Sezioni Unite in tema di notifiche all’imputato o ad altre parti private

Redazione 21/07/11
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Le notificazioni di atti che abbiano come destinatario l’imputato o altra parte privata, possono essere eseguite con telefax o altro mezzo idoneo, a norma dell’art. 148, co. 2bis, c.p.p., in ogni caso in cui gli atti da notificare possano o debbano essere consegnati al difensore.

Ad affermare tale principio di diritto sono state le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 28451 del 19 luglio 2011.

La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerneva appunto la legittimità delle notificazioni a mezzo telefax eseguite presso il difensore, quale domiciliatario ex lege dell’imputato, nella impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, ovvero quale domiciliatario nominato dallo stesso imputato.

La Corte richiama i due contrapposti orientamenti formatisi sul punto; il primo, che ha escluso la legittimità della notificazione via telefax diretta alla parte ma eseguita presso il difensore, nominato domiciliatario dell’imputato o indagato, e il secondo, per il quale invece era legittima tale modalità di notificazione, orientamento che aveva preso in esame tutti i casi vi era impossibilità di eseguire le notificazioni nel domicilio della parte, equiparandovi i casi di irreperibilità o latitanza dell’imputato.

Le Sezioni Unite, in base ad un’interpretazione dell’art. 148, co. 2bis c.p.p., hanno aderito a quest’ultimo orientamento, concludendo per la possibilità di eseguire notificazioni nei confronti del difensore, quale domiciliatario, a qualsiasi titolo, dell’imputato o indagato, di atti o avvisi a questi diretti.

Sul punto sono state anche richiamate pronunce della Corte costituzionale per le quali il rapporto fiduciario, che lega l’imputato al suo difensore, implica «l’insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti».

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