Se un procuratore speciale di una Compagnia di Assicurazione partecipa ad un appalto pubblico di aggiudicazione del servizio assicurativo a fronte del quale viene richiesta una cauzione provvisoria, deve essere escluso, se la propria offerta viene accompa

Lazzini Sonia 27/04/06
Scarica PDF Stampa
Il Tar Abruzzo, Sezione dell’Aquila, con la sentenza numero 1147 del 19 novembre 2005 ritiene doveroso, da parte dell’Amministrazione pubblica, escludere un concorrente ad un appalto di Servizi assicurativi se la polizza cauzione prestata a fronte degli oneri e obblighi relativi alla partecipazione, è rilasciata dalla stessa Compagnia di Assicurazione che partecipa alla gara ad evidenza pubblica.
 
È ovvio da parte del giudice adito, che non si puo’ essere garanti di se stessi!!!!
 
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
L’Aquila
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 4 e 5 della legge 6.12.1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9, comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, sul ricorso (n. 355/2005) proposto da ************, in proprio quale accomandatario della **** s.a.s. e quale procuratore speciale della **** Assicurazioni S.p.A. con sede in ****,   rappresentato e difeso dagli avvocati *********** e *************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato ***************, in L’Aquila, Via S. Andrea, n. 20
     CONTRO
– il Comune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati *************** e ****************** ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale,
                       E NEI CONFRONTI
– della ******à **** Assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
– della Compagnia Assicuratrice **** S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore,
 
entrambe rappresentate e difese dagli avvocati **************** e ************* ed elettivamente domiciliate presso lo studio legale del primo in L’Aquila,
 
            per l’annullamento, previa sospensiva
 
– del verbale di gara del 22.3.2005 per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza incendio per il periodo 1.4.2005 – 31.3.2007, con cui è stata disposta l’esclusione della concorrente **** s.a.s. per aver quest’ultima prodotto cauzione irregolare in qanto rilasciata dalla stessa partecipante, nonché disposta l’aggiudicazione della procedura selettiva alla concorrente Compagnia Assicurativa Società **** Assicurazioni /**** S.p.A.;
 
– della nota comunale del 25.3.2005, prot. n. 0009186 con cui è stata comunicata alla **** s.a.s. la sua esclusione dalla gara;
 
– del provvedimento del 29.3.2005, prot. n. 250 del Dirigente del Settore opere pubbliche del Comune di L’Aquila nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio alla Compagnia Assicurativa Società **** Assicurazioni/**** S.p.A. ;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, e                 per l’accertamento
– del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di L’Aquila e della ******à controinteressate.
Viste le memorie depositate dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla Camera di consiglio del 21.9.2005, il dott. ************.
Uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale d’udienza.
Rilevato che nella medesima Camera di consiglio il Collegio ha deciso di definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
– che con atto (n. 355/2005), notificato in data 19 maggio 2005 il sig. ************ ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento degli atti, in epigrafe indicati, tra cui il provvedimento di esclusione della **** s.a.s. dal pubblico incanto per l’affidamento del servizio di assicurazione polizza incendio inerente il periodo 1.4.2005 – 31.3.2007, nonchè quelli dispositivi dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara a favore della Compagnia Assicurativa Società **** Assicurazioni/**** S.p.A.;
 
– che parte ricorrente riferisce che dal verbale di gara del 22.3.2005, depositato in atti, è dato rilevare che “Le istanze sono dei seguenti concorrenti: 1) Ras; 2) **** in coassicurazione con ** (con percentuale del 40%); 3) **** Assicurazioni in coassicurazione con **** (con percentuale del 49%); *** in coassicurazione con Assicurazioni ** (con percentuale del 45%); 5) **** s.a.s. . Il Presidente dà atto che la cauzione prodotta dalla concorrente n. 5 **** s.a.s. è stata rilasciata dalla stessa ditta partecipante, venendo meno la funzione propria della garanzia fideiussoria; tale compagnia assicurativa viene, pertanto, esclusa dalla gara.”;
 
– che la Commissione di gara ha proceduto a disporre l’aggiudicazione provvisoria a favore della **** Assicurazioni – ****, conseguentemente approvata dal Dirigente del competente settore con determina n. 250 del 29.3.2005;
 
– che avverso detti provvedimenti la parte ricorrente ha adito l’intestato Tribunale deducendo:
 
a) Violazione e falsa applicazione dei principi vigenti n materia di pubblici incanti e di appalti di servizi; eccesso di potere dovuto a travisamento assoluto dei fatti; carenza di istruttoria.
 
b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1 della legge n. 109 del 1994, nonché del punto n. 2 del bando di gara; violazione a falsa applicazione di norme e principi in materia di requisiti per l’ammissione a procedure di appalti pubblici; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, difetto assoluto dei presupposti, travisamento ed illogicità manifesta.
 
c) Violazione dell’art. 16 del decreto legislativo n. 157 del 195; violazione dei principi in materia di pubblici incanti ed in particolare del principio di massima partecipazione; eccesso di potere per travisamento dei atti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
 
– che, al fine del decidere, giova rilevare che, prescindere dall’errore materiale riscontrabile dal verbale di gara per il quale la Commissione di gara ha ritenuto partecipante la **** s.a.s, risulta in atti depositata copia della polizza fideiussoria, ex art. 30, comma 1 della legge n. 109 del 1994, la quale è stata rilasciata dalla **** Assicurazioni, Divisione **** anche se il contraente risulta essere la **** s.a.s. , con la conseguenza che la **** Assicurazioni S.p.A. avrebbe finito per garantire se stessa in quanto effettivo garante delle somme dovute alla Stazione appaltante da parte del contraente **** s.a.s.;
 
– che per tali considerazioni il ricorso deve essere respinto;
 
– che sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi per disporre fra le parti in causa l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.
 
     P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
 
Compensa integralmente, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in L’Aquila, nella Camera di consiglio del 21.9.2005, con l’intervento dei signori:
 
 
Dott. Santo Balba Presidente
 
Dott. ************** Consigliere
 
Dott. ************ Primo Referendario est.
 
Depositata il 19/11/05
 
Il Segretario Generale
 
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento