Scioglimento di società di capitali per inattività dell´assemblea: quali le ipotesi di esclusione?

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L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale.

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Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

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1. Lo scioglimento delle società di capitali

Lo scioglimento delle società di capitali, a differenza delle società di persone, si verifica ai sensi dell’art. 2484 3 comma c.c. nel momento in cui viene iscritta nel registro delle imprese la causa di scioglimento preventivamente accertata dagli amministratori, o su richiesta di singoli soci o amministratori o dei sindaci, dal Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Dunque, prima di tale momento, pur verificandosi una causa di scioglimento, la società non può considerarsi sciolta e può legittimamente perseguire lo scopo sociale. Pertanto, per le società di capitali, l’iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese ha effetti costitutivi.

Nelle società di persone invece il verificarsi della causa di scioglimento determina ipso iure lo scioglimento della società e la relativa pubblicità nel registro delle imprese ha solo efficacia dichiarativa, che fa retroagire gli effetti dello scioglimento al momento in cui essa si è verificata.

Detto ciò, è evidente dunque che per le società di capitali non è sufficiente il mero verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. o da leggi speciali o dallo statuto affinchè la società possa considerarsi, agli occhi dei terzi, sciolta, ma occorre l’ulteriore adempimento pubblicitario di iscrizione nel registro delle imprese, a seconda dei casi, della dichiarazione degli amministratori o della delibera dell’assemblea o del decreto del Tribunale territorialmente competente.

Con l’iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese, dunque, la società entra in una fase c.d. di liquidazione, e per l’effetto viene a mutare lo scopo sociale, ovvero da tale momento la società mira, non più al conseguimento di un utile da distribuire tra i soci ai sensi dell’art. 2247 c.c. (c.d. scopo lucrativo o speculativo) ma, alla definizione dei rapporti esistenti e definiti sin dal momento dell’iscrizione della causa di scioglimento nel registro delle imprese ( c.d. scopo di liquidazione).

Tale circostanza viene confermata anche dall’art. 2486 c.c. che prevede espressamente la continuazione in capo agli amministratori del potere di gestione, fino alla consegna di cui all’art. 2487 bis c.c., finalizzato alla conservazione  dell’integrità e del valore del  patrimonio sociale.

Inoltre, a seguito dell’accertamento della causa di scioglimento, eseguito con le modalità di cui sopra, sorge l’obbligo per gli amministratori di convocare, qualora l’atto costitutivo o lo statuto non abbiano già disposto per tale eventualità, l’assemblea dei soci affinchè siano nominati, con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo, i liquidatori e ne siano indicati i relativi poteri.

Tuttavia la convocazione dell’assemblea, così come visto per l’iscrizione,  può essere eseguita anche dal tribunale qualora vi sia omissione da parte degli amministratori e ve ne facciano richiesta i singoli soci o amministratori o i sindaci.

2. Le singole cause di scioglimento delle società di capitali.

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono indicate espressamente dal primo comma dell’art. 2484 c.c. ove è stabilito che esse si sciolgono:

1) per decorso del termine.

Tale causa di scioglimento è applicabile esclusivamente alle società di capitali costituite a tempo determinato. Tuttavia, si ritiene che essa abbia perso la sua importanza a seguito della riforma del diritto societario del 2003 in quanto: è espressamente previsto all’art. 2328 c.c. la possibilità di poter costituire società per azioni a tempo indeterminato; lo stesso dicasi per la s.a.p.a., a cui per il richiamo di cui all’art. 2454 c.c. si applica l’art. 2328 c.c., e per le s.r.l., ove la durata non costituisce più uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 2463 c.c. Tuttavia qualora la società sia stata costituita a tempo determinato, è possibile che la società deliberi la proroga della durata:

  1. a) anteriormente alla scadenza del termine di durata
  2. b) successivamente alla scadenza del termine di durata. In quest’ultimo caso, è necessario preventivamente revocare lo stato di liquidazione e successivamente è possibile adottare la relativa delibera di proroga della durata ( entrambe le delibere possono essere ricevute in un unico verbale di assemblea)

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie.

In tal caso lo scioglimento per avvenuto conseguimento dell’oggetto sociale può verificarsi solo qualora l’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo sia stato specificatamente determinato, e quindi tale causa di scioglimento non potrebbe concretizzarsi nel caso in cui l’oggetto sociale sia stato indicato con riferimento a settori di attività; quanto alla sopravvenuta impossibilità di conseguirlo invece essa si verifica nel caso in cui venga ad es. revocata una concessione amministrativa. In ogni caso è fatto salvo all’assemblea di deliberare le opportuna modifiche statutarie al fine di evitare il verificarsi della causa di scioglimento. La dottrina notarile sostiene che in quest’ultimo caso, la delibera della società che modifichi l’oggetto sociale divenuto impossibile, non comporta la revoca dello stato di liquidazione, pertanto tale delibera produce effetti  sin dal momento di iscrizione nel registro delle imprese senza necessità del decorso dei termini di cui all’art. 2487 ter 2 comma c.c. (1).

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea.

A tal fine è necessario che sia accertata definitivamente l’impossibilità per la società di poter svolgere le naturali attività della vita sociale. Pertanto, non possono costituire causa di scioglimento della società, come si vedrà nel prosieguo, meri dissidi tra i soci che non impediscono alla società di operare attraverso i loro organi. Tuttavia, va rilevato che nonostante la norma si riferisca all’assemblea, non si dubita che tale causa di scioglimento operi anche nella s.r.l. in cui le decisioni dei soci possono essere assunte con metodi diversi da quello assembleare (2).

4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale salvo quanto disposto dall’art. 2447 e 2482 ter c.c.

In tal caso la norma fa riferimento alle ipotesi ( ad es. perdite ) in cui è necessario ricostituire il patrimonio sociale affinché la società possa continuare ad operare sul mercato. Secondo dottrina (3) e giurisprudenza (4) la causa di scioglimento deve ritenersi già avverata con il verificarsi di tale evento, ma è sottoposta alla condizione risolutiva che la società adotti i provvedimenti di cui agli artt. 2447 c.c. 2482 ter c.c.

5) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.

Cioè nei casi di recesso del socio nella s.p.a. e del recesso del socio nella s.r.l. che, per effetto della liquidazione rispettivamente del valore delle azioni o della quota, determinano una insanabile diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale al punto da indurre gli amministratori a convocare l’assemblea per lo scioglimento della società.

6) per deliberazione dell’assemblea.

Tale delibera deve essere assunta, per la s.p.a., dall’assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata ai sensi dell’art. 2369, 5 comma c.c.; mentre per la s.r.l, pur essendo prevista la possibilità per i soci di adottare le decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell’art. 2479 3 comma c.c., sembra potersi configurare in tal caso l’ipotesi di cui all’art. 2479 2 comma n. 4, e quindi ritenere, per effetto del rinvio di cui all’art. 2479 4 comma c.c., il rispetto del metodo assembleare con i quorum di cui all’art. 2479 bis 3 comma c.c. ( voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale).

Inoltre da tale causa di scioglimento si evince che non sussiste un diritto individuale del singolo socio alla continuazione della società.

Secondo la Cassazione, la delibera dell’assemblea di scioglimento anticipato della società è illegittima ed impugnabile a norma dell’art. 2377 c.c. qualora sia adottata a proprio esclusivo vantaggio dai soci di maggioranza di una società di capitali in danno di quelli di minoranza (5).

Pertanto ne consegue che la delibera di scioglimento i sensi dell’art. 2484 comma 1 n. 6 c.c. non è sindacabile nel merito, salvo il caso di abuso o di eccesso di potere di potere (6).

7) per le altre cause previste d’atto costitutivo o dallo statuto.

Dunque è consentito ai soci, nella piena libertà di autonomia contrattuale, di inserire nell’atto costitutivo o nello statuto ulteriori cause di scioglimento della società. Tuttavia il punto 7) della norma in commento va letto in combinato con l’ultimo comma del medesimo articolo, in quanto è espressamente stabilito che, ai fini della validità,  della relativa clausola, è necessario che i soci indichino la competenza dei soggetti incaricati di decidere o accertare le medesime cause, e di compiere i relativi adempimenti pubblicitari richiesti dall’art. 2484 c.c.

Infine ai sensi del 2 comma dell’art. 2484 la società si scioglie per le altre cause previste dalla legge, e cioè in caso di nullità della società art. 2332 c.c.; per le s.a.p.a. nel caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituiti non hanno accettato la carica ai sensi dell’art. 2458 c.c.

In conclusione, e per chiarezza espositiva, la norma non prevede più, rispetto al vecchio art. 2484 2 comma c.c., lo scioglimento della società a seguito della dichiarazione di fallimento, pertanto si ritiene che essa non sia più causa di scioglimento della società (7), anche se altra parte della dottrina ritiene che il sopravvenuto fallimento potrebbe rilevare come causa di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2484 n. 2 c.c. (8). Diversamente nelle società di persone ove la dichiarazione di fallimento  continua ad essere considerata causa di scioglimento ex artt. 2308 c.c. e 2323, 1 comma c.c.

3. Legittimazione all’accertamento della cause di scioglimento.

L’art. 2485 c.c. individua negli amministratori i soggetti obbligati ad accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall’art. 2484 c.c.

La formula senza indugio rinvia all’art. 2446 c.c., pertanto, anche in questo contesto il legislatore non ha ritenuto di dovere individuare dei termini rigidi, pertanto secondo alcuni eventuali ritardi dovranno essere valutati caso per caso (9), mentre per altri non deve trascorrere un lasso di tempo maggiore di quello strettamente necessario (10).

La norma in esame inoltre prevede, in caso di ritardo o di omissione, una responsabilità personale e solidale degli amministratori nel caso in cui la società, i soci, creditori sociali e terzi subiscano danni.

Secondo alcuni tale norma dovrebbe considerarsi del tutto superflua in quanto tali omissioni o ritardi determinerebbero violazioni di obblighi imposti agli amministratori dalla legge, che sono già sanzionabili ai sensi degli artt. 2392-2395 e 2476 c.c. (11). A ciò si aggiunga, secondo altri, l’improbabile applicazione concreta della violazione in esame in quanto sembra difficile ipotizzare che si possa arrecare un  qualche danno che potrebbe semmai derivare invece soltanto dal compimento da parte degli amministratori di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486 1 comma c.c., ma in tal caso si versa nella diversa ipotesi del 2 comma dell’art. 2486 c.c. e non nella fattispecie prevista dall’art. 2485 c.c. (12). Tuttavia altra parte della dottrina ritiene comunque di dover attribuire alla norma un qualche significato e considera la fattispecie in esame applicabile solo alla s.r.l. non essendo più prevista, a seguito della riforma, espressamente l’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali (13).

In ogni caso, la norma attribuisce ai singoli soci o amministratori ed ai sindaci la competenza ad adire il Tribunale competente ( competenza territoriale da determinarsi in base alla sede legale della società) al fine di chiedere che sia accertata e dichiarata la causa di scioglimento.

E’ da rilevare che la competenza in capo a singoli soci viene a configurarsi solo in caso di omissione o ritardo degli amministratori, da valutare caso per caso, non essendo stato previsto un termine rigido di adempimento del suddetto obbligo. Diversamente invece per i singoli […] amministratori, i quali sono obbligati per legge ad adempiere a tali obblighi. Pertanto può ritenersi che in tal caso la norma faccia riferimento alle ipotesi in cui la società abbia un Consiglio di Amministrazione che deliberi a maggioranza, e che quindi i singoli amministratori dissenzienti o assenti, onde evitare la responsabilità personale e solidale, abbiano adito singolarmente l’Autorità giudiziaria per l’adozione dei provvedimenti opportuni.

Inoltre, la norma indica anche i sondaci quali soggetti legittimati a proporre la richiesta di scioglimento della società all’A.G. Tuttavia, come sostenuto anche da parte della dottrina, sembra più corretto ritenere che la relativa richiesta da parte dei sindaci debba essere preventivamente deliberata dall’organo di controllo (14).

Infine, pur nel silenzio della norma si ritiene che in caso di vincoli sulle azioni ( es. pegno ) debba essere riconosciuta identica competenza anche al soggetto titolare del vincolo ( es. creditore pignoratizio) e ciò in base alla considerazione che, salvo convenzione contraria, il diritto di voto spetta a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2352 c.c. (15).

3. L’ordinanza del Tribunale di Firenze.

L’ordinanza prende spunto dalla richiesta di un socio di s.r.l. di accertare, e per l’effetto dichiarare, lo scioglimento della società a causa di dissidi tra i soci, titolari di quote paritarie, che impediscono il regolare funzionamento della stessa.

A tal proposito Il Tribunale fiorentino, conformandosi all’orientamento consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, rigetta la richiesta constatando che nel caso in esame non poteva ritenersi concretizzata la fattispecie generale prevista dalla norma in esame.

Infatti, nel caso di specie, l’assemblea della società si era regolarmente riunita in data 25.02.2020 per l’approvazione del bilancio di esercizio del 2018, confutando dunque ogni prova circa la paralisi dell’organo sociale.

Sul punto la giurisprudenza di merito (16) e di legittimità (17) nonché la dottrina prevalente (18) infatti, sono concordi nel ritenere che l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai fini dell’art. 2484 c.c. ricorre allorquando l’organo assembleare appaia stabilente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.

Circostanza che non può rilevarsi nel caso posto all’esame dei giudici fiorentini in cui l’assenza del socio, o i relativi dissidi, non hanno comunque impedito alla società di porre in essere quelle attività fondamentali ed essenziali per lo svolgimento della vita sociale ( tra le quali rientra sicuramente l’approvazione del bilancio).

L’ordinanza infatti, a conferma dell’orientamento sopra citato, ha stabilito che la mancata partecipazione di un socio o il semplice dissidio, non hanno impedito una irreversibile paralisi dell’organo sociale anzi , l’approvazione del bilancio dimostra comunque una residua e recuperata capacità di funzionamento dell’assemblea, tale da escludere il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 3.

La pronuncia de quo si pone inoltre in linea con i precedenti della giurisprudenza di merito ( 19) che ha individuato degli indici, in presenza dei quali, può ritenersi sussistente il funzionamento della società e quindi l’impossibilità di accertamento della causa di scioglimento della stessa, e cioè:

– l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea;

– la nomina di un nuovo organo amministrativo;

– la volontà espressa dal socio di maggioranza di voler procedere con l’attività sociale.

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NOTE

(1) Comitato triveneto dei notai, massima J.A.5, Modifica dell’oggetto coseguito o divenuto impossibile

(2) CAVALIERE, 91; NICCOLINI, Società di capitali, 1718;  SARALE, 1193)

(3) NOBILI-SPOLIDORO, La riduzione del capitale sociale, in Trattato COLOMBO-PORTALE, Torino 1993, 285 ss.

(4) Cass. 17 novembre 2005, n. 23262, in Rivista del notariato 2/2007, 402

(5) cass. 12 dicembre 2005, n. 27387, in Foro Italiano, 2006, 1, 3455; Cass.. 26 ottobre 1995 n. 11151

(6) Vedi nota precedente

(7) CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit. 539;

(8) MANDRIOLI, Le cause di sciogliemnto, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, di BARTOLOMUCCI-MANDRIOLI-POLLIO-VIOTTI, Milano, 2004, 8.

(9) VAIRA, Nuovo diritto societario; COTTINO artt. 2485 e 2486, 2056)

(10) DI SABATO, Diritto e società

(11) NICCOLINI, Ibidem

(12) DE ACUTIS- SANTINI, Spa. Amministrazione e controllo, 61, nota 192.

(13) CAVALIERE; FIMMANO’, in Scioglimento e liquidazione delle società.

(14) SANZO, Le nuove S.p.a.

(15) Trib. Milano 19-04-2016

(16) App. Catania, sez. I, 21 aprile 2008, in Vita not., 2008, 2, 973

(17) cass. civ., sez. I, 8maggio 1992, n. 5498, in Vita not., 1993, 336 e Giur. comm., 1993, II, 351.

(18) CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit. 538; DE MARCHI-SANTUS, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali , cit., 313 ss.

(19) Trib. Brescia ord. dep. il 23-05-2012

 

 

Alfredo Lisbino

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