Risarcimento danno patrimoniale: è dovuto solo in assenza di potenziali redditi

Redazione 20/03/17
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Tornano nuovamente alla nostra attenzione i concetti di invalidità e disabilità: solo la prima nozione, infatti, è quella riferibile all’attività di lavoro, in quanto non necessariamente da una disabilità deriva un’incapacità al lavoro. Nel caso di oggi però si parla specificamente del soggetto che si vede diminuita la capacità lavorativa a seguito di un incidente, e che pertanto ha diritto al risarcimento del danno. Ma quando e in quali circostanze il lavoratore ha diritto a suddetto risarcimento? È sufficiente il riconoscimento di un’invalidità permanente causata a seguito di un incidente? Scopriamolo insieme.

La Corte di cassazione, in una recente sentenza, la n. 5786/17 dell’8 marzo scorso, ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale non scaturisce automaticamente dal riconoscimento dell’invalidità permanente, o da una generica riduzione della capacità lavorativa. Per ottenerlo dovrà riuscire a dimostrare in concreto, ossia con una prova, di aver subito una diminuzione del potenziale guadagno, che avrebbe ricevuto se non gli fosse stato procurato un incidente. E ciò non per chissà quale motivazione, ma per la mera applicazione del principio civilistico del risarcimento del danno.

 

Risarcimento: danno emergente e lucro cessante

Anche nell’ambito dell’infortunistica stradale, il danno è costituito dalla componente patrimoniale e da quella non patrimoniale. Il danno patrimoniale, in particolare, può scomporsi in danno emergente e lucro cessante. Con la prima espressione, si fa riferimento alle spese sostenute per curare il danno subito; con la seconda invece si allude alla perdita di guadagno nel periodo della malattia (a causa del riposo forzato) e, in caso di invalidità permanente, per tutto il resto della propria vita. Il presupposto per il riconoscimento del risarcimento del danno, però, nel nostro ordinamento e in tutte le situazioni concrete, è la sussistenza sì di un danno ma certo e attuale: ciò significa che è difficilmente risarcibile un danno futuro, che potrà manifestarsi nella realtà solo progressivamente nel tempo, e per questo difficilmente quantificabile.

Ed è questo il punto. La Cassazione ha affermato che per ottenere il risarcimento del danno subito, a causa dell’invalidità permanente in cui si permarrà, è necessario dare prova di una riduzione della capacità lavorativa specifica, e quindi riferibile al caso di specie: si terranno presenti tutte le possibili attività che il danneggiato avrebbe potuto fare, la sua età, capacità ed esperienza.

 

Il potenziale guadagno perso come criterio guida

Il risarcimento da riduzione della capacità lavorativa va proprio a sconfinare nel danno futuro, di cui si è già detta la rara risarcibilità. “In caso di lesione della integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento della invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una (effettivariduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell’infortunio, una attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali”.

 

L’an e il quantum di un danno futuro

Il criterio guida è stato enunciato dalla Cassazione in una sentenza di poco successiva, la n. 6362/17 del 10 marzo scorso. La valutazione complessiva del problema fisico causato al lavoratore dall’incidente subito va effettuata in riferimento all’an e al quantum dell’incidenza del danno sulle attività abitualmente praticate dal soggetto stesso. Nonché su tutte le altre attività lavorative che, in base alle competenze e specializzazioni del soggetto, potrebbero essere svolte durante la vita al fine di procurarsi reddito. L’unico limite con cui le abilità non compromesse vanno confrontate è quello di prevedere lavori futuri che non possano recare altri danni alla salute dello stesso. Quindi, il criterio di riferimento non è “la riduzione della generica capacità lavorativa”, bensì “la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini” della persona.

A ben vedere, tutto si riduce al reddito: se il danneggiato non ha subito una riduzione della capacità di reddito, pur disponendo a seguito dell’incidente di una capacità ridotta, allora il risarcimento non è dovuto. Viceversa, quando è impedito nello svolgimento di tutti i lavori compatibili con le sue competenze, allora l’indennizzo sarà riconosciuto.

Da ciò si evince che la mera invalidità permanente, anche particolarmente grave, non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno per diminuzione della capacità lavorativa. La riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato e del correlato guadagno va dimostrata nel concreto, dando prova di una diminuzione dell’attività produttiva del reddito o del mancato conseguimento di questo in conseguenza dell’incidente.

 

Sabina Grossi

Redazione

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