Spetta al Sindaco nominare il responsabile dell’anticorruzione

Redazione 19/03/13
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Lilla Laperuta

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle pubbliche amministrazioni (Civit), designata dal legislatore quale Autorità nazionale anticorruzione (L. 190/2012), con Delibera n. 15 del 13 marzo 2013, in risposta alle richieste pervenute da parte degli enti locali in ordine all’individuazione del soggetto competente alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, dispone che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo. Ciò salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione.

La risposta in tal senso viene fornita a seguito dell’analisi del dato normativo. In particolare l’Autorità osserva che:

a) alla luce delle norme del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) le funzioni del Consiglio comunale sono previste tassativamente mentre le funzioni del Sindaco sono formulate dal legislatore in modo tale da poter essere ulteriormente integrate;

b) che, ai sensi dell’art. 1, co. 7, L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

c) che, ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. 267/2000 il segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune.

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