La scrittura privata: definizione e disciplina giuridica

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La scrittura privata autenticata è il documento redatto per iscritto, con qualunque mezzo, sia manuale, sia meccanico, sia elettronico, e sottoscritto con firma autografa da qualcuno che a causa  della sottoscrizione prende il nome di autore.

Chiarisci i concetti essenziali su questo e altri argomenti con il “Compendio di diritto civile” di Anna Costagliola e Lucia Nacciarone, a cura di Marco Zincani

I caratteri della scrittura privata

La struttura della scrittura privata si compone di diversi elementi tra i quali il corpo, la sottoscrizione e il testo.

Il documento deve soddisfare i requisiti di privatezza, autenticità e genuinità.

La scrittura in questione “fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

La regola di prova legale, però, non è relativa alla veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice.

La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata cosiddetta “autenticata”, che è stata sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale che, a seguito di accertamento, attesta l’identità della persona che sottoscrive.

Può anche essere redatto in forma digitale secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale.

Gli effetti processuali

Nel processo civile la scrittura privata non autenticata si deve ritenere tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace, vale a dire, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione (art. 215 c.p.c.).

Alla parte rimasta contumace deve essere notificato il verbale di causa nel quale si dà atto della produzione della scrittura privata (Corte Cost., 28 novembre 1986, n. 250; 6 giugno 1989, n. 317). In ogni caso, ai sensi dell’art. 293, ultimo comma, c.p.c., “il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte”.

Il disconoscimento

Il disconoscimento è l’atto con il quale una parte, in un giudizio civile, nega formalmente la sua scrittura o la sua sottoscrizione”.

Se però non è l’autore del documento, ma un suo erede o avente causa, si può limitare a dichiarare di non conoscerne la scrittura o la sottoscrizione.

Il disconoscimento sposta l’iniziativa nel campo contrario.

Se la controparte intende farsi valere i della scrittura disconosciuta, ne deve chiedere la verificazione, aprendo in questo modo un procedimento incidentale.

La falsificazione

Da cinque anni fa, la falsificazione delle scritture private e l’utilizzo di scritture private false non sono più un reato, anche in caso di recidiva del reato (D. lgs. n. 28/2015 in attuazione della legge delega sulla non-punibilità per tenuità del fatto di cui alla legge m. 67/2014 art. 2, in particolare art. 485 c.p. – falsità in scrittura privata), restano un illecito amministrativo che può dare luogo alla richiesta di risarcimento del danno.

Non cambia la sanzione penale prevista con l’articolo 489 del codice penale.

Utilizzo di atto falso, non contemplato nell’elenco dei reati soggetti alla tenuità del fatto.

Con pene massime inferiori ai cinque anni di reclusione e che non si possono più unire.

Restano esclusi i documenti equiparati agli atti pubblici, ad esempio, assegni, cambiali, testamenti olografi, le rinegoziazioni dei mutui con scritture private che modificano un atto pubblico notarile di mutuo fondiario, oggetti per i quali vale ancora l’articolo 491 del codice penale.

L’autenticazione

La scrittura privata può essere sottoposta all’autenticazione di firma di un notaio, che verifica l’identità e la piena consapevolezza delle parti, mentre firmano in sua presenza (art. 2703 c.c.).

In anni recenti si è diffuso un controllo di legalità sugli atti autenticati che ha progressivamente portato a ridurre distanza e differenze dagli atti pubblici gestiti in modo ordinario dai notai, se non per l’elemento della lettura pubblica e successiva consultabilità dell’atto stesso, che non sono presenti per le scritture private.

In questo senso, per gli atti pubblici era possibile un’autenticazione da parte di pubblico ufficiale diverso dal notaio (art. 2699 c.c.).

La legge Bassanini amplia notevolmente i casi di autenticazione di atti pubblici e introduce per la prima volta l’autenticazione di scritture private fuori dall’ambito notarile, da parte dei segretari comunali a patto che la scrittura costituisca un meccanismo d’impegno negoziale nei confronti del Comune da parte o nei confronti di almeno uno dei firmatari.

Un altro modo per autenticare una firma autografa consiste nell’allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.

I documenti informatici firmati con firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore e non è quindi necessario autenticare la firma in altri modi.

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Scrittura privata semplice e autenticata

Quando si parla di scrittura privata si tratta di un documento, scritto e firmato dalle parti che lo sottoscrivono, che serve a regolare particolari rapporti privati fra cittadini.

La scrittura privata, che può essere di diversi tipi , ad esempio, un contratto o una rinuncia al credito, è sottoscritta dalle parti, e ha valore probatorio in quanto costituisce piena prova nei confronti di coloro che l’hanno firmato, in relazione alla provenienza delle dichiarazioni però, e non al contenuto delle dichiarazioni stesse.

Il nostro sistema di diritto civile infatti consente ai privati di regolare, nei limiti previsti dalla normativa di legge e fatti salvi diritti indisponibili, gli interessi anche in autonomia, e direttamente con la controparte.

Un documento può assumere valore di scrittura privata semplice o di scrittura privata autenticata.

La scrittura privata autenticata è una scrittura privata nella quale la firma dei privati viene apposta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale.

La scrittura privata non autenticata, chiamata anche scrittura privata semplice, ha un diverso valore probatorio del documento.

Cambia perché le firme sono apposte di persona dalle parti senza nessuna attestazione da parte di pubblici ufficiali.

Il documento potrà essere disconosciuto dal soggetto contro il quale dovesse venire posto in essere.

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