È consentito al giudice della cognizione delegare al giudice dell’esecuzione la quantificazione del segmento di pena estinto per indulto? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla determinazione del periodo di indulto già usufruito dall’imputato
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: non è consentito al giudice della cognizione delegare al giudice dell’esecuzione la quantificazione del segmento di pena estinto per indulto
1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla determinazione del periodo di indulto già usufruito dall’imputato
La Corte di Appello di Catania, pronunciando in sede di rinvio all’esito di un annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, applicava all’imputato l’indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006 nella misura di 11 mesi, 29 giorni di reclusione e 900 euro di multa, rideterminando la pena prevista per il reato di cui agli artt. 110, 61, n. 5, 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen., nonché per i reati giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese e dal Tribunale di Catania, nella entità complessiva di tre anni, dieci mesi e un giorno di reclusione, rigettando al contempo una richiesta di emettere sentenza di non luogo a procedere con riferimento ad uno dei reati contestati, per mancanza della condizione di procedibilità della querela.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 624 e 625 cod. pen. e all’art. 1 legge n. 241 del 2006, nonché vizio di motivazione, avuto riguardo alla determinazione del periodo di indulto già usufruito dall’imputato. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di indulto, al giudice della cognizione non è consentito accordare il beneficio delegando al giudice dell’esecuzione la quantificazione del segmento di pena in concreto dichiarato estinto, poiché nessuna norma prevede siffatta delega, che si risolverebbe in una non consentita abdicazione all’esercizio della giurisdizione nell’ambito del procedimento di cognizione, illegittima se non dovuta a fattori oggettivi e insuperabili (così Sez. 2, n. 27813 del 21/03/2019).
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3. Conclusioni: non è consentito al giudice della cognizione delegare al giudice dell’esecuzione la quantificazione del segmento di pena estinto per indulto
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sia consentito al giudice della cognizione delegare al giudice dell’esecuzione la quantificazione del segmento di pena estinto per indulto.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in tema di indulto, al giudice della cognizione non è permesso delegare al giudice dell’esecuzione la quantificazione del segmento di pena estinto.
Ove invece si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà quindi, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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