Sindacato del giudice sul foglio di via obbligatorio: limiti e controllo

In cosa deve consistere il sindacato del giudice relativo al provvedimento del Questore in ordine alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 23901 del 26-03-2025

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Indice

1. La questione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in ragione della violazione dell’articolo 5 All. E) della legge 20 marzo del 1865 n. 2248


La Corte di Appello de L’ Aquila confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 76, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in ragione della violazione dell’articolo 5 All. E) della legge 20 marzo del 1865 n. 2248 che impone la disapplicazione l’atto amministrativo illegittimo.
In particolare, il ricorrente eccepiva che il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare la legittimità della motivazione del provvedimento del foglio di via obbligatorio in ordine agli elementi di fatto sui quali era stato fondato il giudizio di appartenenza del ricorrente ad una delle categorie dell’art. 1 della
legge n. 1423 del 1956, sia in ordine ai motivi che inducevano a ritenere l’imputato socialmente pericoloso, non potendo ritenersi sufficiente la commissione di un solo reato sia pure grave e, a tal fine, la difesa evidenziava che l’atto amministrativo, la cui violazione costituisce la condotta del reato di cui all’art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, era stato emesso in conseguenza di un divieto di avvicinamento e di custodia cautelare in carcere sul falso presupposto che egli avesse commesso atti di aggressività e di violenza nei confronti della ex fidanzata rilevando, a sostegno del motivo, che l’imputato aveva prodotto al giudice per le indagini preliminari documentazione attestante l’insussistenza della condotta di reato, venendo revocata, poi, la misura cautelare custodiale. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto non meritevole di accoglimento.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in ordine alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice relativo al provvedimento del Questore, non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, ma deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (sez. F – Sentenza n. 54155 del 27/07/2018; Sez. 1, Sentenza n. 44221 del 17/09/2014; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011).
Invero, per i giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che il giudice di primo grado non fosse tenuto a disapplicare il foglio di via per illegittimità dello stesso, non potendo rilevare ai fini del giudizio di conformità alla legge accadimenti successivi alla sua adozione, quali appunto la revoca della misura cautelare e il proscioglimento dell’imputato a seguito della ritrattazione della ex fidanzata.

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3. Conclusioni: sul foglio di via obbligatorio, il giudice verifica la legittimità formale del provvedimento, non il merito del giudizio di pericolosità, che deve essere motivato


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa deve consistere il sindacato del giudice relativo al provvedimento del Questore in ordine alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che, in tema di foglio di via obbligatorio, il giudice verifica solo la legittimità del provvedimento del Questore, inclusa la motivazione del giudizio di pericolosità, senza poterne rivalutare il merito.
Tale provvedimento può essere quindi preso nella dovuta considerazione al fine di appurare se il giudice, allorché si proceda per siffatto reato, abbia correttamente compiuto siffatta verifica.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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