Rimessa all’adunanza Plenaria l’interpretazione del D.M. 4 maggio 2012 sui moduli transattivi in materia di indennizzo conseguente a trasfusione con sangue infetto

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Mediante l’Ordinanza n.8435 del 2019 la Terza sezione del Consiglio di Stato rimette all’Adunanza plenaria la questione relativa alla corretta interpretazione della lett. b) dell’art. 5, comma 1, d.m. 4 maggio 2012 – adottato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale sono stati definiti i moduli transattivi, e cioè gli importi da applicare a ciascuna delle categorie di soggetti individuati dalle leggi n. 222 e n. 244 del 2007 – al fine di appurare, in particolare:

a quali posizioni soggettive tale disposizione faccia riferimento;

se il termine decennale ivi indicato risulti coerente con i principi civilistici in materia di prescrizione;

se il sistema transattivo predisposto dalle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, così come attuate dal d.m. n. 132 del 2009 e dal d.m. 4 maggio 2012, deve intendersi aperto ai soli diretti danneggiati da trasfusione infetta e ai loro eredi che agiscano iure hereditatis; ovvero anche a quei soggetti che agiscano per ottenere il ristoro dei danni patiti iure proprio.

Il quadro normativo in materia di indennizzo conseguente a trasfusione con sangue infetto

La legge n. 222 del 29/11/2007 e la legge n.244 del 31/12/2007 hanno previsto la possibilità per il Ministero della Salute di stipulare transazioni con soggetti danneggiati da trasfusione di sangue infetto che abbiano instaurato azioni di risarcimento.

Il Decreto n. 132 del 28/04/2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha adottato il regolamento che ha fissato i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti individuati dalla normativa.

Infine, il Decreto del 4/05/2012 del Ministro della salute ha definito moduli transattivi, ovvero gli importi da applicare a ciascuna delle categorie di soggetti individuati dalle leggi n.222 e 244 del 2007.

È discusso a quali posizioni soggettive il Decreto Ministeriale del 4/05/2012 faccia riferimento

In particolare, è controverso se al caso dell’erede che chiede di transigere con il Ministero della salute circa i danni causati dalla morte del congiunto, provocata da trasfusione con sangue infetto, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall’art.5 comma 1 lett a) D.M. 4/05/2012 o quella decennale prevista dalla lett b) dello stesso comma.

Occorre distinguere tra danno iure hereditatis, ovvero quello originariamente prodotto in capo alla vittima poi trasmesso ai suoi aventi causa, e danno iure proprio, ovvero quel danno (l’insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) direttamente patito dal congiunto a seguito della malattia o morte del paziente infetto.

Caso di danno iure proprio è il danno da perdita del legame parentale che il danneggiato subisce a causa della perdita del soggetto caro. Il danno da perdita del legame parentale, dapprima riconosciuto alla sola famiglia nucleare, si è nel tempo ampliata congiuntamente all’evoluzione del concetto di famiglia.

É controverso se il termine decennale indicato dall’art.5 comma 1 lettera b) D.M. 4/05/2012 risulti coerente con i principi civilistici in materia di prescrizione

Già dalle note decisioni delle Sezioni Unite del 2008 la Cassazione si è orientata nel senso di ritenere che la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti a emotrasfusioni con sangue e emoderivati infetti abbia natura extracontrattuale, non essendo ravvisabile un contatto sociale tra Ministero e pazienti. Pertanto, il diritto al risarcimento danni per regola è soggetto alla prescrizione quinquennale.

Pertanto, è controverso se il termine decennale indicato dall’art.5 comma 1 lettera b) D.M. 4/05/2012 risulti coerente con i principi civilistici in materia di prescrizione.

É controverso se il sistema transattivo deve intendersi aperto ai soli diretti danneggiati da trasfusione infetta e ai loro eredi che agiscano iure hereditatis ovvero anche ai congiunti che agiscano per ottenere il ristoro dei danni patiti iure proprio

Ma a bene vedere, dall’interpretazione sistematica del quadro normativo di riferimento può desumersi che le transazioni finanziarite dalle leggi n. 222 e n. 244 del 2007 riguardano i soli soggetti danneggiati direttamente da una trasfusione infetta e eventualmente i loro eredi che agiscano per il risarcimento iure hereditatis, mentre dalle stesse rimangono esclusi gli eredi o i soggetti che agiscono per ottenere il ristoro dei danni patiti iure proprio.

Pertanto, la richiesta di transazione sul danno rivendicato iure proprio dal congiunto andrebbe respinta non tanto per l’intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio ma in virtù del fatto che tale ipotesi non risulta contemplata dalla normativa.

Rimessione all’ Adunanza Plenaria

Per tali motivi,mediante l’ordinanza n.8435 del 2019 la Terza sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione relativa alla corretta interpretazione della lett. b) dell’art. 5, comma 1, d.m. 4 maggio 2012 – adottato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con la quale sono stati definiti i moduli transattivi, e cioè gli importi da applicare a ciascuna delle categorie di soggetti individuati dalle leggi n. 222 e n. 244 del 2007.

La rimessione è avvenuta non prima di aver sollevato anche dei dubbi di natura processuale circa la possibilità di profilare un vizio di nullità della disposizione ministeriale per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art 21 septies della legge 241/1990.

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Dott.ssa Laura Facondini

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