Scommettere su risultato noto, rende nullo il contratto di scommessa. Se non c’è rischio o incertezza non c’è contratto aleatorio

Redazione 13/07/20
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Il contratto di scommessa deve essere ricondotto nell’alveo dei contratti aleatori, postulando l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio, o lo svantaggio, economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto. La sua causa, invero, è rappresentata dall’alea che può colpire entrambe le parti e che consiste nella possibilità, per il concessionario, di trattenere il costo della giocata ovvero, per lo scommettitore, di realizzare la vincita di una somma percentualmente maggiore della posta giocata, a seconda dell’esito dell’evento dedotto nell’alea. Ne consegue, difettando l’alea al momento della giocata, la nullità del contratto.

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Sentenza

Tribunale Ordinario di Nola

Prima Sezione Civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 23.6.2020,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Omissis ha convenuto in giudizio (Omissis) s.r.l. Unipersonale (di seguito, semplicemente (Omissis)), al fine di ottenere la sua condanna, ai sensi dell’art. 1453, 1° co., c.c., alla riapertura del conto di gioco allo stesso intestato e chiuso in data 12.9.2018, nonché accertare l’illegittimità della mancata corresponsione, da parte della concessionaria resistente, della vincita collegata al ticket n. Omissis e della mancata restituzione della posta di gioco versata, di € 190,00, e per l’effetto condannare la concessionaria medesima al pagamento, in favore del ricorrente, della vincita ingiustamente non corrisposta di € 9.980,00 oltre al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex art. 1218 e ss. c.c. nonché per violazione dei canoni di diligenza, correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto ex artt. 1175, 1176, 1375 c.c., oltre interessi al tasso legale e svalutazione monetaria dalla data del maturato diritto di credito (11.09.2018) fino al soddisfo, col favore delle spese di lite.

Costituendosi in giudizio, la (Omissis) resisteva all’avversa domanda, invocandone il rigetto, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e di risposta, cui si fa qui espresso rinvio.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda del ricorrente non possa essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, il Tribunale, rileva che la causa può essere decisa senza che ricorrano i presupposti per il mutamento del rito, in quanto, essendo di natura documentale, non necessita di ulteriore istruttoria.

Né sussiste improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, trattandosi, nel caso di specie, di controversia tra professionista e consumatore, espressamente esclusa dall’obbligo di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 3, 1° co. ult. parte, D.L. 132/2014 (si cfr. Cass., sez. VI, 08.7.2015, n. 14288, secondo cui «Nel settore del gioco d’azzardo autorizzato, sebbene sussista solamente un modesto rischio a carico dello scommettitore in ragione della scarsa entità della posta giocata a fronte di vincite enormemente superiori, si applica la disciplina a tutela del consumatore»).

Venendo, dunque, al merito della res controversa, giova rilevare come la fattispecie prospettata da parte ricorrente vada ricondotta nell’ambito della fattispecie contrattuale della scommessa, integrante un contratto in forza del quale lo scommettitore punta una somma sul risultato di un determinato evento, non ancora disputato, quindi incerto, e l’agenzia di scommesse (ovvero la concessionaria del servizio di gioco e scommessa) si impegna a restituirgli tale somma, maggiorata di una percentuale previamente indicata, nel caso in cui, disputato l’evento, il risultato corrisponda a quello su cui ha scommesso il primo.

Il contratto di scommessa va, dunque, ricondotto nell’alveo dei contratti aleatori, postulando l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto. Ed infatti, la sua causa è rappresentata dall’alea che può colpire entrambe le parti e che consiste nella possibilità per il concessionario di trattenere il costo della giocata ovvero, viceversa, per lo scommettitore nella possibilità della vincita di una somma percentualmente maggiore della posta giocata, a seconda dell’esito dell’evento dedotto nell’alea e che, nel caso di specie, consiste nell’esito di un evento sportivo.

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la aleatorietà di un contratto deve essere valutata ex ante, ovvero con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto, sicché l’alea è ravvisabile quando vi sia una ragionevole incertezza sul valore della prestazione, che non possa essere predeterminabile: «Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l’alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma» (così Cass., sez. II, 28.02.2013, n. 5050; si cfr. anche, ex multis, Cass., sez. II, n. 19763 del 12.10.2005; Cass. n. 14796 del 24.6.2009; Cass. sez. I, n. 6105 del 26.11.1984). In altre parole, «nel contratto aleatorio è incerto – al momento della stipulazione – il rapporto fra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio» (Cass., sez. II, 30.8.2004, n. 17399).

La Suprema Corte ha, altresì, statuito che «Il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., di contenuto aleatorio, soggetta alla disciplina dell’errore viziante di cui agli art. 1427 e ss. c.c.; ne consegue che tale offerta è annullabile ove risulti che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del concorso siano affetti da errore, riconoscibile da parte del concorrente, tale da elidere in tutto o in parte l’alea posta a base del concorso stesso. (Nella specie, si trattava di un concorso a premi connesso alla vendita di un certo tipo di prodotto e consistente nella consegna di schede contenenti venti caselle, sotto alcune delle quali rimanevano celate le immagini dei premi, di modo che chi avesse scoperto quattro immagini uguali cancellando solo quattro caselle avrebbe vinto il premio. La S.C. ha ritenuto che la riconoscibilità delle caselle vincenti, dovuta ad un difetto di stampa delle schede, facesse venire meno l’alea insita nel contratto)» (Cass., sez. III, 24.11.2009, n. 24685).

Ebbene, dal momento che «L’incertezza circa l’entità del vantaggio e, correlativamente della perdita di ciascun contraente all’atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l’alea, cioè il rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro dedotto quale fonte dell’alea» (Cass., sez. II, 04.01.1993 n. 10), la domanda proposta dal Omissis non può essere accolta, difettando l’alea al momento della giocata, con conseguente nullità del contratto.

Ed invero, il ricorrente ha dedotto di aver effettuato una giocata on line l’11.9.2018 alle ore 20:43, dal proprio conto (Omissis), puntando la somma di € 190,00 sul risultato “PARZIALE-FINALE 2-2” dell’evento sportivo Spagna-Irlanda del Nord Under 21. Effettuata la giocata ed emesso il relativo ticket, veniva accreditata sul conto (Omissis) a lui intestato la vincita di € 9.880,00; tuttavia, il giorno successivo il conto (Omissis) del ricorrente veniva bloccato e, con e-mail del 12.9.2018, gli veniva comunicato che “le somme erroneamente accreditate erano state stornate”, senza tuttavia che il conto fosse intanto sbloccato.

Parte resistente, dal canto suo, ha documentato che l’evento sportivo oggetto di scommessa alle ore 20:43:02 si era, in realtà, già concluso alle ore 20:42:08, dunque antecedentemente alla giocata: si cfr. la schermata della giocata, in all. n. 4 nel fascicolo telematico della resistente, nonchè le schermate del sito web UEFA, in all. 6 della medesima produzione e la cronologia dell’evento in all. n. 7. Né assume rilievo la generica contestazione effettuata da parte ricorrente a verbale di udienza del 04.02.2020, peraltro limitatamente al documento n. 7, essendo essa priva dei connotati di chiarezza a precisione, essendosi limitato il ricorrente a contestare “la veridicità dei dati riportati al documento n. 7 di controparte, tra l’altro non sottoscritto da alcuno e perciò privo di qualsivoglia efficacia probatoria”. Occorre, invero, rammentare, come recentissima giurisprudenza abbia sintetizzato i consolidati principi su cui si fonda il disposto dell’art. 115, 1° co., c.p.c., in tema di non contestazione, nel seguente modo: «(a) Se l’allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l’attore è sollevato dall’onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati; (b) se l’allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l’attore ha l’onere di provare i fatti allegati; (c) se l’allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l’attore ha l’onere di provare i fatti allegati; (d) se l’allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l’attore ha non solo l’onere di provare i fatti allegati, ma – prima ancora – quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi» (Cass., sez. III, 29.4.2020, n. 8376). Tali principi, che trovano applicazione anche in caso di deduzione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi da parte del convenuto (o resistente), conducono, nel caso di specie a ritenere irrilevante la generica contestazione di parte ricorrente, integrata solo tardivamente in sede di note conclusionali, depositate in data 04.5.2020, senza peraltro che l’istante abbia offerto alcuna prova contraria alla prospettazione del resistente ed idonea a dimostrare un diverso orario del termine della partita di calcio in questione, prova, questa, di agevole reperimento (anche mediante una semplice ricerca sul web) ed incombente a suo carico, in base ai principi innanzi riportati.

In definitiva, quindi, alla luce delle acquisizione documentali in atti può ritenersi provato che nel momento in cui il ricorrente ha effettuato la giocata, alle ore 20:43:02 dell’11.9.2018, l’incontro di calcio su cui egli andava a scommettere era già stato disputato ed il relativo risultato era già noto e, dunque, conoscibile dallo scommettitore, con la conseguenza per cui non residuava alcun profilo di alea o rischio, integrante, come anzidetto, l’elemento casuale del contratto di scommessa.

Dunque, correttamente parte resistente ha eccepito la nullità del contratto di scommessa concluso tra le odierne parti processuali, essendo mancata del tutto la causa del contratto aleatorio, per la totale assenza, al momento dell’effettuazione della giocata da parte del ricorrente, di qualsivoglia profilo di rischio od incertezza.

Stante, dunque, la nullità del contratto di scommessa per difetto di causa, la domanda di condanna di (Omissis) all’adempimento del contratto così concluso, con conseguente condanna al pagamento della somma di € 9.980,00 quale vincita di gioco, oltre al risarcimento del danno contrattuale, devono essere rigettate.

Nemmeno merita accoglimento la domanda di restituzione della posta giocata, di € 190,00, avendo la resistente provato l’avvenuto rimborso della detta somma (si cfr. la c.d. verifica dell’esito della giocata, estratta dal sito web istituzionale dell’Agenzia dei Monopoli, omissisis, in cui si legge “Biglietto RIMBORSATO”, in all. n. 8 della produzione telematica di parte resistente, documento non tempestivamente contestato dal ricorrente: si cfr. verbale di udienza del 04.02.2020).

Quanto, infine, alla domanda di riapertura del conto, non è stata offerta alcuna prova, da parte del ricorrente, della sussistenza di un’obbligazione di tenuta di un conto aperto a favore del ricorrente in capo alla (Omissis), pertanto anche tale domanda va rigettata.

Quanto alle spese di lite, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti, in considerazione del comportamento negligente tenuto da (Omissis), frutto di riconosciuto errore dalla stessa commesso e consistito “nella mancata tempestiva chiusura dell’accettazione delle scommesse” (si cfr. pag. 9, ma altresì pag. 6, delle note conclusionali depositate il 19.3.2020 dalla resistente).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:

  1. Rigetta le domande proposte da Omissis;
  2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

 

Si comunichi.

Nola, 04.7.2020

Il Giudice

Dr.ssa Giovanna Astarita

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