Separazione e divorzio per mancanza di passione

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Il matrimonio, quando non viene “consumato” può essere annullato e i rapporti sessuali non si devono limitare in modo esclusivo alla “prima notte di nozze”.

Di sicuro fare l’amore non è un obbligo.

Se entrambi i coniugi sono d’accordo, si possono astenere dal concedersi momenti di intimità .

Ci si chiede, però, che cosa accadrebbe se questo rappresentasse la volontà di uno dei due coniugi.

La scusa del mal di testa o simile non può reggere per sempre.

Ammesso che non si può obbligare il coniuge a intrattenere rapporti sessuali, perché si configurerebbe il reato di violenza sessuale, è lo stesso lecito chiedersi se si può divorziare dal partner quando manca la passione.

Volendo significare, con questo termine, non esclusivamente la completa astensione dal rapporto ma anche una presenza statica.

In questa sede scriveremo che cosa dice la legge in merito.

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Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

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I doveri coniugali

Tra i doveri coniugali uno è quello della reciproca assistenza morale, dove rientrano i rapporti sessuali, però, la costrizione è violenza sessuale.

Se tra fidanzati o conviventi fare sesso non è vincolante, e nella tradizione sociale del passato, valeva il contrari, le vicende tra marito e moglie cambiano.

Il codice civile, tra i doveri del matrimonio, contempla anche quello della reciproca assistenza morale e materiale e in esso, secondo la giurisprudenza, rientra anche il dovere di avere rapporti sessuali.

Non necessariamente la prima notte di nozze, neppure le altre sere, ma neanche trovare sempre una scusa.

Questo non significa che fare sesso con la moglie o il marito sia obbligatorio, anche il codice non lo dice espressamente, né stabilisce quante volte al giorno o alla settimana l’atto sessuale è dovuto.

Matrimonio e rapporti sessuali

Il Codice civile elenca i doveri dei coniugi, però tra gli stessi non indica in modo espresso, il dovere di fare sesso.

La giurisprudenza lo ha ritenuto incluso nel dovere di reciproca assistenza morale.

Qualificato in questo modo, rientrerebbe a pieno titolo tra i diritti dei coniugi.

Si tratta però di un diritto che non può essere imposto perché resta sempre la libertà di autodeterminazione che, se ha come oggetto una prestazione fisica, non può essere esercitata con obbligo.

Non si può imporre al marito o alla moglie di fare sesso, neanche se l’imposizione è sotto forma di ricatto psicologico.

“Se non lo facciamo, vado con un altro uomo”.

“Se non stai con me, potrei trovare interesse in altre donne”.

“Se non facciamo l’amore ti lascio”.

In caso contrario, si verrebbe incriminati per violenza sessuale, reato che può esistere anche tra marito e moglie.

In presenza di simili circostanze, ci si chiede che cosa fare se il coniuge si sottrae alle “coccole”.

La strada per chi non vuole sopportare l’assenza di coccole porta alla separazione, precisamente, alla separazione con addebito, sempre attraverso un Tribunale.

Questo accade in modo esclusivo, se l’astensione dai rapporti sessuali sia completa, continua e priva di giusta causa.

 

Si può interrompere il matrimonio imputando la colpa della cessazione della convivenza al coniuge apatico.

Significa che lo stesso non avrà diritto all’assegno di mantenimento, neanche se dovesse essere disoccupato, né potrà rivendicare diritti successori in caso di morte prematura dell’ex.

Non sono previste altre conseguenze per chi, durante il matrimonio, non vuole fare sesso.

La violenza sessuale tra coniugi

Secondo la giurisprudenza, la circostanza che anche tra coniugi è possibile che si configuri il reato di violenza sessuale,  non deve destare meraviglia.

Per configurare un simile illecito penale non è necessario che esista un obbligo fisico, si può  verificare anche in presenza di intimidazioni psicologiche, ritorsioni e simili.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il reato di violenza sessuale può esistere anche se la moglie accetta rapporti sessuali con il marito perché preferisce a non reagire a causa di violenze e intimidazioni subite.

Il mancato dissenso in modo esplicito, non elimina il reato, perché in presenza di simili potesi la donna subisce lo stesso violenze fisiche o psicologiche che riducono la sua autodeterminazione.

Qualcuno ha scritto che “la violenza sessuale si può realizzare indipendentemente dal rapporto di coniugio che esiste con la vittima.

Si deve escludere l’esistenza di un diritto del marito a soddisfare le sue pretese sessuali nei confronti della moglie.

La pretesa di un rapporto sessuale, avanzata dopo avere messo la vittima in una condizione di paura, deducendo  il consenso all’atto sessuale a causa della mancanza di reazioni da parte della vittima, è un comportamento che integra  la consapevolezza del dissenso della partner.

È accaduto in un caso specifico.

L’imputato, che diceva alla sua coniuge che le avrebbe portato via i figli se si fosse rifiutata di avere rapporti sessuali con lui, costringeva, in più occasioni, la donna a rapporti sessuali completi contro la sua volontà”.

Se gli avvenimenti dovessero stare in questo modo, le sorti nell’eventuale giudizio di separazione o divorzio si dovrebbero invertire, e l’addebito verrebbe chiesto dal coniuge che ha subito violenza.

Il divorzio dal partner per mancanza di passione

Una cosa è la completa astinenza dai rapporti sessuali, un’altra cosa è l’assenza di passione.

La giurisprudenza, nel richiedere l’esistenza di un comportamento attivo nei rapporti di coppia, a pena dell’addebito, in modo esclusivo, non pretende che un simile comportamento debba rivestire determinate caratteristiche, oppure, un grado minimo di coinvolgimento emotivo.

Significa che un partner statico non può essere accusato di niente.

Non si può chiedere la separazione e il divorzio con addebito, vale a dire, con imputazione di responsabilità, nei confronti di una persona non è passionale, si può chiedere senza addebito.

La circostanza di non essere più innamorati del marito o della moglie, non può essere considerata una colpa.

Siccome, il coniuge che non prova nessuna soddisfazione a causa dell’atteggiamento passivo e statico dell’altro si può rivolgere lo stesso al giudice, senza dovere motivare la sua intenzione di fare cessare il matrimonio.

È possibile divorziare per mancanza di passionalità, fermo restando, però, che se il coniuge dal quale si chiede la separazione dovesse avere un reddito più basso, gli si dovrà lo stesso pagare  l’assegno di mantenimento.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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