Il sistema di amministrazione e controllo delle Società per Azioni (S.p.A.)

Scarica PDF Stampa

Il sistema di amministrazione e controllo delle Società per Azioni (S.p.A.) e delle altre società la quale disciplina rappresenta il modello  delle Società per Azioni ( S.p.A.)prende il nome di sistema dualistico (in inglese two-tier system).
Si caratterizza con la presenza di due distinti organi collegiali, che sono il Consiglio di Sorveglianza (supervisory board), eletto dall’assemblea dei soci, e il Consiglio di Gestione (management board), eletto dal consiglio di sorveglianza.
Si contrappone al sistema monistico (one-tier system) nel quale, al posto dei predetti, c’è un unico organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea.
Secondo alcuni autori quello che è stato descritto sopra è un sistema dualistico verticale, che si distingue da quello che, chiamano sistema dualistico orizzontale, caratterizzato dalla presenza, accanto al consiglio di amministrazione, di un organo di vigilanza allo stesso modo eletto dall’assemblea, come il collegio sindacale italiano, e noto in Italia come sistema tradizionale.

Volume consigliato per approfondire: Compendio di Diritto civile

Indice

1. Il sistema delle S.p.A. nell’Ordinamento italiano


Nell’Ordinamento italiano la disciplina di questo modello è costituita da norme specifiche
(artt. 2409 octies e seg. c.c.), di rinvii espressi alla disciplina del sistema tradizionale e delle norme di chiusura degli articoli 2380 del codice civile e 223 septies Disposizioni di Attuazione del codice civile.
In questo articolo verranno trattate le principali differenze con il sistema tradizionale.
Il sistema dualistico nel diritto societario italiano ha introdotto la pratica della gestione in comune, nata e  in Germania e molto diffusa nello stesso Paese.

Potrebbero interessarti anche:

2. Il Consiglio di sorveglianza


Il Consiglio di Sorveglianza è l’organo centrale del sistema dualistico.
Lo elegge l’Assemblea e resta in carica tre anni.
I membri devono essere almeno tre, possono essere rieletti e possono essere revocati, anche senza giusta causa purché si raggiunga una maggioranza pari a 1/5 del capitale sociale, salvo, in questo caso, il diritto al risarcimento del danno.
E’ diverso da quello che accade nel sistema tradizionale, dove per la revoca dei sindaci è necessario un decreto del tribunale, sentito l’interessato.
È un organo particolare che riunisce in sé delle competenze che nel sistema tradizionale sono assegnate all’Assemblea e alcune sono proprie del Collegio Sindacale.
Rappresenta una soluzione efficace per creare una separazione tra organo di gestione e soci.
Le competenze dell’Organo di Controllo nomina e revoca gli amministratori, vale a dire, i componenti del Consiglio di Gestione, che possono essere revocati anche senza giusta causa, salvo in questo caso il diritto al risarcimento del danno, approva il bilancio e promuove a maggioranza l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.
L’articolo 2409 terdecies, lett. c, del codice civile, rinvia all’articolo 2403 del codice civile, che contiene i doveri del Collegio Sindacale (vigilanza sul rispetto da parte degli amministratori di legge e statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione) e la lett. e consente l’esperibilità della denuncia di gravi irregolarità al Tribunale (ex art. 2409 c.c.).
Gli articoli 2380 e 223 septies del codice civile estendono, dove compatibili, le norme dettate per il sistema tradizionale in materia di Collegio Sindacale.
In relazione all’approvazione del bilancio, la legge prevede la possibilità che in caso di mancata approvazione, o se un terzo dei membri del Consiglio di Gestione o il Consiglio di Sorveglianza lo chiedano, la competenza per l’approvazione del bilancio viene trasferita all’assemblea. 

3. Il Consiglio di Gestione


Il Consiglio di Gestione ha la responsabilità esclusiva della gestione e direzione dell’impresa e compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 2409 novies c. 1 c.c.).
Il Consiglio di Gestione è composto da almeno due membri, anche non soci (art. 2409 novies c. 2 c.c.).
Coloro che sono membri del Consiglio di Sorveglianza non possono assumere la carica (art. 2409 novies c. 4 c.c.).
I primi componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati nell’Atto Costitutivo.
Durante la vita della società i Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza previa la determinazione del loro numero, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dallo Stato o da un Ente Pubblico, nei casi previsti dalla legge o dall’Atto Costitutivo (art. 2409 novies c. 3 c.c.).
Lo Statuto può anche riservare ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, la nomina di un componente indipendente del Consiglio di Gestione, indicando le modalità della nomina stessa. Salva diversa disposizione dello Statuto sono rieleggibili (art. 2409 novies c. 5 c.c.).
I Consiglieri di Gestione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio (art. 2409 novies c. 4 c.c.).
Se durante l’esercizio dovessero venire a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede subito alla loro sostituzione (art. 2409 novies c. 6 c.c.).
I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati sempre, con delibera del Consiglio di Sorveglianza, anche se nominati nell’Atto Costitutivo.
I componenti nominati dallo Stato o da Enti Pubblici possono essere revocati esclusivamente dagli Enti che li hanno nominati.
In assenza di una giusta causa di revoca, al Consigliere revocato spetta il risarcimento del danno.
In presenza di una giusta causa, il Consiglio di Sorveglianza può promuovere l’azione sociale di responsabilità per il risarcimento dei danni che vengono prodotti.

Volume consigliato

FORMATO CARTACEO

Compendio di Diritto civile

L’opera affronta la vastità degli istituti del diritto civile con un approccio sistematico e strumentale alla preparazione di esami e concorsi.  Il volume è aggiornato a: Legge 26 febbraio 2021, n. 21, (conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 31 dicembre 2020, n. 183, ‘Milleproroghe’) che ha prorogato la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili; Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha inciso sull’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di tutela dei consumatori (azione di classe) e Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato i termini per l’adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore.

Lucia Nacciarone, Anna Costagliola | Maggioli Editore 2021

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento