Sharenting: anche l’Italia potrebbe seguire l’esempio della Francia 

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Sharenting – In Francia, su iniziativa del presidente Emmanuel Macron, si sta studiando una legge sull’utilizzo delle immagini dei minorenni sui social network.
L’Autorità garante per l’infanzia, da parte sua, sostiene che la questione sia stata sottoposta all’attenzione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e si è in attesa di una risposta.
Secondo il Garante per la privacy i minorenni vengono sottoposti a dei gravi pericoli.

Indice

1. In cosa consiste lo Sharenting

Sharenting è un neologismo che è stato creato dall’unione delle parole sharing, da share. che significa condividere parenting, da parents, che significa genitori.
Il fenomeno si concretizza nel comportamento dei genitori che pubblicano le foto dei figli minorenni sui  social network.
A questo proposito, il deputato francese Bruno Studer nella sua proposta di legge, menzionando un rapporto del 2018 del Children’s Commissioner for England, ha detto:
 si stima che un bambino appaia in media in 1.300 fotografie pubblicate online prima dei 13 anni, sui propri account, su quelli dei genitori o dei familiari.
Il 91% delle foto dei minorenni è relativa a una fascia di età che va da zero a 5 anni.
I piccoli si ritrovano catapultati nel magico mondo della Rete, dove ogni cosa resta per sempre, anche senza averlo chiesto.
Le statistiche generano quasi sconcerto, se si pensa che addirittura il 98% dei genitori presenti su Facebook pubblica le foto dei propri bambini, e lo fa in buona fede, senza calcolare i numerosi rischi ai quali gli stessi vengono sottoposti.
Le informazioni personali sono rese pubbliche, con la possibilità di adescamento, pedopornografia, cyberbullismo, oppure, il semplice disagio di un minorenne, che vedendo pubblicata una sua immagine prova imbarazzo.
Questi sono i motivi per i quali la Francia, dopo avere proposto di sollevare a 15 anni l’età minima per avere accesso ai social network, adesso sta discutendo un provvedimento legislativo per impedire lo sharenting.
Una delle le conseguenze del fenomeno è anche la rinuncia a un possibile anonimato in futuro senza averlo potuto scegliere.
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2. La visione del Garante della Privacy

Lo sharenting è un fenomeno, da diverso tempo, all’attenzione del Garante della privacy, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale dei minorenni e, di conseguenza, sulla corretta formazione della sua personalità.
Le volte nelle quali la diffusione delle immagini di un monorenne non sia dallo stesso condivisa rischia di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli.
Si dovrebbero rendere gli adulti consapevoli dei pregiudizi ai quali la pubblicazione delle foto dei figli in Rete, e tendenzialmente per sempre, li può esporre anche in termini di utilizzo delle immagini a fini pedopornografici, ritorsivi oppure impropri da parte di terzi.
Per questo l’Autorità, a cominciare dalla scorsa Relazione annuale, ha proposto di estendere a simili casi la particolare tutela assicurata dal Garante sul terreno del cyberbullismo.

3. Sharenting e big tech

Ritornando al caso della Francia, che in futuro potrebbe essere emulato anche dall’Italia, si auspica che venga approvata una legge contro lo sharenting.
A questo punto, ci si chiede:
chi obbligherà le Big Tech americane (Instagram, WhatsApp, Twitch) o cinesi (TikTok) a un doveroso adeguamento?
Attualmente sappiamo che l’età minima richiesta per accedere ai vari social network  è di13 – 14 anni, ma i bambini in possesso di un telefono mobile utilizzano ad esempio WhatsApp dai 10 – 11 anni, falsificando la data di nascita in fase di registrazione.
A questo proposito, l’Autorità per l’infanzia o l’adolescenza, sostiene che non sia una gestione facile.
L’11 maggio 2022 è stata annunciata una proposta di regolamento a livello europeo che responsabilizza le società di gestione obbligandole ad effettuare controlli.
Un’uniformità a livello europeo si può raggiungere, a livello extracontinentale è più difficile. 

4. Le prospettive future

In relazione a questo fenomeno, purtroppo, non c’è abbastanza sensibilità verso i giovani.
Sullo sharenting si sta insistendo e investendo molto in diverse occasioni pubbliche.
I minorenni, da parte loro, pensano che una cosa esista esclusivamente se viene pubblicata.
Una ricerca americana evidenzia che il 50% delle foto che circolano sui social pedopornografici sono state in origine pubblicate proprio dai genitori.
Il fenomeno dei bambini esposti in simili contesti è nel mirino dell’Autorità, che lo vuole in ogni modo arginare.
Online si riescono a fare manipolazioni incredibili.
Le cronache informano che nel tavolo costituito durante il Governo Draghi con il Ministero della Giustizia, guidato dal sottosegretario Anna Macina, era stata prevista la possibilità per il minorenne di chiedere la rimozione della sua immagine una volta compiuti i 14 anni, estendendo a quello che era previsto nelle norme contro il cyberbullismo.
La proposta, all’interno di una molto più articolata, prevede di introdurre norme che vincolino i profitti effettuati attraverso questi minorenni.

>>>Per approfondire<<<
Alla luce delle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71), questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali criticità relative al Bullismo e Cyberbullismo e dà risposte chiare ai quesiti più frequenti: cosa bisogna intendere per bullismo? Quali condotte sono penalmente rilevanti e come si procede? Cosa prevede la nuova legge in materia di cyberbullismo e quali condotte configurano il reato? Come è possibile rimuovere i dati personali del minore diffusi in rete?

FORMATO CARTACEO

Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71

Alla luce delle nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71), questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali criticità relative al Bullismo e Cyberbullismo e dà risposte chiare ai quesiti più frequenti: cosa bisogna intendere per bullismo? Quali condotte sono penalmente rilevanti e come si procede? Cosa prevede la nuova legge in materia di cyberbullismo e quali condotte configurano il reato? Come è possibile rimuovere i dati personali del minore diffusi in rete?Completato da itinerari giurisprudenziali e consigli operativi, il testo analizza in sole 82 pagine la materia.Maria Sabina Lembo Avvocato penalista e giornalista pubblicista. Autrice e curatrice di pubblicazioni giuridiche e multidisciplinari.

Maria Sabina Lembo | Maggioli Editore 2017

Dott.ssa Concas Alessandra

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