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Indice
1. Ricorso e nodo centrale: assenza di querela sul furto denunciato come simulato
La Corte di Appello di Milano confermava una decisione emessa dal Tribunale di Pavia, che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 367 cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio della motivazione per difetto della condizione di procedibilità del delitto di furto oggetto della falsa denuncia, non essendo stata sporta la necessaria querela richiesta quale condizione di procedibilità in relazione alle descritte modalità del furto oggetto della simulazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La decisione della Cassazione: simulazione esclusa senza condizione di procedibilità
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è configurabile il delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d’ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata (Sez. 6, n. 13109 del 21/01/2009).
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3. Principio di diritto e ricadute: senza querela, non si integra l’art. 367 c.p.
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sia configurabile il delitto di simulazione di reato quando la perseguibilità d’ufficio del reato oggetto della denuncia simulata sia stata esclusa e la querela non sia stata presentata.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato postulato che non sussiste il delitto di simulazione di reato se il fatto denunciato non è perseguibile d’ufficio e manca la querela.
Pertanto, non ricorre, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, tale fattispecie di reato ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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