Il Cyberbullismo

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Il cyberbullismo è una forma di bullismo condotto attraverso strumenti telematici, come ad esempio Internet.

Il termine cyberbullying fu coniato dal docente canadese Bill Belsey.

I giuristi anglofoni distinguono di solito tra cyberbullying per sé (ciberbullismo), che avviene tra minorenni, e il cosiddetto cyberharassment (cibermolestia) che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne.

Il cyberbullismo può essere diretto o indiretto.

Il cyberbullismo diretto

Si parla di cyberbullismo diretto quando il cyberbullo si rivolge direttamente e di persona alla vittima, mettendo in atto le sue aggressioni, ad esempio, attraverso messaggi inviati in chat private.

Il cyberbullismo indiretto

Si parla di cyberbullismo indiretto quando l’aggressione ripetuta e continua al bullizzato avviene in luoghi virtuali pubblici, ad esempio nei forum o nelle bacheche dei social network.

In presenza di simili circostanze, coloro che possono accedere alle aggressioni vengono spesso coinvolti nei comportamenti bullizzanti, da diventarne parte attiva.

Legge e cyberbullismo

In Italia il cyberbullismo è stato disciplinato per la prima volta, in forma organica, con la legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che, al comma 2 dell’art 1 definisce il cyberbullismo:

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

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Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71

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Le segnalazioni di cyberbullismo

La prima forma di tutela della dignità del minore che prevede la legge n. 71/2017 è contenuta all’articolo 2.

Ogni minore ultraquattordicenne, genitore o soggetto che ne esercita la responsabilità, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualunque informazione personale del minore diffusa in rete, previa conservazione delle informazioni originali, anche se i comportamenti non violino l’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 oppure altre norme.

 

Se entro un giorno dal ricevimento dell’istanza, il responsabile non comunica di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, rimozione o blocco richiesto, o quando non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito o delsocial media, la domanda può essere presentata, con segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione delle informazioni personali, che entro due giorni dalla ricezione della richiesta, ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo n. 196/2003.

Le conseguenze penali del cyberbullismo

Leggendo la definizione giuridica del cyberbullismo, insieme all’articolo 7 della legge n. 71/2017 emerge in modo chiaro che le conseguenze penali con questa forma di aggressione sono diverse.

Se l’articolo 594 del codice penale dedicato all’ingiuria, è stato abrogato, e oggi è un illecito civile, l’articolo 595 dello stesso codice, contempla il reato di diffamazione, mentre l’articolo 612 descrive e sanziona le minacce.

Dal lato penale l’articolo 7 richiama anche l’articolo167 del codice per la protezione delle informazioni personali, dedicato al reato di trattamento illecito di dati, che punisce con la reclusione chiunque, che per trarne profitto o recare danno a terzi, tratti i dati personali in modo non conforme alle disposizioni richiamate.

A questa elencazione, prevista per l’ammonimento, si devono aggiungere altri comportamenti che rilevano in senso penale.

Si tratta dei reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p), estorsione (art. 629 c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p), pornografia minorile (art. 600 ter c.p), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p), diffusione materiale pedopornografico (art. 600 ter c.p), interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p), lesioni (art. 582 c.p.).

I rischi per un minorenne

Prima di intraprendere un’azione penale attraverso la presentazione di una denuncia o di una querela per i reati dei quali agli articoli 594, 595,612 c.p. e 167 d.lgs n. 196/2003, se l’azione è stata commessa da un minore che ha più di quattordici anni nei confronti di altri coetanei, attraverso la rete internet, è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura di ammonimento che contempla l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge n. 11/2009 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” convertito, con modifiche dalla legge n. 38/2009 e successive modificazioni.

L’ammonimento prevede la convocazione del minore responsabile e di un genitore o di un soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale e i suoi effetti cessano quando l’ammonito raggiunge la maggiore età.

L’istanza deve essere presentata al Questore che, una volta assunte le necessarie informazioni, in sede di convocazione, ammonisce in modo orale il soggetto nei quali confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge e redigendo processo verbale.

I riflessi di carattere civilistico

Il cyberbullismo essendo un fenomeno che coinvolge minori non è di ostacolo a un’eventuale richiesta di risarcimento danni.

In presenza di simili circostanze, la domanda potrà essere presentata dai genitori o dal tutore della vittima, nei confronti di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale del responsabile.

Secondo l’articolo 2048 del codice civile:

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

Si tratta della cosiddetta culpa in vigilando e in educando, che può essere estesa anche ai precettori e a coloro che insegnano un mestiere al minore, spostando l’obbligo di rsarcimento su un soggetto diverso da quello che commette in modo materiale l’illecito.

In relazione alle voci di danno che possono essere risarcite, come nei fenomeni di bullismo ordinario, si possono produrre danni non patrimoniali, tra i quali il danno morale e quello biologico se, il malessere della vittima è talmente grave che si traduce in una malattia del corpo, oltre a quello di reputazione e di immagine.

I rischi per un maggiorenne

Nelle rare, però, possibili ipotesi, nelle quai il cyberbullo sia un maggiorenne, le conseguenze del suo comportamento sono quelle viste per i minorenni.

A rispondere in via penale o civile delle sue azioni è direttamente il responsabile e non i genitori.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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