Riproponibilità dell’istanza cautelare con istanza di misure cautelari monocratiche ?

Scarica PDF Stampa

Il TAR Catanzaro, con decreto cautelare 221/2013 si è espresso nel seguente modo : “Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;Considerato che l’art. 58 c.p.a. prevede che la riproposizione di domanda cautelare e la richiesta di revoca o di modifica del provvedimento cautelare collegiale può essere rivolta solo al Collegio, per cui non sussistono per la concessione del richiesto decreto monocratico; P.Q.M.respinge l’istanza ex art. 56 e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio”

La parte ricorrente, nel caso concreto, aveva presentato al TAR una prima istanza di misure cautelari collegiali che era stata rigettata in quanto mancava del presupposto del danno grave ed irreparabile che , a detta dello stesso TAR, si sarebbe verificato in là nel tempo (“Considerato che, ad un primo sommario esame, la domanda cautelare appare infondata, perché non sorretta dal richiesto periculum in mora, avendo parte ricorrente dedotto un danno economico, all’immagine e al turismo, derivante dall’esecuzione del provvedimento “in piena stagione balneare”; considerato, infatti, che la stagione balneare è terminata e, quindi, che nessun pregiudizio grave ed irreparabile può configurarsi;”).

Una volta, però , che il danno grave ed irreparabile veniva a configurarsi per l’ordinanza di esecuzione della demolizione della struttura balneare emanata dal Comune e che la demolizione avrebbe pregiudicato l’intera struttura dello stabilimento balneare, parte ricorrente si è attivata per poter ottenere una tutela giurisdizionale il più possibile piena e concreta ed ha, pertanto, e come concesso dal codice di procedura amministrativa, proposto istanza di annullamento e/o modifica della domanda cautelare collegiale attraverso la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. . “ Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’articolo 55, comma 13….”

L’art. sopra citato, in breve, consente alla parte ricorrente che sta per subire un pregiudizio irreparabile di chiedere ed ottenere dal Presidente del Tar la sospensione temporanea del provvedimento amministrativo lesivo e la fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la discussione delle misure cautelari collegiali.

Nel caso che occupa, pertanto, ricorrendo i requisiti di gravità e urgenza , essendo spirato il termine ultimo per adempiere alla demolizione ad opera propria e pregiudicando l’intera struttura balneare, parte ricorrente chiede al Presidente del TAR di modificare la domanda cautelare collegiale , già proposta e rigettata per carenza del requisito del periculum in mora, tramite l’emissione di decreto presidenziale, ex art. 56 c.p.a., inaudita altera parte.

Il Codice di procedura amministrativa prevede, all’ art. 58, rubricato “Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta”,1 che “ Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.”

Dal combinato disposto dei due articoli, 56 e 58 c.p.a., si dovrebbe consentire la proposizione dell’istanza di misure cautelari monocratiche per revocare o modificare la misura cautelare collegiale respinta, basti solo il fatto che non vi è alcuna norma codicistica che vieta la procedura .

Al contrario, la lettura del combinato disposto degli artt. 56 e 58 c.p.a. garantirebbe alla parte ricorrente, che prova il presupposto del danno grave ed irreparabile, di ottenere una tutela giurisdizionale integra, piena e concreta.

Tale lettura, ad avviso dello scrivente, sarebbe la più conforme ai principi costituzionali degli artt. 24, 25 e 111 della costituzione e dell’art. 6 CEDU in quanto consentirebbe all’istante di addivenire in concreto ad una sospensione del provvedimento lesivo emanato dalla p.a. prima che il danno si verifichi in concreto e, comunque, molto prima di una eventuale decisione del merito positiva.

Il TAR Catanzaro, invece, con interpretazione meno ampia e sistematica, ha disposto che è competente alla modifica o alla revoca della misura cautelare collegiale esclusivamente il collegio e che, quindi, il Presidente del TAR non può con proprio decreto modificare o revocare una precedente misura cautelare collegiale.

Tale tesi, ovviamente, salvaguardia l’autorevolezza e l’autonomia del collegio e del Presidente a scapito, però, della parte ricorrente che , ad un eventuale positivo esame dell’istanza ex art. 58 c.p.a., subirà una lesione identica dal provvedimento lesivo emanato dalla p.a., scaturente dal tempo di fissazione, più lungo, dell’udienza camerale, e la tutela giurisdizionale giungerà , così, monca, in ritardo e non sarà concreta né satisfattiva per la parte .

Giancarlo Pitaro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento