Senza bando niente incentivi ai progetti

Scarica PDF Stampa

Non spetta l’incentivo se non si arriva alla fase dell’appalto. Questa è la posizione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel parere n. 17/2013 in tema di incentivi ai progettisti interni previsti dall’articolo 92, comma 5, del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti).

Un Comune ha chiesto se fosse legittimo riconoscere l’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, ai tecnici dipendenti dell’Ente, qualora sia stata realizzata una progettazione interna per un’opera che poi non risulti finanziata da un soggetto terzo.

L’articolo 92, comma 5, prevede la possibilità di ripartire, previo regolamento interno e contrattazione decentrata, una somma non superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della PA, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, oltre che tra i loro collaboratori.

La Corte precisa che “ l’incentivo alla progettazione” costituisce deroga al principio per cui il trattamento economico è fissato dai contratti collettivi, essendo la legge stessa ad attribuire un compenso ulteriore e speciale, rinviando a regolamenti e contrattazione decentrata per i criteri e le modalità di ripartizione.

Derogando ai principi di omnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico, l’articolo 92, comma 5, è norma eccezionale di stretta interpretazione, non estensibile mediante analogia ( Corte dei conti, sezione Campania, delibera 7/2008).

Facendo riferimento anche al parere 6/1999 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, la Corte non ritiene legittima l’erogazione del compenso nel caso in cui l’iter della procedura d’appalto non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito.

Si richiama anche l’articolo 2, comma 3, del DM Infrastrutture 84 del 17 marzo 2008 dove si prevede che “ gli incentivi … sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara”.

Resta sempre possibile per l’ente, con regolamento interno, condizionare l’incentivo a presupposti più stringenti, come ad esempio l’effettiva aggiudicazione dell’opera ( Corte dei conti, sezione Lombardia, delibera 425/2012).

I magistrati campani sottolineano che la pubblicazione del bando di gara ( o la spedizione delle lettere d’invito) costituisce un posterius rispetto al reperimento delle risorse finanziarie idonee a garantire la copertura contabile della spesa necessaria per la realizzazione dell’opera progettata.

Solo con l’individuazione, acquisizione e destinazione nel bilancio di previsione dell’Ente delle risorse finanziarie ( almeno in termini di prenotazione d’impegno di spesa ex articolo 183, comma 3, del Tuel), infatti, si può procedere alla redazione del quadro economico dell’opera ( comprensivo dell’incentivo alla progettazione) ed alla successiva attivazione della procedura di gara.

In conclusione, il collegio ritiene come non sia prospettabile il riconoscimento, né a maggior ragione la liquidazione, dell’incentivo nei confronti del personale tecnico dipendente dell’ente, nel caso in cui la progettazione realizzata abbia riguardato un’opera per la quale non sia stato accordato il finanziamento da parte del soggetto terzo e conseguentemente non sia stata legittimamente possibile l’indizione della gara d’appalto.

Casesa Antonino

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento