Riforma processo civile: le disposizioni della legge delega con efficacia immediata

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Una parte consistente relativa alla riforma del processo civile non deve aspettare che vengano emanati i decreti legislativi attuativi da parte del Governo, che dovrà avvenire entro un anno, ma è destinata ad entrare in vigore in modo diretto, senza che ci siano altri provvedimenti.

Lo prevede in modo espresso una disposizione della legge delega approvata (L. n. 206/2021).

Le misure in questione dovranno essere attivate subito per i procedimenti instaurati a partire dal 180° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire a partire dal prossimo 22 giugno 2022.

 

Il pacchetto di misure con efficacia immediata comprende le materie della famiglia e dell’esecuzione.

Sono disposizioni con un impatto molto alto in materia di separazioni coniugali, affidamento dei figli e pignoramenti presso terzi, che hanno portato alla modifica di alcuni articoli del codice di procedura civile.

In questo articolo vedremo in modo più dettagliato quali sono queste prime misure della riforma del processo civile che entreranno in vigore prima.

Indice

  1. La separazione dei coniugi e l’affidamento dei figli
  2. Le sanzioni a carico dei genitori che non adempiono
  3. L’espropriazione forzata e i pignoramenti presso i terzi

1. La separazione dei coniugi e l’affidamento dei figli

La convenzione che per la risoluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi  si possa procedere attraverso negoziazione viene estesa anche ai procedimenti relativi:

  • Alle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni determinate in precedenza.
  • Alle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni determinate in precedenza.
  • All’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell’assegno determinato in precedenza.
  • Agli alimenti dovuti a norma dell’articolo 433 del codice civile e le loro modifiche.
  1. Le sanzioni a carico dei genitori che non adempiono

In occasione della nascita di controversie tra i genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento dei figli, il giudice potrà sanzionare la parte inadempiente al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del proprio provvedimento.

In relazione ai casi, si potrà trattare di violazione o di inosservanza delle prescrizioni stabilite.

Ad esempio, impedire di vedere i figli all’altro genitore che ne ha diritto dovrà essere sanzionato in questo modo.

La riforma contiene una modifica questo senso del codice di procedura civile.

Secondo l’articolo 1, comma 33 della Legge n. 206/2021, all’articolo 709-ter, comma 2 del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

“disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ogni giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.

Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis”.

Questa sanzione rappresenta un’autentica multa che si ispira al modello delle spinte forzose all’esecuzione del provvedimento del giudice, che l’articolo 614 bis del codice di procedura civile chiama “misure di coercizione indiretta”.

È un modo legittimo, che potrebbe essere definito “spontaneo”, per costringere qualcuno a fare qualcosa, oppure per imporre a qualcuno di non fare qualcosa.

Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute e si aggiunge alla previsione che esisteva del risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro.

3. L’espropriazione forzata e i pignoramenti presso i terzi

Uno degli obiettivi fondamentali della riforma del processo civile è la riduzione dei tempi di durata dei processi.

Tra le modifiche che entreranno in vigore a partire dal prossimo 22 giugno 2022 c’è una disposizione che in apparenza potrebbe essere considerata contraria, che introduce un altro adempimento nei procedimenti di esecuzione forzata, ma in realtà tende a prevenire futuri contenziosi e, dunque, è volta a semplificare il rito e a velocizzare le decisioni giudiziarie.

Sino adesso bastava iscrivere a ruolo la causa entro 30 giorni dal giorno della restituzione degli atti del pignoramento eseguito da parte dell’ufficiale giudiziario.

La norma in questione è relativa a modifiche sull’articolo 543 del codice di procedura civile, che disciplina le forme del pignoramento nell’espropriazione presso terzi e prevede che:

  • Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, provvedendo a indicare il numero di ruolo della procedura.
  • Il creditore, quando ha provveduto al sopra scritto adempimento, deve depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

Secondo l’articolo 1, comma 33 della Legge n. 206/2021, all’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.

Entrambi gli adempimenti vengono richiesti a pena di inefficacia del pignoramento e, in simili casi, gli obblighi in capo al debitore e al terzo finiscono per iniziare dal giorno della data dell’udienza, come viene indicata nell’atto di pignoramento.

Se il pignoramento dovesse essere eseguito nei confronti di più terzi (ad esempio, una banca e un datore di lavoro del debitore), l’inefficacia si produce esclusivamente nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso.

 

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Dott.ssa Concas Alessandra

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