Seggi elettorali: pubblicata la circolare sulle competenze dei componenti dei seggi

Redazione 13/05/14
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Biancamaria Consales

Pubblicata la circolare n. 4/2014 della Finanza Locale sulle competenze dovute ai componenti dei seggi, nella quale si precisa che spetta ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della L. 70/1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della L. 266/2005.

Le competenze devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio. In particolare, la spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione grava:

a)      per i Comuni nei quali si effettua solo l’elezione del Parlamento europeo: a totale carico dello Stato;

b)      per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali oppure con le elezioni comunali: metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione o del Comune;

c)      per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali e comunali: un terzo a carico dello Stato, e un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune;

d)      per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali: un quarto a carico dello Stato, un quarto a carico della Regione e due quarti a carico del Comune;

e)      per i Comuni nei quali si effettua l’abbinamento delle elezioni europee con le elezioni comunali e circoscrizionali: un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del Comune.

In merito, poi, all’onorario, la circolare 4/2014 precisa che ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari, sono comprensive delle maggiorazioni di € 37,00 (Presidenti) e di € 25,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima.

L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Si ricorda che l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

In merito, poi, al trattamento di missione ed al rimborso spese, la L. 70/1980, ha stabilito che oltre all’onorario fisso, compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza.

Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della L. 266/2005 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono state soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei compensi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

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