Se una coppia contrae le nozze per ottenere dei benefici, il matrimonio si può annullare?

Scarica PDF Stampa
Una ragazza e un ragazzo si conoscono, si frequentano e diventano amici.

Lei è italiana e lui abita in un Paese molto povero dell’Albania e ha dovuto affrontare diverse difficoltà.

Il suo più grande desiderio è potersi trasferire nel Bel Paese, trovare un lavoro e ricominciare un’altra vita.

L’unica possibilità per fare in modo che il desiderio si avveri è sposare una ragazza italiana e acquisire la cittadinanza.

L’amica lo vorrebbe aiutare, però non vorrebbe avere dei guai, visto che si tratterebbe di aggirare la legge.

Una simile situazione si verifica quando due persone si sposano anche se non hanno nessuna intenzione avere una vita insieme né di avere dei figli.

Le ragioni che stanno dietro a una scelta del genere possono essere molteplici.

Ottenere la cittadinanza o il permesso di soggiorno, accedere all’adozione, godere di alcuni benefici fiscali.

Nonostante  dal lato civilistico il matrimonio simulato sia perfettamente valido, è possibile chiedere l’annullamento entro un anno dalla celebrazione a condizione che i nubendi, una volta diventati marito e moglie, non abbiano convissuto mettendo in atto quella comunione di vita materiale e spirituale tipica del vincolo matrimoniale.

In questo articolo scriveremo qualcosa sul matrimonio simulato, con particolare attenzione al fatto che si possa annullare.

Indice:

  1. In che consiste il matrimonio simulato?
  2. Si può annullare matrimonio simulato?
  3. Che cosa serve per annullare un matrimonio simulato?
  4. In quali situazioni si può annullare il matrimonio simulato?

1. In che consiste il matrimonio simulato?

Si parla di matrimonio simulato quando due persone si sposano senza che tra loro esista amore, vale a dire esclusivamente per beneficiare di alcuni effetti che derivano dal rapporto coniugale.

Ad esempio, Tizia non può avere figli.

Nonostante questo, il suo desiderio di maternità è molto forte e convince il suo amico Caio a contrarre matrimonio.

In questo modo la coppia potrà presentare in Tribunale la domanda di disponibilità all’adozione di un minore.

Come si può con estrema facilità dedurre, nell’esempio riportato, Tizia e Caio non si sono sposati perché sono innamorati, ma esclusivamente per potere adottare un bambino.

Però perché si possa parlare di matrimonio simulato è necessario che entrambi i coniugi siano d’accordo nel realizzare qualcosa di simile.

Nel senso che non si ha nessuna simulazione se uno degli sposi nasconde il doppio fine senza esternare la sua volontà anche all’altro.

Di conseguenza, in una situazione simile il matrimonio non potrà essere impugnato.

2. Si può annullare il matrimonio simulato?

Secondo la legge, il matrimonio simulato è valido.

Nonostante questo, i coniugi possono proporre impugnazione allo scopo di fare dichiarare la nullità dello stesso e riacquistare lo stato libero.

Questo vale a condizione che le parti non abbiano vissuto insieme come marito e moglie subito dopo la celebrazione e che l’azione venga esercitata entro un anno dal giorno nel quale hanno si sono sposati.

Se il termine decorre inutilmente, il matrimonio produrrà i suoi effetti e ognuno dovrà essere tenuto al rispetto degli obblighi coniugali, vale a dire, la fedeltà, la coabitazione, l’assistenza morale e materiale e la collaborazione nell’interesse della famiglia.

Se i coniugi non impugnano il matrimonio entro un anno dalla celebrazione non potranno più chiedere l’annullamento, ma esclusivamente il divorzio nei casi che la legge prevede.

3. Che cosa serve per annullare un matrimonio simulato?

Per potere annullare il matrimonio simulato si deve provare con ogni mezzo:

  • L’accordo, concluso prima delle nozze, per fare in modo che ci sia l’intento simulatorio.
  • Il fatto di non avere vissuto insieme come coniugi subito dopo la celebrazione del matrimonio.

A questo proposito, non basta la semplice coabitazione, è necessario che i coniugi abbiano consumato il matrimonio e abbiano assunto i diritti e gli obblighi reciproci di fedeltà, collaborazione, assistenza morale e materiale.

La simulazione può essere provata attraverso testimoni, documenti e altro.

Spetterà al giudice valutare le prove.

4. In quali situazioni si può annullare il matrimonio simulato?

I coniugi non possono impugnare il matrimonio simulato se si è davanti a un caso di riserva mentale, vale  dire, quando uno dei due sposi esprime il consenso nuziale, ma in realtà lo scopo è quello di invalidare il matrimonio all’insaputa dell’altro.

Nel nostro ordinamento, una simile situazione non inficia la dichiarazione che resta lo stesso valida.

Un discorso uguale non vale nell’ordinamento canonico dove il matrimonio religioso viziato dalla riserva mentale si considera nullo a qualsiasi effetto.

Se il consenso al matrimonio non è espresso in modo valido è possibile ottenere la dichiarazione di nullità rivolgendosi al Tribunale Ecclesiastico, non avrà effetti nello Stato italiano se non attivando il procedimento delibazione presso la Corte d’Appello competente per territorio.

A questo scopo secondo la giurisprudenza è necessario che l’intento simulatorio sia stato esternato all’altro coniuge, oppure che ne  lo stesso ne fosse a conoscenza, e nonostante questo abbia acconsentito alle nozze.

In una simile ipotesi, la sentenza di nullità che emette dal Tribunale Ecclesiastico può essere delibata e produrre effetti anche nell’ordinamento civile.

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento