Sino a quale età i genitori sono responsabili del comportamento dei figli?

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Gli atti illeciti dai quali derivano danni alle altre persone compiuti da un minorenne, sono a carico dei genitori, che li dovranno risarcire in prima persona.

Se il comportamento del minore dovesse costituire anche un reato, la sanzione penale non può mai ricadere sui genitori, perché la stessa è esclusivamente personale.

Il minore risponde dei reati che commette se ha almeno 14 anni, da quest’età in poi è tenuto a sopportare il processo penale e le relative pene che ne derivano.

Se il minore ha meno di 14 anni, il suo comportamento, sotto un profilo esclusivamente penale, non viene punito né in prima persona, né vengono puniti i genitori.

La responsabilità dei genitori per i reati dei figli è relativa alla responsabilità civile, vale a dire, all’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti della vittima.

Un padre o una madre non potranno mai andare in carcere per conto del figlio oppure subire la sanzione di carattere penale al suo posto.

Se la vittima del reato non agisce per il risarcimento e sporge esclusivamente una querela, non deriverà nessuna conseguenza nei confronti dei genitori del responsabile.

I genitori sono responsabili per i reati dei figli unicamente nella misura nella quale avrebbero potuto evitare il fatto.

L’esenzione, sancita all’ultimo comma dell’articolo 2048 del codice civile, è di ampia portata e restringe molto il campo delle ipotesi nelle quali i genitori possono essere esenti da responsabilità. Un padre e una madre sono quasi sempre tenuti a risarcire i danni alla vittima, anche se siano separati e non convivano con il minore.

Le circostanze nelle quali i genitori sono responsabili per i figli

I genitori sono responsabili per gli illeciti commessi dai figli, siano illeciti civili, ad esempio, una pallonata involontaria contro un vetro, sia penali, ad esempio, atti di bullismo o reati commessi attraverso i social network.

La responsabilità consegue dalla violazione dell’obbligo di sorveglianza materiale e fisica che grava sui genitori in relazione figli e del dovere di impartire agli stessi un’adeguata educazione. Un’educazione non adeguata da parte dei genitori, come fondamento della responsabilità degli stessi per il fatto illecito commesso da un figlio minore, in mancanza di una prova contraria, può essere dedotta dalle modalità dello stesso fatto illecito, che possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore.

Sono responsabili sia i genitori legittimi, sia quelli adottivi e naturali che abbiano riconosciuto i figli, mentre ci sono dei dubbi, in relazione a quelli che non abbiano proceduto al riconoscimento della dei figli.

In presenza di genitori separati o divorziati, la responsabilità resta in capo ad entrambi, anche se il figlio minore è stata affidato a uno di loro.

Il genitore non affidatario mantiene determinati poteri e doveri di vigilanza e controllo sia sull’attività del figlio sia sul modo di agire del genitore affidatario.

I genitori, anche se siano separati e non conviventi con il minore, rispondono dei suoi illeciti in relazione al suo status.

Un altro orientamento limita la responsabilità del genitore non affidatario in quei periodi dell’anno nei quali abita con il figlio ed esercita su di esso i poteri che la legge gli riconosce.

In quali circostanze i genitori non sono responsabili per i figli

I genitori non sono responsabili dell’illecito commesso dal figlio in due circostanze:

se il figlio è emancipato, vale a dire, nonostante sia minore, ha avuto l’autorizzazione, da parte del tribunale, a contrarre matrimonio, se provano di non avere potuto impedire il fatto.

(Cass. civ., 19 febbraio 2014, n. 3964).

Questo secondo requisito non è facile da dimostrare.

Il genitore che voglia essere libero da responsabilità, deve dimostrare di avere impartito al figlio un’adeguata educazione, adatta alle condizioni sociali e familiari, e di avere vigilato sul suo comportamento in modo adeguato all’ambiente, alle abitudini e al carattere .

Il fatto di non averlo potuto controllare nel momento dell’illecito, in una gita scolastica oppure mentre gioca a calcio con gli amici, non esclude la responsabilità del padre e della madre.

Più l’illecito commesso dal figlio è grave, più è possibile presumere che derivi da un’educazione inadeguata.

Il contenuto della prova liberatoria dipende dalle modalità i svolgimento dei fatti.

Quando è avvenuto il fatto, nel caso di illecito particolarmente grave o increscioso, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata è dedotta dalle circostanze con le quali si è verificato l’evento ( Cass. civ., 6 dicembre 2011 n. 26200).

L’emancipazione precoce dei minori, che si individua come frutto del costume sociale, non esclude e non attenua la responsabilità dei genitori, che in ragione di questa emancipazione emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi (Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9556).

In quali circostanze il minore è responsabile

La responsabilità dei genitori e la responsabilità del minore concorrono tra loro.

Se lo stesso è capace di intendere e di volere, è direttamente responsabile del danno ingiusto causato, secondo le norme della responsabilità civile (Cass. civ., S.U., 27 giugno 2002, n. 9346; Cass. civ., 26 giugno 2001, n. 8740).

La responsabilità dei genitori si aggiunge a quella del minore capace di intendere e di volere, configurandosi come responsabilità solidale.

La conseguenza è che la domanda di risarcimento può essere proposta sia contro i genitori sia contro il minore, autore dell’illecito.

In che modo si calcola il risarcimento per i reati del minore

La giurisprudenza sostiene che i parametri per valutare l’entità del risarcimento da accollare ai genitori per l’omessa vigilanza e per la violazione dell’obbligo educativo sono:

L’entità e intensità della violazione della libertà morale e fisica e della dignità della persona offesa.

Il turbamento psichico cagionato, dedotto dalle forme con il quale è stata compiuta l’aggressione.

Gli effetti psicologici anche nel tempo che l’illecito commesso dal figlio ha determinato.

L’incidenza del fatto dannoso sulla personalità della vittima.

L’intensità del dolo, vale a dire, della volontà e della consapevolezza a commettere l’illecito.

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