Sosta in zone di particolare rilevanza urbanistica: il comune non è obbligato a prevedere parcheggi gratuiti per i residenti

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Rientra nella discrezionalità del comune riservare soste gratuite per i residenti e la tariffa annua è considerata un’agevolazione fiscale piuttosto che un nuovo tributo. Contrasto con la giurisprudenza UE?

È quanto stabilito dalla sentenza del Tar Toscana, sez.I, n.1506 depositata il 7 novembre 2013.

Il caso. Una famiglia, residente in una zona di particolare rilevanza urbanistica, contestava <<il disciplinare per la gestione e l’utilizzo delle aree a sosta controllate, nonché le tabelle e cartografie allegate alla predetta deliberazione>>, adottato a seguito della revoca da parte del Commissario prefettizio di una delibera della Giunta di Viareggio del 2012. Sostenevano che la tariffa (€.20 per la prima auto e €.100 per l’altra posseduta da ciascun nucleo familiare residente in quella area) fosse un nuovo tributo comunale, tanto più iniquo perché non c’era certezza del parcheggio (posti non riservati) e per la mancata previsione di soste gratuite. Il Tar, con un’articolata analisi della lite, ha respinto il ricorso riconducendo queste scelte all’esercizio dei poteri discrezionali dell’ente.

Non è necessario impugnare la delibera che ha individuato tali zone. Il gestore dei parcheggi e la PA hanno chiesto l’inammissibilità del ricorso per il mancato gravame di questo atto. La doglianza è respinta, perché il ricorso non fa <<leva sull’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito, ma sul non corretto uso del potere discrezionale esercitato con l’istituzione di permessi di sosta a pagamento per residenti, tenuto conto che l’art. 7, comma 11, del d.lgs. n. 285/1992 lascia comunque salva la facoltà del Comune di riservare ai residenti spazi di sosta gratuiti nelle zone di particolare rilevanza urbanistica>> e di determinarne la tariffa annua. Non si deve, perciò, impugnare tutti questi provvedimenti prodromici.

No alla notifica ai controinteressati ed all’onere di riservare posti ai residenti. <<La gravata deliberazione costituisce atto generale, rispetto al quale, pur essendo identificabili i controinteressati in senso sostanziale, non vi sono controinteressati in senso formale, sicchè è ius receptum che il ricorso avverso tale atto non debba essere notificato ai soggetti eventualmente interessati alla sua conservazione>> (CDS 3717/06; Tar Campania 8874/09). Infine rientra nella discrezionalità della PA assegnare o meno stalli in esclusiva ai residenti, così come di prevederne di gratuiti. A ben vedere, però, la maggior parte di essi è loro riservata, anche se i posti possono essere sfruttati dai clienti delle banche, degli alberghi e degli esercizi commerciali e/o da chi accompagna gli allievi alle scuole presenti nella zona. Nulla vieta l’occupazione di soggetti estranei a queste categorie, sì che non c’è alcuna certezza di trovare un posteggio, dato che gli stalli non sono riservati. Infine, essendo l’atto impugnato un atto generale, non necessita di alcuna motivazione puntuale in ordine a tali scelte, né agli importi dei tickets (Tar Toscana 127/13).

La tariffa è un nuovo tributo? <<La relazione della società che ha elaborato il piano del traffico urbano indica una percentuale di spazi di sosta non occupati, e, comunque, l’effetto regolatore di maggiore rotazione delle soste degli utenti occasionali o esterni derivante dalle limitazioni e dal regime tariffario introdotto è idoneo a rendere maggiormente disponibili spazi di parcheggio per i residenti>>. Ergo tutte le doglianze attoree sono infondate, così come ritenere questa tariffa un tributo e, nello specifico, una duplicazione della Tares. Infatti per le altre categorie dei clienti il corrispettivo richiesto è più alto, sì che, in realtà, è un’agevolazione fiscale riconosciuta ai residenti. Inoltre <<i proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati, dall’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, alla costruzione e gestione dei parcheggi e ad interventi di miglioramento della mobilità; ciò premesso, non risulta che l’Amministrazione abbia inteso derogare a tale norma. Inoltre, gli eventuali costi delle opere di manutenzione che siano già coperti con l’introito dei proventi delle soste non potranno rilevare ai fini del calcolo della TARES>>. Il ricorso è, quindi, stato respinto.

Contrasto con la giurisprudenza UE? È un tema non affrontato in sentenza, ma, per completezza d’informazione, si ricordi che la CGCE considera le strisce blu, in assenza di un ugual numero di parcheggi gratuiti, una violazione della libertà di circolazione (GDP FI 7337/09). Questo principio è stato arginato da una parte della giurisprudenza interna (C. Cost. n. 66/05 contra Cass. SS.UU n. 116/07) e da alcune circolari ministeriali (parere ministero dell’Interno n. 65235/09) che continuano a disconoscerlo. L’art. 7 Cds, però, esclude da questo obbligo le ZTL, le aree pedonali e le <<zone definite “A” dall’articolo 2 del DM 1444/68 e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico>> (GDP PA sez. VIII del 6/4/12), sì che la delibera sembra regolare anche sotto questo punto di vista.

Dott.ssa Milizia Giulia

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