Pronuncia d’appello che riconosce la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, riforma solo la pena

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Competenza del giudice dell’esecuzione

La pronuncia di appello che si limiti a riconoscere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità attua una riforma della sentenza di primo grado relativa solo alla pena, con conseguente individuazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., nel giudice di primo grado.

(Trasmissione atti per competenza)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 665, c. 2)

Il fatto

La Corte di appello di Ancona, rilevato che il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, concessa a C. S. con sentenza 25.9.2012 del Tribunale di Pesaro, parzialmente riformata dalla sentenza 17.1.2014 della Corte di appello di Ancona, proponeva conflitto di competenza, ritenendo di non essere, a sua volta, competente a provvedere, in quanto la sentenza di appello menzionata aveva riformato la sentenza del Tribunale di Pesaro solo in relazione alla concessione della sanzione sostitutiva e quindi solo in relazione alla pena, con conseguente applicazione della norma di cui all’art. 665, comma 2, cod. proc. pen..

Le valutazioni giuridiche della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere questo conflitto di competenza, osservava prima di tutto che la norma di cui all’art. 665 cod. proc. pen. determina la competenza come giudice dell’esecuzione di un provvedimento, pronunciato all’esito di impugnazione con atto di appello, nel giudice di primo grado, se la relativa sentenza è stata confermata ovvero riformata solo “in relazione alla pena” dal giudice di appello, in quest’ultimo negli altri casi.

Posto ciò, si osservava come esame degli atti risultasse che la Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 17.1.2014, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, operando la sostituzione della pena inflitta dal Tribunale di Pesaro, con sentenza in data 25.9.2012, con il lavoro di pubblica utilità.

A fronte di ciò, si faceva presente come la giurisprudenza avesse chiarito che vi è riforma solo “in relazione alla pena” nel caso in cui il giudice di appello sia intervenuto solo in relazione alla commisurazione della pena, e non anche nel caso in cui la riforma abbia riguardato altre componenti del trattamento sanzionatorio (riconoscimento o esclusione di circostanze, modifica del giudizio di comparazione tra circostanze, riconoscimento della continuazione) (Sez. 1, 12.7.2017, Morelli, Rv. 270833; Sez. 1, 30.6.2015, Sciannamea, Rv. 264508) precisandosi altresì che costituisce riforma solo “in relazione alla pena” la decisione di appello che incida solo sulla misura della pena per effetto di un diverso giudizio sulla congruità della stessa, come anche la decisione che riconosca o escluda i benefici della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna ( Sez. 3, 21.6.2011, Muoio, Rv. 251083; Sez. 1, 8.7.2004, Leocata, Rv. 229855).

Preso atto di questo orientamento nomofilattico, gli ermellini, nella decisione in commento, ritenevano come, che anche nel caso di applicazione di una sanzione sostitutiva, ai sensi dell’art. 186 , comma 9 bis, codice strada ovvero ai sensi degli artt. 53 ss. D.P.R. 689/1981, non vi fosse una riforma sostanziale della decisione di primo grado, bensì un intervento che concerne solo la pena atteso che le sanzioni sostitutive, pur potendo avere ulteriori effetti processuali come nel caso specifico dell’art. 186, comma 9 bis, codice strada, incidono solo sulle modalità di esecuzione della pena inflitta, che, in caso di esito negativo della misura, viene ripristinata.

Al riguardo, a sostegno della soluzione ermeneutica appena proposta, si metteva in risalto come fosse significativo che la giurisprudenza ritenga vi sia incompatibilità fra la misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e la sospensione condizionale della pena ( Sez. 4, 2.7.2015, Zuncheddu, Rv. 264324), istituti entrambi attinenti le modalità esecutive della sanzione penale.

Tal che, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, i giudici di Piazza Cavour addivenivano a formulare il seguente principio di diritto: “La pronuncia di appello che si limiti a riconoscere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità attua una riforma della sentenza di primo grado relativa solo alla pena, con conseguente individuazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., nel giudice di primo grado”.

Conclusioni

La sentenza in oggetto si appalesa molto interessate poiché si addiviene, tramite questa decisione, a una interpretazione “estensiva” dell’art. 665, c. 2, c.p.p. nel senso di includere, tra le cause ivi previste per radicare la competenza presso il giudice di primo grado, anche il caso in cui il giudice di secondo grado riforma la decisione emessa nel grado precedente attraverso il riconoscimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritenendosi un provvedimento di questo genere relativo alla sola pena e quindi, idoneo a radicare la competenza del giudice di prime cure stante quanto previsto dalla norma procedurale appena citata.

Non resta dunque che verificare se questo approdo ermeneutico troverà conferma in decisioni successive, o resterà invece un episodio isolato nello scenario nomofilattico.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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