S.r.l. a capitale ridotto: il Ministero dello Sviluppo Economico estende l’accesso anche agli under 35

Redazione 06/09/12
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Anna Costagliola

Con Parere del 30 agosto 2012, prot. n. 182223, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tipologia dei soggetti che possono partecipare alla compagine societaria delle nuove società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Si ricorda che la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, quale terza tipologia di S.r.l. (oltre a quelle ex artt. 2463 e 2463bis c.c.), è stata introdotta nel panorama giuridico italiano dall’art. 44 del D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012.

Rispetto alla «ordinaria» s.r.l. di cui all’art. 2463 c.c., quella in esame differisce per alcuni elementi fondamentali desumibili dal testo della normativa. In particolare:

a) i soci possono essere solo persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni;

b) il capitale, che deve essere interamente versato, può essere pari ad almeno 1 euro ed inferiore all’importo di 10.000 euro;

c) il conferimento deve essere fatto interamente in denaro alla sottoscrizione dell’atto costitutivo;
d) la denominazione della s.r.l. dovrà contenere la locuzione «s.r.l. a capitale ridotto».

Il Parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico viene ad integrare quello già fornito dallo stesso Ministero in data 31 luglio 2012 (prot. n. 170741), e tiene conto delle novità introdotte dall’art. 1 della legge di conversione n. 134 del 6 agosto 2012, il quale ha aggiunto il comma 4bis all’art. 44 del D.L. 83/2012, modificando così integralmente la disciplina rispetto al quesito sollevato.

In particolare, alla luce della legge di conversione, viene riproposto al detto Ministero di fornire indicazioni in merito ai parametri cui attenersi, in sede di iscrizione nel registro delle imprese di una s.r.l. a capitale ridotto ai fini dell’espletamento delle verifiche previste dall’art. 11, co. 6, D.P.R. 581/1985.

Se in sede di primo parere tra tali indicazioni figurava quella per cui la compagine sociale avrebbe dovuto essere composta, in ossequio al disposto letterale dell’art. 44 del citato D.L. 83/2012, da «persone fisiche che, al momento della costituzione della società stessa, abbiano compiuto i trentacinque anni», occorreva ora prendere atto dell’inserimento nello stesso testo dell’art. 44 di un nuovo comma 4bis ad opera della legge di conversione. Ai sensi del nuovo comma, infatti, viene espressamente previsto che «Al fine di favorire l’accesso di giovani imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per favorire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto».

Si precisa nella nota che la nuova disposizione, pur focalizzata su aspetti diversi rispetto a quelli relativi alla struttura del tipo sociale in questione, tuttavia finisce per condizionare anche l’interpretazione del comma 1 dell’art. 44 in esame. In tal senso deve intendersi che il legislatore abbia voluto significare che la s.r.l. a capitale variabile può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni.

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