Riforma della prescrizione: si torna a quella sostanziale

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Nella nota del 25 Ottobre 2023 del Quotidiano online del Ministero della Giustizia si era appreso che il testo della riforma della prescrizione, la quale prevede un ritorno a quella sostanziale, era stato trasmesso alla Commissione giustizia della Camera. Il testo è stato approvato il 25 ottobre.
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Indice

1. Highlight riforma prescrizione


L’aspetto più saliente della riforma sulla prescrizione è rappresentato dalla previsione di una sospensione della prescrizione per:

  • 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado,
  • per 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello.

2. Calcoli


Ove la sentenza di impugnazione non intercorra in questi tempi, la prescrizione riprende il proprio corso e si calcola anche il precedente periodo di sospensione.


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3. Proscioglimento o annullamento


Pure in ipotesi di successivo proscioglimento ovvero di annullamento della sentenza di condanna in Appello ovvero in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso viene preso in considerazione nel calcolo ai fini della prescrizione.

4. L’approvazione del 25 ottobre e la lettera a) del testo


Il testo dell’emendamento è stato approvato il 25 ottobre e si compone di un unico articolo, la cui lettera a) prevede l’introduzione dell’art. 159-bis c.p. (Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna), secondo cui:
«Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale.
Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall’articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma sono prolungati per il tempo relativo a tale causa.
Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere altresì quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l’imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e S-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell’articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello».

5. Le lettere b), c), d) del testo


Inoltre, viene previsto che:
b) all’articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle parole: «il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna.»:
c) all’articolo 161, secondo comma, le parole «e 640-bis», sono sostituite dalle parole: a, 582 e 583-quinguies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero I, e secondo comma, 612-bis e 640-bis,»;
d) l’articolo 161-bis del codice penale è abrogato.

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FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

Cristina Marzagalli | Maggioli Editore 2023

Avv. Biarella Laura

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