Rinnovo della licenza del porto d’armi: quanto vale un decreto di archiviazione penale?

Redazione 26/07/16
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Nel momento di valutare il rinnovo della licenza di porto di fucile a uso caccia, il valore di un decreto di archiviazione penale è innegabilmente alto – o almeno così dovrebbe essere.

In effetti, una rischiosa equivalenza si profila quando si dichiara che la persona in questione sia inaffidabile nell’uso delle armi perché sottoposto a indagini preliminari per furto, anche se il procedimento è stato poi archiviato, o per aver avuto l’estinzione di un altro reato per intervenuta oblazione nello specifico l’ingiustificato porto di un noccoliere.

In altre parole, si sostiene che, in teoria, qualsiasi implicazione penale o vicenda che manifesti l’esistenza – sia essa solamente possibile o potenziale – di elementi penali è di per sé idonea a impedire tout court il rinnovo della licenza.

Pur sapendo che la discrezionalità assegnata all’amministrazione nel delicato compito valutativo è vasta, questo non è il caso.

La sentenza n. 548/16 del Tar Cagliari 

La sentenza n. 548/16 del Tar Cagliari del giugno scorso dà difatti prova dell’esistenza del criterio dubitativo. A fronte del Questore che, basandosi in definitiva su dubbi dati penali, respingeva l’istanza dell’interessato al rinnovo del porto di fucile, i Magistrati si sono dimostrati contrari.

L’inadeguatezza dei precedenti era stata fatta correttamente valere dall’interessato, sostenendo per esempio che l’archiviazione del procedimento penale per furto fosse già sopraggiunta durante la causa amministrativa.

Nella fattispecie, secondo la tesi del Pubblico Ministero, nulla di penalmente significativo risulta dai fatti di cui alla denuncia, che attengono a una controversia di natura civilistica.

Il grave episodio di furto: quello di un cesto di olive

Oltretutto, la motivazione dell’Autorità si è basata solo ed esclusivamente sui precedenti sopraddetti, piuttosto che vertere propriamente sulla personalità dell’interessato. Così facendo, si è evidentemente commesso un errore, datosi che quei precedenti non hanno mai raggiunto la soglia critica minima per essere utilizzati come fattore impeditivo nella decisione.

Poiché il grave episodio di furto, quello di un cesto di olive – seguito da un provvedimento di archiviazione piena – era dovuto a un conflitto di natura civilistica circa un fondo per la raccolta delle olive, i magistrati hanno accolto l’istanza dell’interessato. I fatti sono appunto ascrivibili a una vicenda solo civilistica e non possono essere eretti a ostacolo per il rinnovo della licenza, perché ciò non riguarda in alcun modo la personalità del ricorrente.

Nemmeno il precedente relativo al porto del noccoliere può dire molto sulla personalità dell’interessato. Non solo e non tanto perché è remoto nel tempo, ma soprattutto perché il fatto finora non è mai stato considerato ostativo al porto dell’arma.

Redazione

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