Separazione o divorzio: quale dei due conviene e in che modo si procede?

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Se la coppia non si vuole risposare, la separazione può essere vantaggiosa per una serie di fattori.
Ognuno dei coniugi resta erede dell’altro.
In relazione al mantenimento, per chi paga conviene divorziare.
Se l’assegno di mantenimento, che sarebbe quello dopo la separazione, deve garantire lo stesso tenore di vita che l’ex aveva durante il matrimonio, questa funzione cessa con il divorzio.
L’assegno divorzile, che sarebbe quello dopo il divorzio, mira a garantire l’indipendenza economica, tenendo conto dell’eventuale contributo dato dall’ex coniuge che, per badare a casa e figli, ha rinunciato alla carriera.
Se la coppia resta separata, in caso di morte di uno dei due, il coniuge superstite, anche se dovesse rinunciare all’eredità, ha diritto alla pensione di reversibilità.
In relazione al Tfr, al coniuge divorziato spetta il 40% del Tfr maturato dall’ex.
Lo stesso diritto però non spetta a chi è separato.
La legge fissa un termine minimo entro il quale la coppia può procedere al divorzio una volta compiuta la separazione.
Questo termine varia a seconda del tipo di separazione, non si può divorziare prima che siano decorsi i relativi termini.

La separazione consensuale e giudiziale

In caso di separazione consensuale avvenuta davanti al tribunale, sei mesi dalla data di comparizione davanti al giudice.
In caso di separazione consensuale con negoziazione assistita fatta dagli avvocati, sei mesi dalla firma dell’accordo.
In caso di separazione consensuale in Comune, sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di separazione fatta davanti all’ufficiale di stato civile.
In caso di separazione giudiziale, un anno dalla data della prima udienza davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione e l’adozione dei provvedimenti provvisori su mantenimento e collocazione dei figli, che restano in vigore sino alla sentenza definitiva.
La legge non indica un termine massimo.
Il divorzio può essere chiesto anche dopo molto tempo rispetto alle date indicate.
Non ci sono limiti di tempo oltre i quali la possibilità di chiedere il divorzio vada in prescrizione o decada.
Anche dopo diversi anni di separazione la coppia può sempre chiedere il divorzio.
La coppia separata che si riconcilia e ritorna a vivere insieme e ha rapporti sessuali non può più divorziare, ma deve chiedere un’altra separazione.
La riconciliazione, anche se avvenuta di fatto, con comportamenti concludenti, fa perdere efficacia alla precedente separazione che per divorziare deve essere ripetuta.
La separazione non sempre precede lo scioglimento del matrimonio.
I coniugi separati si possono riconciliare in qualunque momento facendo cessare gli effetti della separazione, senza ricorrere al giudice.
La riconciliazione può avvenire sia durante la causa di separazione, sia in un momento successivo.
I coniugi si possono riconciliare tacitamente, tenendo un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione, oppure espressamente, dichiarando in un accordo scritto di volere riprendere la normale vita matrimoniale e ripristinarne i doveri coniugali.
Se uno dei due coniugi separati chiede il divorzio dall’altro, costui può bloccare la domanda dimostrando al giudice nel frattempo si è verificata la riconciliazione, obbligando l’ex a chiedere un altro procedimento di separazione.
Ai fini di accertare l’avvenuta riconciliazione i coniugi devono avere tenuto un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
Il coniuge che vuole provare la riconciliazione deve dimostrare che si sono verificati determinati fatti.
L’avere ripreso la convivenza, l’avere ripreso i rapporti sessuali, lo svolgimento in comune di una vita sociale, la frequentazione di parenti e amici o le vacanze trascorse insieme, se questo non avviene esclusivamente per il bene dei figli.
Si deve rispecchiare la volontà non equivoca dei coniugi di ripristinare integralmente sia la convivenza materiale sia l’unione spirituale che è alla base della convivenza ed è caratteristica della vita coniugale.
La prova della riconciliazione viene data da una ripresa concreta e durevole della convivenza coniugale e della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Non basta una temporanea ripresa della coabitazione, magari a scopo sperimentale, saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie, oppure la nascita di un figlio in costanza di separazione.
Allo stesso modo non basta la coabitazione, proseguita sino a pochi mesi prima della domanda di divorzio, e non sono bastano comportamenti come visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure o saltuari rapporti sessuali.
Il divorzio non è obbligatorio e la coppia può restare “separata” per sempre.
La situazione può cambiare in qualunque momento, sia con una riconciliazione, e la coppia non si considera più separata, sia con la richiesta di divorzio anche dopo molti anni.

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