Sentenza di divorzio: dove viene trascritta una volta passata in giudicato

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Quando una coppia di coniugi decide di separarsi, non vede l’ora che il giudice dichiari finalmente la fine definitiva del loro matrimonio.

I due dopo anni di sofferenze reciproche vogliono riprendere in mano la loro vita e ricominciare al fianco di un’altra persona oppure come single.

In realtà il passato non si può cancellare, quello che si può fare è mettere un punto su una relazione sentimentale che si è rivelata disastrosa.

Una volta che passa in giudicato la sentenza di divorzio viene annotata in un apposito registro e se ricorrono determinate condizioni, se gli ex coniugi lo desiderano possono contrarre un altro matrimonio.

A differenza della separazione, che rappresenta una fase temporanea nella quale si è ancora marito e moglie, con il divorzio la coppia riacquista la libertà di stato e la possibilità di contrarre un altro matrimonio.

Per coloro che desiderano celebrare le nozze in chiesa, si richiederà una sentenza di nullità che viene emessa, in presenza di determinate condizioni, dal Tribunale Ecclesiastico.

In questa sede l’attenzione si concentrerà in modo particolare, sulla fase successiva all’emanazione della sentenza di divorzio.

In che cosa consiste il divorzio

In questo paragrafo scriveremo alcune nozioni che permetteranno a chi legge di comprendere meglio il tema centrale dell’articolo.

La legge non parla mai di divorzio ma di scioglimento del matrimonio oppure di cessazione dei suoi effetti civili.

Il primo effetto si verifica se la coppia si è sposata in Comune con il rito civile, mentre la seconda ipotesi è relativa a coloro che hanno celebrato le nozze in chiesa davanti  al parroco, ed è il cosiddetto matrimonio concordatario.

Nel linguaggio comune si parla di divorzio per indicare  che il vincolo matrimoniale è venuto meno in seguito a una pronuncia del giudice.

In quali casi si può chiedere il divorzio

Per potere divorziare è necessario che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per una determinata causa:

Separazione legale quando la coppia deve risultare separata da almeno un anno, se ha scelto la procedura giudiziale, o da sei mesi, se ha scelto la procedura consensuale.

Nel primo caso, è necessario che la sentenza sia passata in giudicato, mentre nel secondo caso ci vuole l’omologazione del decreto del giudice.

Condanna definitiva di uno dei coniugi a reati particolarmente gravi.

Ad esempio, il delitto di incesto, la violenza sessuale, l’omicidio volontario di un figlio, il matrimonio non consumato.

Annullamento o scioglimento del vincolo celebrato all’estero dal coniuge straniero.

Pronuncia definitiva di rettificazione del sesso del marito o della moglie.

Se dovesse ricorrere una delle ipotesi sopra scritte, è possibile chiedere il divorzio attraverso una determinata modalità.

In che modo si richiede il divorzio

La procedura per richiedere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili dipende dal raggiungimento di un accordo.

Se i coniugi riescono a stabilire un’intesa in relazione agli aspetti personali e patrimoniali del loro rapporto, come ad esempio, a chi spetterà la casa coniugale, l’entità dell’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli minori e simili, è possibile sottoscrivere un ricorso congiunto da presentare presso il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due.

In alternativa, la coppia si può non rivolgere a un giudice, stipulando una convenzione di negoziazione assistita, da un avvocato per parte, oppure, in presenza di determinati presupposti, rendere una dichiarazione congiunta davanti al sindaco del Comune di residenza.

In assenza di accordo, ognuno dei coniugi può depositare un ricorso in Tribunale, dove il presidente dovrà accertare i fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano pregiudizio ai figli.

La trascrizione della sentenza di divorzio

Quando la sentenza di divorzio è diventata definitiva e non è più soggetta a impugnazione, il Tribunale, nella persona del cancelliere, la trasmette all’ufficio di Stato civile del Comune nel quale è stato trascritto il vincolo matrimoniale.

L’ufficiale incaricato provvede all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Lo scopo principale di un simile adempimento è quello di rendere pubblica, facendola conoscere a terzi, la notizia dello scioglimento o della cessazione del vincolo coniugale.

L’annotazione viene comunicata all’anagrafe del Comune di residenza degli ex coniugi per l’aggiornamento delle rispettive schede personali.

L’ex coniuge non diventerà libero di contrarre un altro matrimonio sino a quando non avrà acquistato la libertà di stato in seguito all’annotazione della sentenza di divorzio.

Se il Tribunale non dovesse trasmettere la sentenza, diventerà compito dell’avvocato recarsi presso la cancelleria competente munito della relativa copia.

Le conseguenze prodotte dal divorzio

In conclusione, vediamo quali sono le conseguenze prodotte dal divorzio che, secondo la legge, hanno efficacia dal giorno dell’annotazione della sentenza.

Gli effetti sono:

Lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

L’acquisto dello stato libero, che consente agli ex coniugi di sposarsi una seconda volta in Comune oppure in chiesa, se si dovesse ottenere anche una sentenza di nullità del Tribunale Ecclesiastico.

La perdita del diritto di utilizzare il cognome del marito.

Il diritto di percepire un assegno divorzile se si versa in stato di bisogno da non avere i mezzi necessari per il sostentamento.

Il diritto a una quota del trattamento di fine rapporto (Tfr) dell’ex coniuge, per gli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La perdita dei diritti successori.

La pensione di reversibilità se l’ex coniuge superstite non si è sposato e percepisce l’assegno di divorzio.

Quando una coppia di coniugi decide di separarsi, non vede l’ora che il giudice dichiari finalmente la fine definitiva del loro matrimonio.

I due dopo anni di sofferenze reciproche vogliono riprendere in mano la loro vita e ricominciare al fianco di un’altra persona oppure come single.

In realtà il passato non si può cancellare, quello che si può fare è mettere un punto su una relazione sentimentale che si è rivelata disastrosa.

Una volta che passa in giudicato la sentenza di divorzio viene annotata in un apposito registro e se ricorrono determinate condizioni, se gli ex coniugi lo desiderano possono contrarre un altro matrimonio.

A differenza della separazione, che rappresenta una fase temporanea nella quale si è ancora marito e moglie, con il divorzio la coppia riacquista la libertà di stato e la possibilità di contrarre un altro matrimonio.

Per coloro che desiderano celebrare le nozze in chiesa, si richiederà una sentenza di nullità che viene emessa, in presenza di determinate condizioni, dal Tribunale Ecclesiastico.

In questa sede l’attenzione si concentrerà in modo particolare, sulla fase successiva all’emanazione della sentenza di divorzio.

In che cosa consiste il divorzio

In questo paragrafo scriveremo alcune nozioni che permetteranno a chi legge di comprendere meglio il tema centrale dell’articolo.

La legge non parla mai di divorzio ma di scioglimento del matrimonio oppure di cessazione dei suoi effetti civili.

Il primo effetto si verifica se la coppia si è sposata in Comune con il rito civile, mentre la seconda ipotesi è relativa a coloro che hanno celebrato le nozze in chiesa davanti  al parroco, ed è il cosiddetto matrimonio concordatario.

Nel linguaggio comune si parla di divorzio per indicare  che il vincolo matrimoniale è venuto meno in seguito a una pronuncia del giudice.

In quali casi si può chiedere il divorzio

Per potere divorziare è necessario che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per una determinata causa:

Separazione legale quando la coppia deve risultare separata da almeno un anno, se ha scelto la procedura giudiziale, o da sei mesi, se ha scelto la procedura consensuale.

Nel primo caso, è necessario che la sentenza sia passata in giudicato, mentre nel secondo caso ci vuole l’omologazione del decreto del giudice.

Condanna definitiva di uno dei coniugi a reati particolarmente gravi.

Ad esempio, il delitto di incesto, la violenza sessuale, l’omicidio volontario di un figlio, il matrimonio non consumato.

Annullamento o scioglimento del vincolo celebrato all’estero dal coniuge straniero.

Pronuncia definitiva di rettificazione del sesso del marito o della moglie.

Se dovesse ricorrere una delle ipotesi sopra scritte, è possibile chiedere il divorzio attraverso una determinata modalità.

In che modo si richiede il divorzio

La procedura per richiedere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili dipende dal raggiungimento di un accordo.

Se i coniugi riescono a stabilire un’intesa in relazione agli aspetti personali e patrimoniali del loro rapporto, come ad esempio, a chi spetterà la casa coniugale, l’entità dell’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli minori e simili, è possibile sottoscrivere un ricorso congiunto da presentare presso il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due.

In alternativa, la coppia si può non rivolgere a un giudice, stipulando una convenzione di negoziazione assistita, da un avvocato per parte, oppure, in presenza di determinati presupposti, rendere una dichiarazione congiunta davanti al sindaco del Comune di residenza.

In assenza di accordo, ognuno dei coniugi può depositare un ricorso in Tribunale, dove il presidente dovrà accertare i fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o che recano pregiudizio ai figli.

La trascrizione della sentenza di divorzio

Quando la sentenza di divorzio è diventata definitiva e non è più soggetta a impugnazione, il Tribunale, nella persona del cancelliere, la trasmette all’ufficio di Stato civile del Comune nel quale è stato trascritto il vincolo matrimoniale.

L’ufficiale incaricato provvede all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Lo scopo principale di un simile adempimento è quello di rendere pubblica, facendola conoscere a terzi, la notizia dello scioglimento o della cessazione del vincolo coniugale.

L’annotazione viene comunicata all’anagrafe del Comune di residenza degli ex coniugi per l’aggiornamento delle rispettive schede personali.

L’ex coniuge non diventerà libero di contrarre un altro matrimonio sino a quando non avrà acquistato la libertà di stato in seguito all’annotazione della sentenza di divorzio.

Se il Tribunale non dovesse trasmettere la sentenza, diventerà compito dell’avvocato recarsi presso la cancelleria competente munito della relativa copia.

Le conseguenze prodotte dal divorzio

In conclusione, vediamo quali sono le conseguenze prodotte dal divorzio che, secondo la legge, hanno efficacia dal giorno dell’annotazione della sentenza.

Gli effetti sono:

Lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

L’acquisto dello stato libero, che consente agli ex coniugi di sposarsi una seconda volta in Comune oppure in chiesa, se si dovesse ottenere anche una sentenza di nullità del Tribunale Ecclesiastico.

La perdita del diritto di utilizzare il cognome del marito.

Il diritto di percepire un assegno divorzile se si versa in stato di bisogno da non avere i mezzi necessari per il sostentamento.

Il diritto a una quota del trattamento di fine rapporto (Tfr) dell’ex coniuge, per gli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La perdita dei diritti successori.

La pensione di reversibilità se l’ex coniuge superstite non si è sposato e percepisce l’assegno di divorzio.

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