I fondi di riserva nelle Società per Azioni

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I fondi di riserva nelle S.p.A. rappresrntano un elemento patrimoniale e costituiscono le parti ideali del capitale netto, di preciso sono quelle immobilizzazioni di utili imposti dalla legge, dallo statuto oppure dall’assemblea per assicurare la stabilità del capitale sociale di fronte alle oscillazioni dei singoli esercizi e per dotare la società di nuovi mezzi finanziari.

Le riserve, sono iscritte in bilancio come fondi, l’accantonamento delle riserve è una misura di normalizzazione con la quale le aziende cercano di ridurre le scosse dell’andamento aziendale, fronteggiare i rischi futuri e difendere l’integrità e la consistenza del capitale.

Quando le riserve non trovano riscontro diretto in specifici elementi patrimoniali dell’attivo si dicono scoperte.

In base alla loro origine le riserve si distinguono in: riserve di utili, formate da utili non distribuiti ai soci, riserve di capitale, costituite attraverso il sovrapprezzo che spesso le società anonime ottengono dall’emissione di azioni.

La legge fa obbligo alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di creare un fondo di riserva, prelevando dagli utili di ogni esercizio una quota non inferiore al ventesimo degli utili stessi sino al raggiungimento del quinto sul capitale sociale.

Le riserve che provengono dall’accantonamento della quota di utile voluta dalla legge si dicono legali.

Le riserve costituite in seguito a disposizioni dello statuto si dicono statutarie, le riserve straordinarie o eventuali sono deliberate dall’assemblea dei soci per fare fronte a esigenze occasionali.

Secondo il modo nel quale sono presenti nel bilancio, si dicono palesi se sono indicate tra le parti del netto, occulte se non sono presenti nel bilancio ma risultano da minori valutazioni di componenti attivi o maggior valutazione di componenti passivi.

A volte l’esistenza di queste riserve deriva dall’applicazione di quote di ammortamento elevate che permettono di togliere dalle attività i valori di alcuni componenti immobilizzati del capitale, anche se questi sono ancora efficienti.

Essendo il valore di questi beni molto elevato ed essendo gli stessi ancora utilizzati dall’azienda, in realtà viene costituita una riserva che si definisce tacita, perché non ne è ignota l’esistenza ma soltanto la misura.

In riferimento al loro scopo le riserve possono essere: generiche, accantonate per qualsiasi motivo, specifiche, se rispondono a fini particolari indicati dal loro stesso nome, per esempio per conguaglio dei dividendi, costituite nelle S.p.A. per rendere abbastanza uniforme, nei diversi anni, l’ammontare del dividendo o i fondi rinnovamento impianti e macchinari che integrano i fondi di ammortamento, fondi di riserva, per coprire le perdite su crediti che integrano il fondo svalutazione crediti.

Altra distinzione, è quella tra le riserve proprie, accantonate dopo che l’utile è stato accertato e che nel bilancio appaiono dalla parte del passivo, e le riserve improprie, che appaiono fra le parti del netto e sono accantonate in sede di determinazione dell’utile.

La dottrina tende a condannare le riserve improprie eccessive perché in questo modo si altera volutamente il reddito d’esercizio.

Con riferimento al potere che esiste in capo all’assemblea dei soci in relazione al loro utilizzo, le riserve si classificano in disponibili, quando non vi gravano limiti legali o statutari, indisponibili in caso contrario.

La costituzione di particolari riserve tecniche è prevista nell’ambito della redazione dei bilanci delle imprese di assicurazione, nelle quali vengono rilevate in applicazione del principio della competenza economica (premi anticipati, sinistri posticipati).

 

 

Le riserve obbligatorie, si riferiscono alle aziende di credito, e hanno subito nel tempo una evoluzione, nell’ammontare e nella disciplina, parallela a quella che siè manifestata nelle funzioni stesse delle banche.

Nelle aziende di credito la riserva legale è un fondo reso obbligatorio per legge, costituito dall’accantonamento del 10% degli utili sino al raggiungimento del 40% del capitale.

Le riserve valutarie sono accantonate presso la Banca centrale per garanzia della circolazione dei biglietti di banca all’interno di un sistema monetario.

In passato le riserve valutarie erano costituite da oro e monete metalliche e si mantenevano in un rapporto prefissato con la circolazione bancaria.

In seguito all’evolversi delle politiche monetarie, alle vicende e agli accordi internazionali, la circolazione bancaria è stata svincolata in molti Paesi dalla riserva valutaria che serve sempre da riferimento ed è capace di influenzare, con la sua entità, i corsi dei cambi.

La riserva di liquidità (o riserva bancaria) è composta da tutte le disponibilità a vista e dagli investimenti di pronto realizzo necessari a soddisfare in qualunque momento le esigenze immediate.

Le riserve ufficiali, sono il complesso delle attività detenute dalle autorità monetarie di un Paese “suscettibili di essere impiegate, direttamente o attraverso conversione in altre attività, sulla base di una garanzia di convertibilità, per sostenere il tasso di cambio quando i pagamenti esteri registrino un disavanzo” .

Sono costituite dall’oro, dalle riserve in divise estere (riserve valutarie), dai crediti sul FMI (posizioni di quota-oro, posizioni creditorie ai sensi degli accordi generali di prestito) e dai diritti speciali di prelievo.

Le riserve ufficiali sono lorde o nette, a seconda che siano comprensive oppure no delle passività.

La riserva legale costituisce un accantonamento teso a proteggere il capitale sociale da eventuale perdite che si potrebbero verificare nel corso degli esercizi.

Le società per azioni devono mettere a riserva almeno un ventesimo degli utili netti fino a che la riserva abbia raggiunto un quinto del capitale. Le riserve possono essere utilizzate in casi eccezionali e devono essere reintegrate appena possibile. In nessun caso possono essere distribuite ai soci sotto forma di utili.

L’assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Riserve tecniche è il termine adottato per indicare qualsiasi riserva di denaro gestito dalla compagnia assicuratrice per far fronte ai sinistri avvenuti e che non si sono verificati.

Si distinguono in riserva matematica in base ai premi puri, riserva spese di gestione, riserva per sovrappremi sanitari e professionali, riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari.

Gli attivi dei quali l’azienda deve disporre per fare fronte a queste riserve devono essere idonei sia da un lato qualitativo, sia da un lato quantitativo.

Le riserve tecniche delle imprese assicuratrici non sono costituite con gli utili di esercizio, ma con il complesso dei premi raccolti tra gli assicurati. Esse non costituiscono perciò un incremento patrimoniale, ma un ricavo anticipato, destinato a coprire gli indennizzi per i sinistri che si verificheranno in futuro, ovvero per i sinistri già verificatisi ma non ancora liquidati ovvero non ancora pagati, non hanno limiti massimi, ma sono destinate ad aumentare indefinitamente in proporzione all’aumento dei rischi assicurati.

Le riserve, in virtù della loro natura, sono dalla legge vincolate in vario modo al soddisfacimento dei crediti degli assicurati.

L’art. 42, comma 2, del codice delle assicurazioni, stabilisce che le attività poste a copertura delle riserve tecniche sono riservate in modo esclusivo all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall’impresa.

Inoltre, la legge prevede che nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice gli assicurati, cioè i beneficiari dei contratti assicurativi, se diversi dagli assicurati, devono essere soddisfatti in via privilegiata sugli attivi iscritti in bilancio a copertura delle riserve In particolare, la legge prevede che sugli attivi a copertura delle riserve tecniche.

Le riserve tecniche costituiscono la posta più importante dello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione.

Dott.ssa Concas Alessandra

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