Sentenza in materia d’insidia stradale

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Giudice di pace Napoli, 26 aprile 2006 – Giudice d’Orlando – X c. Comune di Y e Z s.p.a.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, l’istante, quale proprietario, e conducente, del motociclo marca …, convenne in giudizio il Comune di Y, perché fosse risarcito dei danni, materiali del motociclo, e suoi personali, lamentati, allorché, il 21 settembre 2004, percorrendo a bordo del suo motociclo la via … in direzione via …, quasi alla intersezione, fra le due vie, per la presenza sull’asfalto di materiale di risulta e pietrisco, scivolava per alcuni metri sull’asfalto, danneggiando il motociclo e subendo danni al malleolo six. del ginocchio destro e mano sinistra.
Si costituiva il Comune di Y, che, contestando il fondamento della pretesa attorea, chiedeva, ed otteneva, essere autorizzato a chiamare in garanzia la Z s.p.a. quale compagnia assicuratrice per i danni derivanti dalla manutenzione delle strade, che, costituitasi, associandosi alle eccezioni formulate circa il fondamento della domanda (che sosteneva doversi addebitare al caso fortuito), eccepiva l’inoperatività della polizza (che prevedeva una franchigia, contrattualmente fissata, in £. 2.000.000).
Veniva ammessa, ed espletata, la prova testimoniale per due testi di parte istante, e la causa, sulle conclusioni delle parti costituite all’udienza del 27 febbraio 2006, riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è stata ritualmente preceduta dalla richiesta di risarcimento, rimasta senza seguito, e corredata di prova della legittimazione processuale.
Nel caso che ci occupa non vertesi in ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. come sostenuto da parti convenute, ma di responsabilità del Comune di Y quale custode ex art. 2051 c.c., e proprietario della strada.
Secondo consolidata giurisprudenza è pacifico che la P.A. non è responsabile in qualità di custode per le strade di sua proprietà che per la loro estensione rendono difficoltoso un controllo continuo, mentre la responsabilità per la custodia grava sulla P.A. per le strade di sua proprietà di estensione ridotta come quelle del centro abitato o immediate vicinanze.
Elemento indispensabile perché sia configurata la responsabilità ex art. 2051 c.c. è che vi sia relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, nel senso che la prima abbia prodotto direttamente l’evento e non semplicemente costituito lo strumento con il quale l’uomo ha causato il danno con la sua azione od omissione (Cass., 1682/00, 6121/99 etc.).
Il custode per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, il che non consegue dalla mancanza di prova dell’esistenza dell’insidia da parte del danneggiato, che lo stesso non deve provare, essendo sufficiente che provi l’evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa (Cass., 4070/1998).
Nel caso che ci occupa non v’è caso fortuito in quanto l’evento anche se non previsto, può ricollegarsi ad un comportamento colposo.
La giurisprudenza definisce infatti, quasi unanimemente, il caso fortuito come ogni evento estraneo alla volontà dell’agente ed a lui non imputabile, nemmeno a titolo di colpa, che si inserisca, di improvviso nell’azione del soggetto, sempreché non rientri nella normale facoltà di previsione e non evitabile con l’uso della normale prudenza (Cass. pen., 21 marzo 1983).
Il caso fortuito presuppone in sostanza un fattore causale dell’evento che esula completamente dalla condotta in faciendo o in omittendo dell’agente, tale da escludere l’elemento soggettivo del reato.
In caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. la P.A. può essere chiamata a rispondere anche in caso di concorso di colpa del danneggiato, ed anche in caso di responsabilità (presunta) del custode, perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (Cass., 3957/94).
Nel caso che ci occupa il motociclo sarebbe slittato sul pietrisco esistente sul fondo stradale, coperto da detriti e materiali di risulta, ma non emerge dalle prove testimoniali in atti se il conducente procedesse a velocità moderata o meno, avesse azionato improvvisamente i freni, avesse decelerato, o meno, approssimandosi l’impegno dell’incrocio fra la via … e la via …
Va pertanto fatto carico all’istante almeno un 20% di responsabilità nella graduazione delle conseguenze dell’evento e ridotto, in proporzione, l’intervento del Comune di Y.
Quanto ai danni materiali del motociclo, appare congrua la perizia in atti che li quantifica in € (omissis) … in rapporto alle evidenze fotografiche prodotte, alle deposizioni acquisite, ed all’anno d’immatricolazione del mezzo, mentre per quanto attiene ai danni alla persona (il certificato del 29 aprile 2004 dell’Ospedale … evidenzia una «contusione escoriata mano six») appare congrua una valutazione equitativa di almeno € …, anche in rapporto alla relazione medica del perito della Z s.p.a.
L’intero risarcimento si adegua pertanto ad € …, oltre interessi legali dal fatto al saldo, che per l’individuata ipotesi di concorso di danneggiato nell’evento, va posto, quanto ad € …, a pari con il Comune di Y.
Il legittimato passivo è infatti il solo Comune atteso che la polizza assicurativa prodotta in atti esclude l’intervento della Z s.p.a. s.p.a. per importi inferiori alle £. 2.000.000, peri ad € 1.032,91.
La domanda di garanzia deve pertanto essere rigettata con vittoria di spese.
Per il principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune di Y ed attribuite al procuratore anticipatario.
 
Segnalata da
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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