Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta configurabile anche a seguito di scissione societaria

Scarica PDF Stampa
Se la scissione societaria che conferisce ai nuovi soggetti societari immobili è simulata e tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario del contribuente, è configurabile il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da società in capo agli amministratori.

Decisione: Sentenza n. 232/2018 Cassazione Penale – Sezione III

Massima: Integra la condotta, rilevante come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da società, la messa in atto da parte degli amministratori di più operazioni di cessione di aziende e di scissioni societarie simulate,finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, dal momento che nella fattispecie criminosa rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario.

Osservazioni

La Suprema Corte ha accolto il vizio di violazione di legge dedotto dal Pubblico Ministero che ha proposto il ricorso in cassazione, perché – in caso di scissione societaria – non può, in via generale e astratta, essere esclusa la configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.


Giurisprudenza rilevante

  1. Cass. 19595/2011
  2. Cass. 35853/2016

Disposizioni rilevanti

Codice civile

Vigente al: 15-02-2018

Art. 2506-quater – Effetti della scissione

La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell’articolo 2504-bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 15-02-2018

Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Graziotto Fulvio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento