Se fra le prestazioni c’è un nesso di interdipendenza il rapporto di lavoro subordinato prevale su quello autonomo

Redazione 29/10/12
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Lilla Laperuta

Qualora un soggetto si trovi a svolgere, per il medesimo datore di lavoro, sia un’attività di lavoro subordinato che una di lavoro autonomo (in qualità di consulente) e le stesse non siano agevolmente distinguibili ma, anzi, tendano a confondersi e al punto da evidenziare una dipendenza reciproca, il rapporto di lavoro subordinato prevale sulla posizione autonoma e, di fatto, configurano un unico rapporto di lavoro subordinato.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18286 del 25 ottobre 2012, la quale si conclude statuendo l’illegittimità del recesso del datore operato nei confronti di un lavoratore che, contemporaneamente, svolgeva l’attività di dirigente responsabile del Caf (in qualità di lavoratore subordinato) e di responsabile fiscale (in qualità di consulente esterno). Secondo logica giuridica il manager dovrebbe rispondere a due canoni diversi di contratti, ma la tendenziale interdipendenza delle due attività, coordinatore della raccolta e organizzazione delle dichiarazioni tributarie e responsabile dell’assistenza fiscale portano all’inevitabile confusione dei due lavori e conseguentemente dei due contratti.

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