Rimessione: configurabilità motivi di legittimo sospetto

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In materia di rimessione, quando sono configurabili i motivi di legittimo sospetto.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 45)
Per approfondire si consigliano: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 28004 del 7-06-2023

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Indice

1. La questione


Con richiesta di rimessione ex art. 45 c.p.p., era chiesto trasferimento del processo dalla sede di Marsala a quella (ritenuta) competente ex art. 11 c.p.p..


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La richiesta suesposta era reputata inammissibile per manifesta infondatezza.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha compiutamente – e con indirizzo del tutto consolidato – delineato i caratteri della rimessione: l’istituto, di carattere assolutamente eccezionale, può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull’imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione delle norme sull’astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l’applicazione dell’istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998), osservavano che i motivi di legittimo sospetto sono configurabili “quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito” (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003), fermo restando che, sempre nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha altresì ribadito che, per “grave situazione locale“, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione dei soggetti processuali e, dall’altro, che i motivi di “legittimo sospetto” possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004): a venire in rilievo ai fini dell’integrazione del presupposto della rimessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016).
Orbene, alla luce di siffatto quadro ermeneutico, i giudici di piazza Cavour ritenevano come la fattispecie concreta, prospettata dalla richiesta in esame, fosse estranea ai delineati presupposti della rimessione e, pertanto, essa era dichiarata inammissibile con condanna della richiedente al pagamento delle spese processuali (Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996; conf. Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000; Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017), nonché al versamento, ex art. 48, comma 6, c.p.p., della somma, ritenuta equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa della ammende.

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 45 cod. pen. dispone che, in “ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11” cod. proc. pen., la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quali sono questi motivi di legittimo sospetto.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che i motivi di legittimo sospetto sono configurabili quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, fermo restando che questi motivi possono sussistere solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa, dove, per “grave situazione locale“, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione dei soggetti processuali.
Questo provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatti motivi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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