramica completa e aggiornata degli aspetti giuridici e fiscali che regolano le successioni e le donazioni.
Indice
1. La vicenda: testamento impugnato dagli eredi
Il caso trae origine dall’impugnazione di un testamento pubblico da parte dei fratelli del de cuius, i quali convenivano in giudizio l’erede universale e i legatari, sostenendo l’invalidità dell’atto testamentario. A loro avviso, le disposizioni di ultima volontà non sarebbero state valide per due motivi: l’incapacità naturale del testatore e la mancata osservanza delle formalità previste per il testamento pubblico.
Secondo i ricorrenti, il de cuius – affetto da una grave inabilità motoria – si sarebbe limitato a rispondere a monosillabi o ad assentire con movimenti del capo al momento della redazione del testamento. Tali modalità di espressione non sarebbero state, secondo loro, idonee a integrare una volontà pienamente consapevole e giuridicamente valida. Il Manuale Pratico per la Successione Ereditaria e le Donazioni, edito da Maggioli Editore, offre una panoramica completa e aggiornata degli aspetti giuridici e fiscali che regolano le successioni e le donazioni.
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2. Le valutazioni dei giudici di merito
Il Tribunale di primo grado rigettava le domande, ritenendo che l’incapacità invocata fosse di natura esclusivamente fisica e non intellettiva. Il de cuius, infatti, risultava lucido e pienamente capace di intendere e volere, come confermato anche nel corso del procedimento di interdizione – conclusosi con la sola pronuncia di inabilitazione – nonché dall’esame medico-legale eseguito dal CTU e dai sanitari curanti.
In Appello veniva ribadita la validità del testamento, in quanto il notaio aveva seguito tutte le formalità: lettura dell’atto alla presenza di due testimoni, ricezione della dichiarazione del testatore, e verbalizzazione degli adempimenti. Il fatto che l’assenso fosse stato espresso in forma non verbale non inficiava, secondo i giudici, la genuinità della volontà manifestata.
3. Le doglianze in Cassazione: il nodo dell’art. 603 c.c.
I ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 603 c.c., che disciplina il testamento pubblico. A loro dire, la Corte d’Appello avrebbe omesso di rilevare l’assenza di una chiara ed espressa dichiarazione di volontà, elemento imprescindibile per la validità dell’atto notarile.
Secondo il dettato normativo, infatti, il testatore deve dichiarare le proprie volontà al notaio in presenza di due testimoni. Le perplessità nascevano dal fatto che tale dichiarazione, nel caso di specie, era avvenuta mediante cenni e risposte affermative monosillabiche, senza articolazione verbale compiuta.
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4. Il chiarimento della Cassazione: centralità della capacità e coerenza con lo stato di salute
La Suprema Corte ha confermato la decisione d’appello, puntualizzando che l’art. 603 c.c. non richiede necessariamente un’espressione verbale articolata, ma solo una dichiarazione inequivoca della volontà del testatore, purché resa alla presenza dei testimoni. La validità formale dell’atto è subordinata non tanto al “come” viene espressa la volontà, quanto alla sua intellegibilità e conformità con la situazione concreta del soggetto.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l’assenso espresso con monosillabi o movimenti del capo era l’unica modalità possibile per un soggetto con gravi limitazioni motorie ma perfettamente lucido e consapevole. L’incapacità fisica non può inficiare la validità del testamento se non compromette la capacità mentale e se la volontà è percepibile, chiara e non equivoca.
5. Conclusioni: quando la forma cede al senso
La decisione della Cassazione riafferma un principio importante: l’osservanza delle formalità testamentarie non può prescindere dalla realtà della condizione del testatore. Se l’assenso è espresso in modo coerente con lo stato di salute e non vi è alcun dubbio sulla volontà manifestata, anche un gesto o una risposta monosillabica può avere pieno valore giuridico.
Il diritto successorio, in tal senso, si mostra sensibile alla necessità di tutelare non solo la forma, ma anche – e soprattutto – la sostanza dell’autodeterminazione testamentaria.
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