Separazione Divorzio: le Indagini della Polizia Tributaria

Santini Matteo 26/04/13
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La mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi al ricorso introduttivo o alla memoria di costituzione non comporta alcuna sanzione per la parte inadempiente fatta salva l’eventuale valutazione sfavorevole, ad opera del Giudice, del comportamento della parte ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile.

Nella maggior parte dei Tribunali, all’interno del provvedimento di fissazione dell’udienza presidenziale di separazione, viene inserito un invito rivolto alle parti a depositare una serie di documenti specifici comprovanti l’entità del patrimonio e i redditi oppure, si invitano le parti a depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente ogni informazione relativa ai redditi e al patrimonio. Ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti, dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, il Giudice potrà disporre d’ufficio, anche dietro richiesta di una delle parti o di entrambe, le opportune indagini patrimoniali a mezzo della Polizia Tributaria. Normalmente, le indagini di polizia tributaria (che non hanno natura di accertamento fiscale) vengono espletate secondo due metodologie operative. La prima è costituita dalla richiesta ed acquisizione di tutta la documentazione relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto. Verranno, così, acquisiti i certificati presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, presso il Pubblico Registro Automobilistico; verranno effettuate le opportune ricerche volte alla ricerca di conti correnti bancari e alla disponibilità di titoli azionari ed obbligazionari. Saranno oggetto di indagine anche le eventuali società di cui il soggetto è socio o nelle quali riviste una carica sociale ponendo particolare attenzione ai bilanci della società, anche al fine di esaminarne il fatturato, gli utili annuali e i motivi per i quali gli eventuali utili non vengono distribuiti ai soci. Spesso la decisione di non distribuire gli utili annuali è frutto della determinazione del socio di maggioranza o di colui che riveste nella compagine sociale un ruolo apicale proprio al fine di evitare che gli eventuali utili determinino un aumento del reddito del soggetto persona fisica.

Nelle indagini di polizia tributaria, una particolare attenzione sarà rivolta all’esame delle dichiarazioni dei redditi, anche al fine di valutarne la correttezza e congruità rispetto al tenore di vita del soggetto. L’indagine potrà poi estendersi alla verifica delle singoli voci indicate nella dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento alla verifica sulla veridicità delle singole fatture emesse e di quelle di acquisto, specie sotto il profilo dell’esistenza della prestazione sottostante la fattura.

Il secondo criterio di indagine è rappresentato dall’acquisizione di informazioni, per mezzo di soggetti quali dipendenti, datori di lavoro e persone che possano essere a conoscenza di informazioni utili dirette ad ricostruire ed accertare il patrimonio, il tenore di vita della parte o la reale situazione lavorativa (per quanto riguarda il c.d. “lavoro nero”).

Il limite delle indagini di polizia tributaria, espletate nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio, è rappresentato dalla difficoltà di individuare quella parte di patrimonio, eventualmente intestata in modo fittizio a terzi soggetti. Per i patrimoni cosiddetti “occulti” dovranno essere le stesse parti, magari più informate sulla situazione economica del coniuge e sullo stile di vita, ad effettuare attività di indagine, all’esito della quale potranno richiedere al Giudice di estendere le indagini a terzi soggetti, suggerendo quegli elementi che inducano l’organo giudicante a ritenere verosimile l’esistenza di una quota di patrimonio occultato. E’ agevole comprendere che le indagini effettuate dalla parte possono essere tanto più complete, quanto più alte sono le disponibilità economiche del soggetto. D’altro canto, è inammissibile una richiesta di parte volta a richiedere al giudice di disporre delle indagini a mezzo della Polizia Tributaria con finalità esclusivamente esplorative. La parte, in ossequio ai principi sull’onere della prova, è tenuta a fornire al giudice una serie di elementi, eventualmente, anche solo di natura presuntiva, che possano indurre il giudice a ritenere necessario od opportuno un approfondimento istruttorio e a ritenere plausibile che le disponibilità e i redditi del soggetto, siano in realtà, superiori a quanto risultante dalla documentazione ufficiale.

Ribadiamo in questa sede che, ai sensi dell’articolo 155 c.c. le indagini di Polizia Tributaria possono estendersi anche a terzi soggetti che si ritiene detengano o siano intestatari (come prestanome) di beni o attività direttamente o indirettamente riconducibili ad una delle parti in causa. E’ la stessa lettera della norma ad indicare che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Le indagini di Polizia Tributaria previste dalla normativa, in caso di giudizio di separazione, solo per la tutela della prole, possono, in realtà, essere effettuate anche ai fini della tutela del coniuge economicamente più debole (Cass. Civ. Sez. I, 17 Giugno 2009 n. 14081).

Nel processo di separazione o divorzio assistiamo quindi a due forme di attività istruttoria, caratterizzate l’una dall’intervento di organi di polizia attivati dietro impulso del giudice, nell’ambito dei suoi poteri di introduzione d’ufficio di mezzi prova, l’altra dall’attività investigativa delle parti, svolta nell’ambito e nei limiti delle facoltà attribuite ai soggetti in causa di far valere i propri diritti, avvalendosi di strumenti non illeciti, pur in apparente violazione di norme, che sono state concepite per garantire il rispetto della privacy dell’individuo; diritto alla privacy che può subire delle legittime compressioni nel corso di un giudizio di separazione o divorzio, qualora ciò sia necessario per far valere un contrapposto diritto di pari rango o di rango addirittura superiore.

E’ opportuno, a giudizio dello scrivente, che qualora l’attività investigativa appaia particolarmente complessa sotto il profilo contabile, la parte chieda al giudice di affiancare alla polizia tributaria anche un Consulente Tecnico di Ufficio (in questo caso si tratterà di un commercialista o, comunque, di un esperto contabile). Infatti, quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può dare incarico al consulente tecnico.

Certamente, le indagini di polizia tributaria non possono sostituirsi all’attività di parte esonerandola, di fatto, dall’onere di provare i fatti e le circostanze sulle quali si fonda la domanda. A tal proposito, ove la parte attraverso la propria attività di indagine non riesca a reperire informazioni sufficienti sui redditi e sulle sostanze della controparte potrà ricorrere a strumenti quali la richiesta di emissione di ordine di esibizione attraverso la quale il giudice potrà disporre tale ordine nei confronti della controparte o di terzi soggetti (es: il datore di lavoro, la banca presso la quale la parte detiene un conto corrente oppure nei confronti delle società fiduciarie intestatarie ordinando loro l’esibizione di documenti o formulando richieste di chiarimenti). Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’articolo 210 del codice di procedura civile il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all’altra parte o a un terzo [c.p.c. 258] di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo [c.p.c. 202, 212, 670]. Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione [c.p.c. 258, 262]. Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione.

L’attività della polizia tributaria consistente nell’acquisizione di chiarimenti dalle parti, assunzione di informazioni da terzi, estrazione di copie di eventuali documentazioni, di effettuazione di ispezioni (ex articolo 258 c.p.c.) necessita preliminarmente dell’emissione di un’ordinanza specifica da parte del Giudice della separazione che stabilisca in modo dettagliato l’estensione ed i limiti della delega conferita. La polizia tributaria deve, infatti, sempre agire nei limiti dei poteri e delle facoltà attribuite dal Tribunale.

Ove fosse necessario estendere la propria indagine all’estero, specie nell’ambito della ricostruzione dei grandi patrimoni, si dovrà utilizzare lo strumento della rogatoria internazionale in modo tale da consentire all’autorità giudiziaria Italiana di poter acquisire una serie di informazioni sui patrimoni detenuti dal soggetto all’estero; ciò, sarà realizzabile mediante la collaborazione di quegli Stati che aderiscono a Convenzioni Bilaterali o Multilaterali sulla cooperazione giudiziaria internazionale di cui è parte anche l’Italia.

Come vengono espletate, di fatto, le indagini di polizia tributaria nel processo di famiglia ?

La polizia tributaria può acquisire l’acquisizione dati tramite sistemi informativi (Anagrafe tributaria, ecc.) ad accesso immediato che le consenteno di verificare anche se le dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti abbiamo dato luogo, ad esempio, a procedimenti dell’amministrazione tributaria conclusisi con la rettifica delle dichiarazioni presentate.

Il tenore di vita viene accertato facendo riferimento ad elementi presuntivi quali la disponibilità (in proprietà o in uso) di autovetture di grossa cilindrata, natanti, imbarcazioni, cavalli, l’iscrizione a circoli sportivi o ricreativi particolarmente esclusivi e lussuosi.

Dopo avere acquisito le informazioni la polizia tributaria procede alla redazione di una relazione che sarà consegnata all’autorità giudiziaria. E’ opportuno precisare che la Guardia di finanza non può effettuare delle proiezioni sui redditi in base a degli indicatori. Mentre al giudice, infatti, l’ordinamento riconosce una simile facoltà, la polizia tributaria è un organo specialistico che non può – proprio sul piano tecnico – formulare ipotesi.

Santini Matteo

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