Separazione, a quale dei due coniugi spetta mantenere i figli

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In presenza di separazione, chi non versa quelli che di solito vengono chiamati “alimenti” rischia di essere accusato del reato di violazione degli obblighi familiari.

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La differenza tra mantenimento di figli di coppie sposate e non sposate

Se una coppia di persone che convivono si separa, nessuno dei due ha l’obbligo di mantenere l’altro, anche se uno dei due dovesse essere privo di un reddito.

Non succede lo stesso se ci sono dei figli nati dalla relazione.

In presenza di simili circostanze valgono le stesse regole relative alle coppie sposate.

Se qualcuno dovesse convivere con una persona che ha dei figli, nati da una precedente relazione, a nei confronti degli stessi non deve versare nessun mantenimento, mentre nei confronti dei figli naturali il mantenimento è dovuto.

La differenza nel mantenimento dei figli per coppie separate e divorziate

Il titolo dell’articolo riporta una domanda che spesso qualcuno si pone in relazione al fatto di potere  sapere in che modo funzioni il mantenimento dei figli e a chi dei due ex coniugi debba spettare.

Il discorso deve essere esteso anche alle coppie che hanno intrapreso il primo gradino, vale a dire quello della separazione.

Secondo la giurisprudenza, i figli hanno il diritto di conservare lo stesso tenore di vita che avevano quando ancora i genitori stavano insieme, vale a dire, sia prima sia dopo il divorzio.

La finalità è garantire sia ai figli minorenni sia ai figli che abbiano raggiunto la maggiore età, quelle tutele che padre e madre, anche se ancora uniti in matrimonio, devono essere in grado di fornire sino al raggiungimento dell’indipendenza economica.

Come si scriveva all’inizio, se il mantenimento dei figli è sempre scontato, quello all’ex coniuge non lo è allo stesso modo.

L’ex coniuge ha diritto a un assegno di mantenimento esclusivamente a condizione che:

il suo reddito sia inferiore a quello dell’altro coniuge, non sia stato dichiarato dal giudice responsabile per la fine del matrimonio, attraverso il cosiddetto addebito, la sua età o le condizioni di salute non gli consentano di trovare un’occupazione per rendersi autonomo.

Il mantenimento dei figli in relazione al divorzio

Al momento della separazione dei coniugi, il giudice fa presente quali siano le condizioni di mantenimento dei figli.

La maggior parte delle volte, se non si verificano cambiamenti di reddito dalle parti, confermate in sede di divorzio.

In relazione a queste circostanze, il discorso che verrà fatto può essere convertito anche alla risposta alla domanda simile: se due persone si separano, a chi spetta mantenere i figli?

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Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

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La collocazione e l’affidamento dei figli

Il giudice fissa in primis quale sarà il coniuge presso il quale il figlio o i figli andranno a vivere (è il cosiddetto coniuge collocatario): di solito si tratta della madre.

Il figlio che ha compiuto almeno 12 anni deve essere ascoltato dal tribunale per esporre la sua versione.

La decisione sull’affidamento è diversa.

Un genitore avrà il potere di decidere sulle scelte più importanti dei bambini.

La regola stabilisce che l’affido debba essere condiviso, vale a dire spetti sia al padre sia alla madre, salvo in presenza di circostanze nelle quali uno dei due non sia capace e possa compromettere il sano equilibrio psicofisico del bambino.

In simili situazioni si avrà un affidamento esclusivo.

L’assegno di mantenimento per i figli

Quando viene stabilito con quale dei due genitori in figlio andrà a vivere, si determinano delle importanti ripercussioni in relazione a due aspetti.

L’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento.

In relazione al primo, indipendentemente a chi sia intestato l’immobile, il giudice affida il diritto di abitazione al genitore con il quale i figli andranno a vivere;

In relazione all’assegno di mantenimento, il genitore che non convive con i figli dovrà versare all’altro un assegno annuale, suddiviso in 12 mensilità, al fine di contribuire alle spese ordinarie dei figli.

È stato appena utilizzato il verbo “contribuire”.

Questa scelta di vocaboli non è stata fatta di sicuro a caso.

L’assegno non deve coprire ogni esigenza per i bambini visto che entrambi i genitori devono provvedere al loro mantenimento, in proporzione alle rispettive possibilità economiche.

Questo sta a significare che il genitore collocatario dovrà fare la sua parte, provvedendo alle normali spese e necessità quotidiane, ricevendo per questo il contributo economico da parte del genitore non collocatario.

Il tribunale, quando ha definito l’assegno di mantenimento per i figli, non ha ripartito le spese a metà tra padre e madre, ma ha considerato le rispettive capacità economiche.

Una conseguenza, potrebbe essere che  davanti a una donna senza reddito, l’intero mantenimento dei figli grava sull’uomo.

Allo stesso tempo, se si dovesse venire a sapere della presenza di un reddito che appartiene alla madre collocataria, non si esclude di sicuro l’obbligo nei confronti dell’ex marito di contribuire, in base alle sue possibilità, al mantenimento dei figli.

Questo perché l’obbligo di mantenere i figli deriva dal fatto di averli fatti nascere e non dalla disparità di reddito tra i due genitori.

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Assegno mensile di mantenimento a parte, il giudice condanna il coniuge non collocatario ad erogare, ogni volta che si presenti la necessità, un contributo per e spese straordinarie che dovessero sorgere in futuro,

Ad esempio la necessità  relativa ai viaggi, all’acquisto di un mezzo di trasporto.

La percentuale di partecipazione alle spese straordinarie è di solito fissata al 50% ma il tribunale ne potrebbe anche prevedere una diversa, considerando la seconda delle condizioni economiche delle parti.

La revisione dell’assegno di mantenimento

Quando il giudice fissa le regole da seguire, l’assegno di mantenimento dei figli può essere sempre oggetto di successiva revisione, se cambiano le circostanze di fatto come il reddito di uno dei due genitori e le esigenze dei figli, ad esempio i soldi necessari per fare fronte alle spese universitarie.

 

Il giudice revoca l’assegno di mantenimento quando viene dimostrato che hanno raggiunto l’indipendenza economica, vale a dire, un lavoro conforme alle personali ambizioni tenuto lo stesso conto dell’attuale crisi occupazionale.

Oppure non si impegnano per rendersi indipendenti, ad esempio non studiando e non cercando un’occupazione.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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