Sentenza in materia di responsabilita’ dell’inps da erronea compilazione di estratti contributivi

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Tribunale Napoli, sezione lavoro, 10 gennaio 2006
Giudice ***************** – l.e. c. inps
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato il 23 marzo 2004, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: di aver fruito, quale ex dipendente della Sirti s.p.a. dall’1 gennaio 1996 al 31 luglio 2001 del trattamento di mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6º; e 7 l. 223/91; di essere stato ammesso al prolungamento del detto trattamento fino al 31 luglio 2001 giusta provvedimento dell’Inps del 3 marzo 1997, nel quale si comunicava che a tale ultima data, sulla base delle risultanze degli archivi contributivi, veniva a maturazione il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità; che, con successivo provvedimento del 30 agosto 2001, l’Inps accoglieva la domanda del 28 giugno 2001, riconoscendogli la pensione di anzianità VO n. 100922378 con decorrenza 1 luglio 2001 sulla base degli estratti contributivi del 1994 e dell’1 marzo 2001, da cui risultava un vuoto nella contribuzione dall’1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1974 e un totale di n. 1733 contributi per il periodo 1 dicembre 1963 – 31 gennaio 2001; che, tuttavia, nell’estratto contributivo del 13 ottobre 2003 non risultava alcuna mancanza di contribuzione per l’anno 1974 ed erano registrati per il periodo 1 dicembre 1963 – 31 luglio 2000 un totale di 1823 contributi; che la copertura contributiva per l’anno 1974 era pure confermata da un estratto conto della Sirti s.p.a.; di aver presentato all’Inps in data 17 luglio 2002 domanda di ricostituzione della pensione che veniva respinta dall’istituto con provvedimento del 6 maggio 2003, sul presupposto che i contributi richiesti (anno 1974) erano già stati considerati nel calcolo della pensione; che, con provvedimento del 5 giugno 2003, l’Inps gli contestava per il periodo 1 agosto 2000 – 30 giugno 2001 l’indebita percezione di mobilità lunga, per avere egli maturato il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità alla data del 31 luglio 2000.
Tanto premesso, in considerazione delle incongruenze nell’operato dell’ente, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 1 luglio 2000 e la condanna dell’Inps alla corresponsione della differenza tra la somma da percepirsi a titolo di pensione di anzianità e la somma effettivamente percepita a titolo di indennità di mobilità nel periodo 1 luglio 2000 – 1 luglio 2001, oltre accessori.
Con vittoria di spese.
L’Inps, cui il ricorso risultava regolarmente notificato, restava contumace.
La causa veniva istruita mediante documentazione prodotta dal ricorrente e decisa all’udienza del 25 ottobre 2005 mediante il dispositivo di seguito trascritto.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, la documentazione contenuta nel fascicolo di parte ricorrente conferma puntualmente le circostanze in fatto descritte in ricorso e riportate in narrativa.
In particolare, nell’estratto contributivo Inps dell’1 marzo 2001 (all. 6), risultano registrati un totale di 1733 contributi per il periodo 1 dicembre 1963 – 31 gennaio 2001, con esclusione dell’anno 1974.
In precedenza, con provvedimento del 3 marzo 1997, l’ente, nell’accogliere l’istanza del sig. L. E. di prolungamento della mobilità, indicava nella data del 31 luglio 2001 il momento a partire dal quale, sulla base delle risultanze degli archivi contributivi, si sarebbe perfezionato il suo diritto alla pensione di anzianità.
Sulla base dei dati emergenti dai suddetti documenti provenienti dall’istituto, il ricorrente ha presentato domanda di pensionamento di anzianità in data 28 giugno 2001, puntualmente accolta dall’Inps con provvedimento del 30 agosto 2001, con decorrenza 1 luglio 2001.
Sennonché, sulla base dell’estratto conto contributivo della Sirti s.p.a. (ex datore di lavoro del ricorrente) (all. 8), e, soprattutto, del successivo estratto contributivo rilasciato dall’Inps il 13 ottobre 2003 (all. 7), risulta la copertura contributiva per l’anno 1974, non considerato nell’estratto contributivo dell’1 marzo 2001.
Lo stesso istituto, con comunicazione del 5 giugno 2003, ha richiesto al ricorrente la restituzione di prestazioni di mobilità erogate nel periodo 1 agosto 2000 – 30 giugno 2001, sul presupposto che l’E. poteva far valere il diritto alla pensione di anzianità già dal 31 luglio 2000 (all. 11).
Ora, dalle superiori risultanze documentali emerge con evidenza l’incongruenza dell’operato dell’Inps che, da un lato, ha fornito al ricorrente errate indicazioni sui contributi accreditati in suo favore (estratto conto dell’1 marzo 2001), sulla base delle quali ha richiesto ed ottenuto la liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza 1 luglio 2001, e, dall’altro, gli ha contestato l’indebita percezione dell’indennità di mobilità per il periodo 1 agosto 2000 – 30 giugno 2001, sul presupposto che fosse già maturato al 31 luglio 2000 il diritto dell’E. alla pensione di anzianità.
Nell’estratto contributivo fornito dall’Inps il 31 ottobre 2003 risulta, infine, la copertura contributiva per l’anno 1974 e un totale di 1823 contributi al 31 luglio 2000.
Pertanto, effettivamente al luglio 2000 il ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di anzianità, ricorrendo sia il requisito contributivo (n. 1823 contributi), che anagrafico (anni 55), posto che nel regime transitorio per l’anno 2000 sono richiesti un minimo di 35 anni di contribuzione (pari a 1820 contributi settimanali) e 54 anni di età.
Il ricorrente, invece, ha presentato domanda di pensionamento di anzianità solo il 23 giugno 2001, sulla base dell’errata certificazione da parte dell’istituto di una posizione contributiva tale da far ritenere perfezionato il requisito di accesso alla suddetta prestazione solo a decorrere dal luglio 2001.
Tale errore è fonte di responsabilità contrattuale dell’Inps che, come ha sottolineato la Suprema Corte, ha l’obbligo di fornire ai cittadini, sulla base dell’art. 54 l. 88/99, informazioni esatte ed intelligibili (Cass., n. 7859/2004).
Il ricorrente ha, dunque, diritto al ristoro del danno conseguente al ritardato accesso alla pensione di anzianità, che ben può essere determinato, per equivalente, nella differenza economica tra l’importo da percepirsi a titolo di pensione di anzianità e quanto effettivamente percepito per indennità di mobilità dall’1 luglio 2000 (data di maturazione del diritto alla pensione) all’1 luglio 2001 (data effettiva di percezione della pensione), da liquidarsi in separata sede, oltre accessori di legge).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, così decide:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di anzianità con decorrenza 1 luglio 2000 e, per l’effetto, condanna l’Inps al pagamento in suo favore dell’eventuale differenza economica dell’ammontare della pensione di anzianità che il ricorrente avrebbe dovuto percepire e l’importo dell’indennità di mobilità allo stesso corrisposta nel periodo 1 luglio 2000 – 1 luglio 2001, da quantificare in separata sede;
2) condanna l’Inps al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 950,00 oltre *** e Cpa come per legge.
 
Segnalata da
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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