Si aggrava il contenzioso con l’A.T.O. rifiuti ennese

Greco Massimo 04/12/08
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Se i vertici dell’ATO rifiuti ennese, in uno a quelli di Sicilia-Ambiente s.p.a., non mollano su crediti vantati nei confronti dei cittadini morosi, tanto da far notificare in questi giorni il preavviso di fermo amministrativo, la Commissione Tributaria ennese continua, senza sosta, a collezionare condanne nei confronti della società d’ambito “EnnaEuno”. Ma l’aspetto interessante, e nello stesso tempo drammatico, si coglie in una recentissima sentenza dell’Organo di giustizia tributaria, chiamato a decidere in ordine ad un ricorso dal Sottoscritto formulato per conto di un amico residente nel Comune di Valguarnera (Comm. Trib. provinciale di Enna, sent. n. 801/08 del 06/06/2008).
La cartella esattoriale in questione riguarda il pagamento della TIA per l’anno 2006. Il Giudice tributario nell’accogliere tutte le argomentazioni del ricorrente ha, peraltro, affermato che “nel nuovo assetto delineato dal legislatore, rispetto a quello emergente dal Decreto Ronchi, l’ATO non gode di assoluta autonomia tariffaria (il che comporterebbe intuitivi, rischi per l’equità e l’eguaglianza), dovendosi attenere ad un regolamento generale e valido per tutto lo Stato che <<fissi i criteri sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa (comma 6, art. 238). Ma tale argomento, al quale la legge subordina l’esercizio in concreto del potere <<impositivo>>> degli ATO (comma 3 e 11 art. 238), non risulta essere stato emanato nel corso del 2006 (si ignora successivamente) dal competente ministero dell’Ambiente, con la conseguenza che l’ATO EnnaEuno ha deliberato la tariffa 2006, valida per tutta la provincia di Enna, in una situazione di carenza di potere, vizio che determina la illegittimità della deliberazione. L’illegittimità è palese, dal momento che, non solo viola il principio di irretroattività vigente per l’intero sistema tributario nazionale, compresi i tributi locali (art. 52 legge 446/97), ma ignora il problema del regolamento ministeriale, mancando il quale nessuna ATO, compresa quella ennese, era facultata ad intervenire in materia tariffaria per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Materia che restava, invece, per il 2006 ancora ai Comuni, come indirettamente previsto dal citato comma 11 dell’art. 238, ove si dice che <<sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti>> (come il DPR 158/1999 che attribuisce al Comune la materia tariffaria)”.
La Commissione tributaria, con oculate motivazioni, “sconfessa” quindi il recente assunto del Tar di Catania – sentenza n. 91/2008 – che con suggestive argomentazioni cercava di giustificare l’operato della società “EnnaEuno” ancorandolo al potere derogatorio riconosciuto al Commissario regionale per l’emergenza rifiuti.
Questo significa, andando all’aspetto drammatico della vicenda, che non risultando, a tutt’oggi, emanati i citati regolamenti ministeriali, le tariffe approvate dall’ATO, in vigenza del Codice dell’Ambiente, sono da ritenersi illegittime non solo per l’anno 2006, ma anche per i successivi anni 2007 e 2008. La questione sui poteri commissariali deve infatti ritenersi oggi superata dall’art. 238 del Codice dell’Ambiente, che subordina l’esercizio di quel potere ad un regolamento ministeriale non ancora approvato.
Pertanto, poiché l’art. 238 citato è norma sopravvenuta e di rango superiore, vuoi all’ordinanza ministeriale attributiva di poteri al Commissario, vuoi alle ordinanze emesse da quest’ultimo organo, è alla norma nazionale che occorre dare prevalenza e riconoscere effetto abrogante per incompatibilità di qualunque provvedimento di rango inferiore, ove anche legittimo in base alla normativa previgente. Troncante, appare inoltre l’autolegittimazione della società d’ambito a determinare la tariffa non in forza del provvedimento commissariale, come vorrebbe il Tar di Catania, ma in forza del Codice dell’Ambiente, con ciò ammettendo e riconoscendo l’inesistenza a quella data di altro e diverso titolo attributivo del relativo potere.
                                                                                                                                            
Massimo Greco  
Funzionario Direttivo Regione Siciliana

Greco Massimo

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