Sì al doppio <buono pasto> per i poliziotti privi di mensa

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La sentenza del Tar Lazio Roma sez. I quater n. 1431, depositata lo scorso 8 febbraio, confermata da successive pronunce dello stesso, affronta un aspetto poco noto della normativa che regola il corpo di polizia e di polizia penitenziaria. Accolto il ricorso di alcuni poliziotti e guardie penitenziarie, prive di mensa, obbligatoria ex lege, cui non era stato corrisposta l’equivalente dovuta indennità integrativa. Si noti che tale disciplina, dopo la riforma del 2009, è stata estesa anche alla polizia locale (municipale, provinciale etc.) equiparata alla polizia di Stato.

La vicenda affrontata. Un folto gruppo di guardie citava in giudizio il Ministero di Giustizia per vedersi riconosciuto il diritto alla <<corresponsione del buono pasto in misura doppia giornaliera>> .

Quadro normativo. La Lettera Circolare del capo dipartimento DAP del 19/3/09 prevede che al personale (nello specifico della polizia penitenziaria) trattenuto in servizio per almeno 3 ore oltre il turno giornaliero di 9, spetti, in assenza di un servizio mensa, un ulteriore buono pasto, in misura non superiore a n.25 al mese, più un’indennità di disagio pari ad €.15,00 (nel 2010) nei limiti degli stanziamenti di bilancio. In definitiva, però, negli ultimi anni il secondo ticket, in molti casi, è stato sostituito a tutti gli effetti da questa indennità (******, Doppio buono Pasto e/o indennità di servizio; Circolare di chiarimento della stessa e nota esplicativa, Polizia Penitenziaria – Chiarimenti in merito a taluni istituti contrattuali, sul sito della FPCGIL). Un parere dell’Aran (RAL_1272_Orientamenti Applicativi ) del 17/7/12, <<con riferimento ai tre diversi contratti (art.51 del CCNL dei segretari del 16.5.2001; art. 34 del CCNL del 23.12.1999 per i dirigenti; art.46 del CCNL del 14.9.2000 per i dipendenti)>> presso un ente pubblico (Regioni, enti locali, amministrazioni autonome), poi, esclude tale diritto anche se l’orario di lavoro si protrae nel pomeriggio, per il turno mattutino e nelle ore serali e/o notturne per quello pomeridiano. Si noti che la citazione non è casuale, poiché la riforma della polizia municipale e locale (vigili etc.) del 2009 ha equiparato questo corpo a quello nazionale, tanto che ha preso il nome di Forza di Polizia locale dello Stato (v. relativi siti istituzionali). Questa sentenza, perciò, smentisce le direttive date dall’Aran limitatamente a questa categoria.

Dal combinato disposto degli artt. 1 L. 203/89, 1 e3 DPR 807/50 è istituita una mensa obbligatoria per il personale della Polizia di Stato impiegato in: <<a) in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio ; b) in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego.>>.

L’art. 12 L. 395/90 estende l’obbligo anche alla polizia penitenziaria ed impone di istituire asili nido per i figli dei dipendenti.

Il parere della giurisprudenza costante. Ciò è confermato dalla giurisprudenza in materia (su tutte CDS n. 702/05): qualora non sia istituita la mensa obbligatoria l’amministrazione deve corrispondere i dovuti importi sostitutivi sopra indicati. Nella fattispecie dovranno essere versate le indennità <<(nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione), a far data dall’1.6.1989 (data della costituzione del titolo) e fino al 18.12.1998 (data del riconoscimento del diritto in questione da parte dell’amministrazione)>>.

 

N. 01431/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03564/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3564 del 2011, proposto da:
Numerosi agenti di polizia di Stato e penitenziaria

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la corresponsione del buono pasto in misura doppia giornaliera.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto la corresponsione del buono pasto in misura doppia giornaliera.

I). In via preliminare deve essere richiamato il quadro normativo.

La disposizione normativa sulla quale si fonda il petitum è quella di cui all’art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203 (“oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell’interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali: a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio ; b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego.

Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.”).

Essa deve essere letta in combinato disposto con l’art. 12 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 (“è istituita la mensa di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria . Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria .”).

II). Nel merito il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 720/2005) che ha già affermato i seguenti principi :

a). l’art. 1, lettera b), della L. n. 18.5.1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, è volto a garantire il servizio della mensa, a carico dell’Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio;

b). dunque, pur soggiacendo l’istituzione delle mense obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte dell’Amministrazione, quanto alla relativa fruizione e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi sostitutivi;

c). in altre parole, la omessa istituzione del servizio mensa implica la debenza degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione), a far data dall’1.6.1989 (data della costituzione del titolo) e fino al 18.12.1998 (data del riconoscimento del diritto in questione da parte dell’amministrazione).

Perciò il ricorso va accolto con conseguente condanna della PA a corrispondere le relative somme di denaro.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, i diritti e gli onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando :

Accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso, come in epigrafe proposto.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente

*******************, Consigliere

Maria Ada Russo, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm).

Dott.ssa Milizia Giulia

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