Entro oggi, 28 febbraio 2017, Equitalia comunicherà a coloro che hanno aderito i debiti pendenti suscettibili di rottamazione. Per chi non lo abbia ancora fatto, è ancora possibile aderire alla definizione agevolata dei debiti pendenti verso Equitalia.
In particolare, la domanda va presentata entro il prossimo 31 marzo 2017. Possono essere rottamate tutte le cartelle emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2016. In riferimento a queste ultime, non saranno dovute da parte del contribuente le sanzioni e gli interessi di mora riconducibili ai ruoli di cui il pagamento non risulti ancora perfezionato. Nel caso di multe stradali, invece, saranno escluse dal pagamento maggiorazioni e interessi di mora.
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Rimangono in ogni caso dovuti i seguenti importi oltre alla somma base:
- gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
- le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
- le spese per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella.
Rottamazione Cartelle Equitalia: come aderire?
Per aderire, è necessario compilare con i propri dati il modulo “DA1” di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, qui in allegato, entro il suddetto termine del 31 marzo 2017.
Scarica qui il Modulo di Adesione
Il pagamento, poi, è effettuabile in un’unica soluzione oppure a rate, nel massimo di cinque tra il 2017 e il 2018. Tuttavia, i versamenti delle rate dovranno coprire il 70% dell’importo totale nel 2017 e solo il 30% nel 2018. Nello specifico:
- la prima rata (luglio 2017) dovrà coprire il 24% della somma;
- la seconda rata (settembre 2017) dovrà coprire il 23% del dovuto;
- la terza rata (novembre 2017) dovrà coprire il 23% del dovuto;
- la quarta rata (aprile 2018) interesserà il 15% del dovuto;
- la quinta rata (settembre 2018) dovrà coprire infine il restante 15% della somma.
Rottamazione Cartelle Equitalia: come aderire?
La rottamazione delle cartelle si pone come strumento di agevolazione fiscale nell’ambito del pagamento di quei debiti non saldati tra il 2000 e il 2016. Pur permettendo un notevole sconto sull’entità delle somme da corrispondere, l’opzione non risulta più conveniente dal momento in cui il debito pendente stia per entrare in prescrizione.
In particolare, il contribuente potrebbe sfruttare i ritardi connessi al passaggio alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista per il 1° luglio prossimo. Qualora Equitalia non invii solleciti di pagamento prima della scadenza, il soggetto debitore sarebbe sgravato dall’onere del pagamento. Se invece il debito potrebbe andare in prescrizione in un tempo superiore ad un anno, conviene sicuramente rifugiarsi nella definizione agevolata.
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