Se il datore di lavoro non è puntuale nei versamenti dei contributi non è colpevole di evasione bensì di omissione

Redazione 18/01/13
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

In materia di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore dell’ipotesi più lieve di omissione contributiva, a fronte della non corretta e non puntuale trasmissione delle denunce contributive mensili e della effettuazione dei conseguenti versamenti. Con la sentenza n. 896 pubblicata il 16 gennaio 2013, la Corte di Cassazione specifica, invero, che l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cd. modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, L. 388 del 2000. Si configura, invece, la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” contemplata dalla medesima norma, allorquando, come nella fattispecie in esame, il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi. Deve infatti ritenersi, ad avviso della Suprema Corte, che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento