Sorveglianza speciale: configurabilità violazione degli obblighi

Quando non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Commento a sentenza.

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 42871 dell’11-09-2024

Indice

1. La questione: travisamento del fatto ed omissione di motivazione


Il Tribunale di Palermo affermava la penale responsabilità di una persona, accusata di avere commesso il reato di cui all’art. 75 comma 1 del d.lgs. n.159 del 2011, condannandola alla pena di mesi tre di arresto (così ridotta per la scelta del rito abbreviato).
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo travisamento del fatto ed omissione di motivazione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 51407 del 2018).

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3. Conclusioni: non c’è violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale


Fermo restando che l’art. 75, co. 1, d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, come è noto, prevede che il “contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno”, è ivi chiarito, nella decisione in esame, quando non ricorre codesto illecito penale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso arresto giurisprudenziale, che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può essere configurato nei confronti di una persona la cui esecuzione della misura sia stata sospesa a causa di una detenzione prolungata, se non è stata effettuata una rivalutazione da parte del giudice della prevenzione riguardo all’attualità e persistenza della pericolosità sociale del soggetto, al momento della sua nuova sottoposizione alla misura.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatta contravvenzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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