Sezioni Unite: non scatta la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i piccoli spacciatori

Redazione 28/09/11
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A deciderlo è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione (sent. n. 34475 del 22 settembre 2011).

La misura della custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, co. 3, del codice di procedura penale attraverso il rinvio all’art. 51, è automatica per i reati da tale norma elencati, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, a meno che non esistano elementi che escludano la sussistenza di esigenze cautelari.

Fra gli illeciti indicati dall’art. 51 c.p.p. ci sono i delitti di cui all’art. 74 del D.P.R. 309/1990, vale a dire l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che però, al comma 6 contempla la fattispecie meno grave del fatto di lieve entità a cui si applica il regime giuridico previsto per l’art. 416 del codice penale, ovvero l’associazione a delinquere comune.

Tale circostanza, ad avviso del supremo collegio di legittimità, deve indurre a ritenere che il generico rinvio che l’art. 275 c.p.p., per il tramite dell’at. 51, fa alla norma del D.P.R. 309/1990, non comprende la fattispecie criminosa di lieve entità.

Laddove volesse diversamente opinarsi, sarebbe irragionevole la scelta del legislatore che prima assimila l’associazione fra piccoli spacciatori alla comune associazione per delinquere e poi riserva alla condotta prevista e punita dal comma 6 dell’art. 74 del D.P.R. 309/1990 un trattamento diverso e più afflittivo di quello previsto per il reato di cui all’art. 416 del codice penale.

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