Inquinamento ed individuazione del soggetto responsabile

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In presenza di un fenomeno di inquinamento, dalla norma di cui all’art. 250 D.Lgs. n. 152 del 2006 consegue che, se un soggetto responsabile è individuabile occorre che questo sia individuato e che si attivi una procedura di adempimento coattivo nei suoi confronti, prima che diventi effettivo l’obbligo di intervento dell’ente pubblico.

Il fatto

Oggetto del giudizio istruito innanzi al competente Tar Milano è la richiesta di annullamento del provvedimento di un Comune di Pavia avente ad oggetto “approvazione del documento progetto di messa in sicurezza d’Emergenza (MISE) delle acque di falda nell’area (…)”.

In particolare, parte ricorrente ha impugnato l’approvazione del documento progetto di messa in sicurezza d’Emergenza (MISE) delle acque di falda nell’area di cui è proprietaria parziale, proposto anche a suo nome, per una serie di motivi riconducibili alla violazione e falsa applicazione di norme del D.Lgs. n. 152 del 2006.

In via di estrema sintesi, secondo parte ricorrente il Comune avrebbe violato il principio “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato CE e le avrebbe impedito di avviare gli interventi ambientali per la quota parte di sua spettanza.

La decisione del Tar Milano

Avuto riguardo alle diverse censure sollevate dalla parte ricorre, per quanto attiene all’individuazione dei soggetti esecutori della bonifica, osserva l’adito Giudice Amministrativo come la normativa vigente preveda che gli interventi di bonifica siano eseguiti dai privati, secondo un procedimento di programmazione e di esecuzione, autorizzato e vigilato dalle autorità amministrative, e in cui viene prevista la partecipazione di vari soggetti.

Solo in via sussidiaria è previsto un coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione nell’esecuzione degli interventi necessari.

L’art. 250 D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce infatti che qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dalla legge, ovvero non siano individuabili e non provvedano ne’ il proprietario del sito ne’ altri soggetti interessati le procedure e gli interventi dovuti  (di cui di cui all’art. 242 D.Lgs. n. 152/2006) sono realizzati d’ufficio da una delle amministrazioni individuate dalla norma.

Per quanto attiene ai soggetti privati esecutori degli interventi di bonifica, la giurisprudenza interna, e quella comunitaria, hanno chiarito che, allo stato attuale della legislazione italiana in materia, solo il responsabile dell’inquinamento ha un obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato.

La giurisprudenza di merito ha poi spesso adottato una concezione sostanzialistica di soggetto responsabile, al fine di evitare facili aggiramenti degli obblighi legali.

L’attivazione dell’obbligo legale di bonifica può discendere dal riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale, oppure da un accertamento d’ufficio.

E’ possibile che un obbligo di bonifica sorga a carico di soggetti privati non autori dell’inquinamento anche da fonte contrattuale o negoziale in senso lato, in particolare attraverso l’approvazione di piani urbanistici, dai quali derivi per il privato un obbligo di bonifica a fronte spesso di vantaggi riconosciuti dall’amministrazione sull’utilizzo futuro dell’area.

In mancanza del riconoscimento spontaneo della responsabilità ambientale o al di fuori di un obbligo giuridico, legale o negoziale, a bonificare, nessun soggetto può essere costretto a bonificare un’area, quand’anche ne sia il proprietario.

Dal carattere sussidiario del coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione nell’esecuzione degli interventi necessari discende che l’amministrazione, in mancanza di un’ammissione di responsabilità oppure di un intervento spontaneo, deve individuare il responsabile dell’inquinamento e solo se questo non sia individuabile e non provvedano ne’ il proprietario del sito ne’ altri soggetti interessati, scatta l’obbligo dell’amministrazione pubblica di provvedere alla bonifica, come ben chiarisce l’art. 250 D.Lgs. n. 152 cit..

Nel caso oggetto del suo giudizio, secondo l’adito Tar Milano, i proprietari delle aree hanno presentato il piano di caratterizzazione (e sue successive modifiche) ed a tali iniziative risulta aver partecipato anche la ricorrente, la quale, in particolare, ha presentato il progetto approvato con l’atto impugnato.

In tale situazione deve quindi escludersi che sussistano i presupposti per l’attivazione dell’obbligo legale e sussidiario di intervento del Comune.

Dall’art. 250 citato risulta chiaro che, se un responsabile è individuabile, occorre che questo sia individuato e che si attivi una procedura di adempimento coattivo nei suoi confronti, prima che diventi effettivo l’obbligo di intervento dell’ente pubblico.

Tar Lombardia, Milano, sez. III, 14/07/2015, n. 1652

Respinge il ricorso

Decisioni conformi

Allo stato attuale della legislazione italiana, solo il responsabile dell’inquinamento ha un obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato

(T.a.r. Abruzzo, Pescara, I, 30 aprile 2014 n. 204).

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 152/2006

 

N. 01652/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02002/2014 REG.RIC.

Sentenza collegata

40724-1.pdf 136kB

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Maffei Domenico

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