Cyberbullismo, fattispecie criminosa ed orientamento giurisprudenziale

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Il fenomeno

Le moderne tecnologie ed internet hanno trovato ampio spazio nella quotidianità di ognuno, modificando radicalmente i modi di comunicare e le peculiarità dell’interagire interpersonale.

L’utilizzo sempre più intenso degli strumenti informatici e del web caratterizzano fortemente il vivere sociale delle odierne generazioni ed, inoltre, la celerità e la gratuità delle comunicazioni e delle informazioni rappresentano una vera e propria rivoluzione.

Invero, i detti vantaggi, unitamente alla garanzia dell’anonimato e dell’assenza dei limiti spazio-temporali, si rivelano particolarmente adeguati all’estrinsecarsi dell’agire deviante.

Il cyberspazio si presta alla commissione di numerose fattispecie criminose, alcune tradizionali, altre del tutto nuove. Tra le svariate condotte illecite realizzabili mediante l’utilizzo di internet è opportuno ricordare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le condotte di cyberpedofilia, di accesso illegale ai sistemi informatici, di riciclaggio di proventi illeciti (cyberlaundering) ed i comportamenti integranti il cyberstalking.

Proprio con riferimento a tale ultimo fenomeno, deve evidenziarsi come la celere ed efficace comunicazione che avviene a mezzo della rete possa assumere le forme della molestia. Alle insidie derivanti dal capillare utilizzo delle moderne tecnologie non sono estranei i giovani, neppure se minorenni, i quali, soffrendo la mancanza di un’identità adulta e della maggiore fragilità psicologica, sono spesso vittime di nuove e più sofisticate forme di violenza.

La delicata questione delle prevaricazioni tra coetanei costituisce grave problematica dell’odierno contesto sociale da non sottovalutarsi e la connessa proiezione all’interno del cyberspazio aggrava notevolmente l’attitudine lesiva delle relative condotte.

Questi comportamenti saranno probabilmente conservati nei ricordi e riportati nei racconti, ma non restano impressi su pagine internet, profili facebook o social network. Differentemente da quanto avviene nel contesto reale, il mondo virtuale memorizza l’episodio, cristallizzando l’umiliazione e la sconfitta della vittima in modo incontrollabile e spesso drammaticamente irreversibile.

Anche le condotte moleste o minacciose qualora siano realizzate nel cyberspazio sono in grado di produrre conseguenze tutt’altro che virtuali.

Il soggetto agente, forte dell’assenza di limiti e della comune convinzione che la distanza fisica renda la condotta telematica meno grave, potrebbe porre in essere molestie più subdole e pericolose, rivelando un’invadenza ben più grave di quella esercitata con il mero pedinamento nella vita reale.

La fattispecie telematica consente al carnefice di esercitare sulla vittima forme di sorveglianza, pressione e controllo praticamente ininterrotte.

Poste tali premesse sull’indubbia gravità delle condotte persecutorie e prevaricatorie realizzate con l’ausilio dei mezzi informatici, occorre indagare cosa debba intendersi con il termine bullying e quali siano le condotte riconducibili all’interno di questo fenomeno.

Il reato

Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali. Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra percepita come più debole, in genere nel gruppo dei pari.

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 La legge 71/2017“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo.

La legge pone al centro il ruolo dell’istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno e ogni istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti vengono chiariti nel dettaglio dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge.

La L.71/17 introduce per la prima per la prima volta nell’ordinamento giuridico anche una definizione: “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” (Art. 1- Comma 2).

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

  • percosse (art. 581),
  • lesione personale(art. 582),
  • ingiuria(art. 594),
  • diffamazione(art. 595),
  • violenza privata(art. 610),
  • minaccia(art. 612),
  • danneggiamento(art. 635).

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato (querela).

Tipologie di cyberbullismo

Considerando i comportamenti adottati dai cyberbulli si riscontrano le seguenti classificazioni:

– Flaming (deriva dal termine inglese flame che significa “fiamma”): consiste in messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum;

– Harassment (molestie): invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico;

– Denigration (denigrazione): insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie;

– Impersonation (sostituzione di persona) o identity theft (furto d’identità): l’aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all’account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deplorevoli al fine di danneggiare l’immagine e la reputazione della vittima;

– Exclusion (esclusione): consiste nell’escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l’obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione;

– Cyberstalking cyber-persecuzione (stalking online)si intendono minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica;

– Outing (confessione pubblica di un fatto o un’esperienza personale) e trickering (Inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze;

– Sexting (derivato dalla fusione delle parole inglesi sex “sesso” e texting “inviare messaggi elettronici”): invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet;

– Doxing (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents “documenti”): diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.

Il cyberbullismo può costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice penale (illecito penale), del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Conseguenze e responsabilità

Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno.

La legge sancisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”. Cosa si intende per “imputabilità”? Vuol dire avere la cosiddetta “capacità d’intendere e volere”.

Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

  • che abbia almeno compiuto 14 anni;
  • che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)

Il più delle volte l’atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:

  • i genitori,perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.
  • gli insegnanti e la scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola.

 

Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.

Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l’evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c’è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.

Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

  • di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l’altro alle condizioni economiche della famiglia e all’ambiente sociale a cui appartiene),
  • di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,
  • di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa. Qui va precisato che una condotta come ad esempio il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l’esonero di responsabilità del genitore.

Nei casi in cui l’episodio criminoso si consuma negli ambienti scolastici interviene l’art 2048 codice civile (responsabilità dei precettori) e l’art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell’istituto a risponderne.

Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell’amministrazione. L’insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una “culpa in vigilando”, come inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuitonon prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Si tiene conto in questi casi dell’étà e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.

Inoltre l’insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare il la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.

 

Ma in quali momenti l’insegnante è responsabile?

Va considerato tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno alla scuola. Quindi non soltanto le ore delle attività didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione ecc.

Come intervenire?

La 71/2017 e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azoni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo.  Le linee prevedono:

  • formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
  • sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
  • promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;
  • previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
  • Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità  con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
  • Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.
  • Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrastoche:
    • Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
    • Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
  • Salvo che il fatto costituisca reato, Il DS qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5)

Fondamentale diventa per l’Istituto scolastico fornirsi di regolamenti e procedure interne condivise da tutti (come le e-policy) in modo che oltre alle attività educative, anche le azioni di presa in carico degli episodi siano efficaci, riconoscendo ruoli, responsabilità e azioni di protezione.

Un’indicazione operativa da tener presente per intervenire efficacemente è anche capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra tipologia di comportamenti violenti o disfunzionali. Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l’età dei protagonisti. Si parla infatti di cyberbullismo se le persone coinvolte sono minorenni e prevalentemente con riferimento al gruppo dei pari.

Un’altra indicazione operativa concerne una valutazione circa l’eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenne/i coinvolte per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l’intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.).

Per quanto riguarda necessità di segnalazione e rimozione, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come ad esempio il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l’approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. E’ in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Polizia di Stato – Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; Polizia di Stato – Commissariato on line (attraverso il portale http:// www.commissariatodips.it)

Elementi innovativi della normativa

In particolare la Legge prevede, tra le maggiori novità:

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE: salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

AMMONIMENTO: fino a quando non è presentata querela per taluno dei reati cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del Codice Penale e all’art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta’ superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’ applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

OSCURAMENTO:  il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento,  la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successiv

Giurisprudenza

La Sentenza 28623/17 depositata dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione, in data 8 giugno, pone una nuova e significativa pietra miliare nella lotta al fenomeno del bullismo e del cyberbulismo. La Suprema Corte lancia un segnale forte e risoluto che intende porsi con una strategia netta e decisa nei confronti dell’odioso comportamento assunto, sempre più spesso, da giovani e ragazzi, spesso poco più che bambini, che animati dallo spirito del branco, rendono infernale la vita delle loro vittime compiendo ogni genere di abusi e di sopraffazioni nei loro confronti. L’attualità e la gravità del fenomeno hanno indotto la Cassazione ad assumere un comportamento durissimo e inequivocabile. La conferma di condanne inflitte nei gradi precedenti di giudizio, a carico di quattro minorenni che avevano posto in essere numerosi e sistematici episodi di bullismo e di vero e proprio stalking nei confronti di una vittima indifesa e succube, segna un nuovo punto di riferimento giurisprudenziale per affrontare i continui e reiterati episodi di bullismo di cui le scuole sono traboccanti.

Il bullismo è un fenomeno attualissimo e che va combattuto addirittura al costo di portare conseguenze esemplari per i ragazzi, anche giovani e minorenni, che perpetrano tali comportamenti.

La giurisprudenza di merito intervenuta di recente sul tema, ha escluso il dovere generale di sorveglianza e di controllo in capo al gestore al punto da integrare una responsabilità solidale per tutti i comportamenti tenuti dagli utenti lesivi degli altrui diritti, nonostante l’Internet Provider ha specifici obblighi giuridici in favore dei propri iscritti.

Il Tribunale di Sulmona (Tribunale di Sulmona, sez. civile, sentenza 9 aprile 2018, n. 103) ha accolto la richiesta di risarcimento danni avanzata una coppia di coniugi, in proprio e nella loro qualità di genitori di una ragazza minore di anni 18, in conseguenza agli illeciti, riconducibili ad episodi di cyberbullismo, commessi ai danni della figlia ad opera di suoi coetanei. In particolare, il giudice abruzzese ha sancito la responsabilità per “culpa in educando” ex art. 2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti, questi ultimi ritenuti colpevoli di avere offerto e ceduto ad altri minori, senza alcuna autorizzazione, materiale pedopornografico (una fotografia della vittima senza indumenti) mediante l’utilizzo del proprio telefono cellulare, e di avere pubblicato il suddetto materiale all’interno di un falso profilo Facebook. Tali condotte, lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall’art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine, comportano l’obbligo per i genitori dei cyberbulli (sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli) di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.

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