Separazione e divorzio, quando l’ex coniuge non restituisce i beni

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Quando due coniugi si separano, mettono fine alla coabitazione tra loro.

Anche i beni personali, durante la convivenza, si trovavano nell’abitazione comune.

Quando questo non è possibile per via della quantità o delle dimensioni degli oggetti, ad esempio un divano, una televisione e simili, è sempre possibile riprenderseli in un secondo momento, chiedendo la restituzione all’ex coniuge.

Avviene sia quando la coppia abitava insieme in seguito a convivenza, sia nel caso nel quale sia stato contratto un matrimonio oppure un’unione civile.

 

In presenza di matrimonio, nonostante il regime di comunione dei beni ci sono oggetti che vanno restituiti.

Sono quelli diretti alle esigenze personali oppure al lavoro.

Un discorso diverso si pone in essere per le cose che, al contrario, sono state acquistate insieme in costanza di matrimonio.

In simili circostanze, si dovrà stabilire, di comune accordo oppure con provvedimento del giudice, a chi spettano i beni che fanno parte della comunione.

 

Le cronache di settore, riportano la domanda relativa al fatto che ci si chiede quale sia la sorte degli arredi, quegli oggetti, come un armadio, una cassettiera, un tavolo, un divano,l’utilità dei quali è a vantaggio della casa stessa.

In simili circostanze si dovrà decidere a chi spettano.

Di solito restano nella casa nella quale si è abitato, ma è possibile che il giudice li attribuisca a una delle parti in modo esclusivo.

In caso di semplice convivenza, non esiste nessuna comunione e gli arredi sono di chi li ha acquistati.

Se un ex coniuge non si decide a restituire i beni che spettano all’altro perché di sua legittima proprietà, si potrebbe verificare il rischio concreto che si integri un’ipotesi di reato.

Il caso degli arredi trattenuti dall’ex

In caso di arredi trattenuti in modo illecito dall’ex coniuge, risulta possibile fare due cose:

sporgere denuncia/querela oppure andare dal giudice per chiedere che i beni ti vengano restituiti. Non è vietato intraprendere entrambe le strade, e sembra sia la cosa migliore da fare, visto che il giudice penale, anche se dovesse condannare l’ex coniuge, non lo potrebbe obbligare a restituire quello che è di proprietà di chi la rivendica.

Questo può essere fatto esclsivamente dal giudice civile.

Arredi che l’ex coniuge non restituisce

Nel caso nel quale un ex non restituisse gli arredi è passibile di denuncia.

Nello specifico, potrà essere denunciato per il reato di appropriazione indebita, che punisce con la reclusione sino a tre anni chi, per procurare a sé o altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

La relativa disciplina è contenuta all’articolo 646 del codice penale, rubricato “Appropriazione indebita” che recita:

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61.

Anche la giurisprudenza è d’accordo nel ritenere che si configura il reato di appropriazione indebita per il coniuge che non restituisce all’ex i beni di sua proprietà.

La Suprema Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cass. 52598 del 22.11.2018), ha stabilito che si andrà incontro al provvedimento di separazione.

Il delitto si configura sia nel caso di vincolo matrimoniale sia nel caso di convivenza di fatto.

I beni di proprietà dell’altro coniuge devono essere restituiti.

Nel processo penale che verrà instaurato davanti al tribunale in composizione monocratica, la persona offesa, si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti.

Il giudice penale non può fare riavere gli oggetti, può fare condannare il colpevole alla pena prevista per legge  ed, eventualmente, riconoscere un risarcimento.

Per ottenere gli arredi trattenuti in modo illecito dall’ex coniuge, si dovrà promuovere un’apposita azione civile.

I modi di restituzione degli arredi non restituiti dall’ex

Per riavere gli arredi che siano stati trattenuti in modo illecito, si dovrà procedere citando in giudizio l’ex e chiedere che gli oggetti vengano restituiti.

Si tratta dell’azione di rivendicazione, che può essere esercitata dal proprietario per rivendicare la cosa che gli appartiene da chiunque la possegga o la detenga.

Per esperire vittoriosamente questa azione e ottenere la restituzione degli arredi trattenuti illecitamente dagli ex, si dovrà dimostrare il diritto di proprietà, vale a dire, si dovrà provare che i beni dei quali si chiede la restituzione siano di legittima proprietà.

Ci si potrà avvalere avvalerti delle fatture d’acquisto.

L’articolo 948 del codice civile, rubricato “azione di rivendicazione” recita:

Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

 Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. 

L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione

In relazione a questo, il codice civile dice che il coniuge può provare con ogni mezzo, nei confronti dell’altro, la proprietà esclusiva di un bene (art. 219 c.c.).

Si potrà dimostrare che gli arredi sono di legittima proprietà anche portando dei testimoni.

Al contrario, i beni dei quali nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa in pari quota di entrambi i coniugi.

Al termine del processo civile, se il giudice avrà dato ragione al ricorrente, lo stesso potrà intimare al suo ex la restituzione degli arredi.

Se si dovesse rifiutare, grazie al titolo rappresentato dalla sentenza, si potrà ottenere quello che di legittima proprietà, avvalendosi dell’ufficiale giudiziario e, se necessario, delle forze dell’ordine.

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