Notifica della richiesta di rimessione alle altre parti

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La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo non ammette equipollenti

Indice

1. La questione

Nel corso di una udienza dibattimentale tenutasi presso il Tribunale di Roma, la difesa di un imputato illustrava l’istanza di rimessione del processo che era depositata in cancelleria, rispetto alla quale il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, per mezzo di una requisitoria e conclusioni scritte, ne ravvisava l’inammissibilità.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Per quello che rileva in questa sede, la Suprema Corte condivideva quanto sostenuto dalla pubblica accusa, ravvisando anch’essa l’inammissibilità dell’istanza in questione.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che la richiesta di rimessione del procedimento ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, dopo essere stata depositata in cancelleria deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, procedevano alla sua reiezione in quanto la difesa, secondo quanto prospettato dai medesimi giudici di legittimità ordinaria, l’aveva sì effettivamente depositata in cancelleria, senza però che venisse allegata la prova della notifica della richiesta alle altre parti.
Orbene, a fronte di ciò, la Corte di legittimità concludeva, come appena visto, per la sua inammissibilità alla luce di quel consolidato orientamento nomofilattico secondo cui la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. U, sent. n. 6925 del 12/05/1995; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015; Sez. 1, sent. n. 12421 del 12/01/2001; Sez. 1, sent. n. 5026 del 07/10/1996).

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 46, co. 1, cod. proc. pen. dispone che la richiesta di rimessione “è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti”, il Supremo Consesso chiarisce, nella pronuncia in commento, che tale notifica non ammette equipollenti.
Si afferma difatti in tale provvedimento, lungo il solco di un uniforme orientamento nomofilattico, che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza.
È dunque sconsigliabile per la difesa, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere l’ammissibilità della richiesta di rimessione, in assenza di sua notifica alle altre parti, sol perché essa è stata depositata in udienza, essendovi il rischio che tale richiesta, in tale caso, possa essere dichiarata inammissibile.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta ordinanza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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