Rigetto riabilitazione: rimedio contro il provvedimento

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Quale rimedio è esperibile avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di sorveglianza reso nella materia attinente alla richiesta di riabilitazione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale fornisce indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 10913 del 11-12-2023

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Indice

1. La questione: il rimedio al provvedimento di rigetto


Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava un’istanza di riabilitazione ex art. 178 cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante che, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza degli artt. 678, comma 2-bis, 667 comma 4 e 666 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso a seguito di udienza non preceduta dalla notifica del relativo avviso e, di conseguenza, in mancanza della necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale fornisce indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini osservavano a tal proposito prima di tutto che, secondo l’articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Tribunale di sorveglianza, per le questioni riguardanti le richieste di riabilitazione, opera conformemente all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale, il quale, a sua volta, stabilisce che il giudice dell’esecuzione emette un provvedimento senza formalità tramite ordinanza fermo restando che, contro questa ordinanza, il pubblico ministero, l’interessato e il difensore hanno il diritto di presentare un’opposizione davanti allo stesso giudice e, in tal caso, il giudice dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione previste dall’articolo 666 del codice di procedura penale, previa fissazione di un’udienza.
Pertanto, per la Corte di legittimità, in base a queste disposizioni, l’interessato può proporre un’opposizione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di richiesta di riabilitazione, secondo quanto previsto dall’articolo 667 del codice di procedura penale, la quale, dal canto suo, sarà esaminata dallo stesso Tribunale con le garanzie del contraddittorio camerale, come stabilito dall’articolo 666 del codice di procedura penale.
Ciò posto, non è invece possibile presentare ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale, poiché la legge prevede specificamente l’opposizione come strumento di impugnazione.
Chiarito ciò, i giudici di piazza Cavour notavano oltre tutto come siffatti principi siano stati ribaditi anche in una precedente sentenza della Corte di Cassazione che ha sottolineato come il giudice dell’esecuzione debba adottare tali criteri anche qualora decida utilizzando forme diverse da quelle previste dalla legge, e questo perché il giudice dell’esecuzione ha il compito di riesaminare nel merito la decisione, avendo piena cognizione delle questioni sollevate, a differenza del giudice di legittimità, fermo restando che, recentemente, questa interpretazione è stata confermata da un’altra sentenza emessa sempre in sede di legittimità, che ha chiarito nuovamente il procedimento da seguire in materia di richieste di riabilitazione di cui all’articolo 678 del codice di procedura penale.
Premesso ciò, gli Ermellini evidenziavano come, nel caso di specie, l’opposizione fosse stata decisa con ordinanza, all’esito di camera di consiglio non preceduta dalla fissazione della relativa udienza, e ciò aveva determinato la nullità assoluta del provvedimento alla luce dell’orientamento costante secondo cui «l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009).
Per effetto dell’accoglimento di codesta doglianza, il provvedimento impugnato era di conseguenza annullato con rinvio, alla luce del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 14569 del 2021, secondo cui: «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»

3. Conclusioni


Con la decisione in esame, la Cassazione, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, afferma che è possibile, per l’interessato, proporre un’opposizione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza in materia di richiesta di riabilitazione (e non quindi ricorso per Cassazione), secondo quanto previsto dall’articolo 667 del codice di procedura penale, fermo restando che tale opposizione viene esaminata dallo stesso Tribunale con le garanzie del contraddittorio camerale, come stabilito dall’articolo 666 del codice di procedura penale.
Dunque, ove tale garanzie non sono rispettate, si viene a verificare una nullità assoluta per violazione del contraddittorio, che ben può essere eccepita in sede di legittimità, come è avvenuto nella fattispecie in esame.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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